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martedì 12 ottobre 2021

In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)

Con riferimento all'annosa questione "verbale di revisione negativo / nuova domanda amministrativa" negli ultimi tempi l'INPS, a seguito delle continue "batoste" ricevute dai vari Tribunali del Lavoro italiani (LINK agli articoli) ha provato ad affinare gli artigli, modificando la propria strategia offensiva.
Cosa succede in pratica?
A titolo meramente esemplificativo, con verbale di revisione l'INPS comunica la mancata conferma del requisito sanitario con la sospensione dei benefici (economici e non) e contemporaneamente avvisa della possibilità di ricorrere in Tribunale con giudizio ex art. 445 bis cpc nei 6 mersi dalla notifica.
E fin qui nulla quaestio!!!
La cosa grave, invece, è che a distanza di un periodo variabile da pochi giorni a 2/3 mesi dalla notifica del verbale sanitario, l'INPS PROVVEDE - IN MANIERA TOTALMENTE IRRITUALE ED ILLEGITTIMA - ANCHE AD ADOTTARE E COMUNICARE la REVOCA della prestazione.
In questo modo, credendo di trovarsi di fronte ad un magistrato poco attento e ad un avvocato stupido, l'Istituto, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto della domanda per intervenuta revoca.
Anche mia figlia che ha appena nove anni sa benissimo che LA REVOCA FORMALE PUÒ (anzi DEVE) ESSERE ADOTTATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE IL VERBALE SANITARIO NON VIENE IMPUGNATO ENTRO SEI MESI OPPURE SE, L’EVENTUALE GIUDIZIO DI ATPO VIENE DEFINITO CON ESITO SFAVOREVOLE AL RICORRENTE.
Lo sa mia figlia, lo sa il mio vicino di casa, lo sa anche il mio cagnolino, ma - guarda caso - all'INPS non lo sanno o, più probabilmente, fanno finta di non saperlo!!!
Fortunatamente esistono i magistrati e gli avvocati (si perdoni l’autocelebrazionismo): i primi deputati a far rispettare la legge ed i secondi a denunciare alla magistratura le storture del sistema e gli abusi di potere come questo or ora denunciato!!!
Con l'allegata ordinanza resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, a seguito delle note di trattazione scritta, la sempre attentissima e preparatissima d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, nel rigettare la strampalata eccezione INPS di improponibilità per intervenuta revoca ha formalmente provveduto alla nomina del CTU con la seguente motivazione: 

mercoledì 23 dicembre 2020

Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe la presentaziuone di una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Napoli Nord con un'ordinanza del 14/12/2020 (giudizio R.G. 3831/2020) a firma del Giudice dott. Barbato, Rosario Capolongo, gentilmente inviatami dall'amico e collega avv. Vincenzo Pecorario dell’omonimo foro.

Davvero interessante è la parte in cui il sempre ineccepibile dott. Capolongo, prendendo spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445
/2019 (recentemente confermata in toto dalla Sentenza 27355/2020, punti da 28 a 30), così argomenta: "... la ratio decidendi espressa dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28445/2019) in ordine all'indispensabilità della presentazione di una nuova domanda amministrativa in caso di revoca della prestazione assistenziale in godimento non si attagliano al gudizio in esame, che ha, invece ad oggetto la verifica della permanenza del requisito sanitario, di cui l'I.N.P.S. in sede di visita di revisione ha negato la sussistenza".

Conclude, quindi, in maniera davvero impeccabile: "... L'ESITO DELLA VISITA DI REVISIONE SANITARIA NON E' ASSIMILABILE ALLA REVOCA DELLA PRESTAZIONE".

Anche questa volta giustizia è stata fatta!!!

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Carmine Buonomo