martedì 7 agosto 2018

Raccolta giurisprudenziale sull'irrilevanza delle spunte di non autonomia per l'indennità di accompagnamento (articolo in continuo aggiornamento)


Vista la continua evoluzione giurisprudenziale e, facendo seguito alle richieste di numerosi amici e colleghi che mi chiedevano un elenco completo dei provvedimenti fino ad oggi adottati, ritenendo di fare cosa gradita ho raccolto in questa pagina tutta la giurisprudenza rinvenibile sull'argomento.

Ovviamente l'elenco verrà aggiornato di volta in volta con eventuali nuovi provvedimenti.

Per quanto invece riguarda la questione della mancata liquidazione dell'indennità di accompagnamento successiva all'emissione del decreto di omologa, vi invito a leggere questi interessantissimi precedenti delle d.sse S. Coppo, F. Colameo, R. Pacelli e M. Caroppoli del Tribunale di Napoli Nord: (LINK1 - LINK2 - LINK3 - LINK4), nonchè del dott. Salvati del Tribunale di Reggio Calabria (accoglimento art. 700 - LINK5)

Carmine Buonomo



IMPORTANTISSIMO!!!!       SENTENZA   CORTE CASSAZIONE N° 14412/2019
                                       ORDINANZA CORTE CASSAZIONE N° 19724/2019
                                       ORDINANZA CORTE CASSAZIONE N° 25804/2019



ARTICOLO AVV. MARIA PAOLA MONTI DEL FORO DI ROMA: LINK

G.Rel dott. Barletta (Sentenza n° 2196/2019): LINK
G.Rel. dott. Chiriaco (Sentenza n° 5307/2014): LINK

G.L. dott. Lauro (Ordinanza R.G. n° 19275/2017) : LINK
G.L. d.ssa Barbato: LINK
G.L. d.ssa Gaudiano: LINK

G.L. dott. Mimmo (Ordinanza R.G. n° 16072/2018): LINK
G.L. dott. Luna (1): LINK
G.L. dott. Luna (2) (Ordinanza R.G. n° 7056/2014): LINK
G.L. d.ssa Vincenzi:  LINK

G.L. d.ssa Pastore (Sentenza n° 1456/2017): LINK

G.L. dott. Rippa (Sentenza 1754/2019): LINK
(rigetto ricorso in opposizione post dissenso proposto dall'INPS)
G.L. d.ssa Colameo (Sentenza n° 2042/2018): LINK
(rigetto ricorso in opposizione post dissenso proposto dall'INPS)
G.L. dott. Avolio (Sentenza n° 233/2017): LINK


G.L. d.ssa Di Palma (Ordinanza R.G. n° 4215/2017)LINK

G.L. d.ssa Gualtieri: LINK
G.O.P. d.ssa La Ricca (Ordinanza R.G. n° 1170/2017): LINK

G.L. dott. Di Benedetto (Ordinanza R.G. n° 1584/2017): LINK

Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla ininfluenza della spunta delle voci di non autonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento

Ringrazio il collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania per l'interessante precedente trasmessomi.

Carmine Buonomo

venerdì 3 agosto 2018

Anche per il Tribunale di Roma è ininfluente la spunta delle voci di non autonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento

Ringrazio il collega avv. Vincenzo Calarco del foro di Roma per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

E' particolarmente degna di nota la parte dell'ordinanza in cui il Giudice, pur menzionando la recentissima sentenza della Cassazione n° 14764 del 7 giugno 2018, statuisce insindacabilmente la nomina del CTU pure in assenza di spunta delle voci di non autonomia.

Carmine Buonomo

giovedì 26 luglio 2018

In tema di invalidità civile, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (Cass. Ord. 19481/2018)

In tema di invalidità civile, sussiste sempre l'interesse ad agire in giudizio anche se l'aspirante invalido non completa la documentazione medica richiesta dalla commissione Asl; difatti, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (cass. ord. 19481/2018).

Ringrazio gli amici avv.ti Gaetano Irollo, Vincenzo Boccarusso e Gaetano Bosone per l'interessantissimo precedente trasmessomi.

Carmine Buonomo

lunedì 23 luglio 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza di cui alla CTU, ritiene di non compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 149 disp.att. cpc

Allego con immensa soddisfazione un interessantissimo precedente del Tribunale di Cassino in cui - in un giudizio di ATPO patrocinato dal nostro studio - il G.L. d.ssa A. Gualtieri, pur in presenza di CTU con spostamento della decorrenza rispetto alla domanda originaria, ritiene di non procedere alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa".

In questo caso l'Illuminato Giudice ha rispettato la qualità e la quantità del lavoro svolto dell'avvocato che, importantissimo sottolineare, sono le stesse sia in caso di riconoscimento totale che parziale delle ragioni degli assistiti.

Se a qualcuno fosse sfuggito, segnalo che già la Corte di Cassazione (ordinanza n° 24956/2017) con un encomiabile ragionamento logico-giuridico, aveva limitato, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK). 

Carmine Buonomo