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mercoledì 21 dicembre 2022

Diritto alla contribuzione figurativa di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in presenza di accredito della mobilità per i periodi successivi (Tribunale Nola, Sentenza 2032/2022)


In riferimento al titolo del post, ho il piacere di condividere con tutti voi un interessantissimo precedente reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Nola in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso di specie si controverteva sul mancato accredito, da parte dell'INPS, dei contributi figurativi relativi al periodo di C.I.G.S. di cui l'azienda datrice di lavoro aveva beneficiato.

In particolare la linea difensiva del nostro studio era basata sulla circostanza che  risultava già accreditata l'indennità di mobilità per il periodo successivo alla C.I.G.S., e che l'art. 4, comma 1, L. 223/1991 prevede che la mobilità stessa possa essere richiesta dai lavoratori a tempo indeterminato licenziati SOLO ALLA FINE DEL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA.

QUINDI SE C'È LA MOBILITÀ, ERA INCONTESTABILE IL DIRITTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CHE LA PRESUPPONE PER LEGGE!!!

L'attentissima d.ssa Valentina Olisterno, G.L. presso il Tribunale di Nola, preso atto di quanto sopra, e verificata la bontà di quanto asserito, provvedeva alla formale condanna dell'INPS all'accredito in favore del ricorrente della contribuzione figurativa per il periodo di C.I.G.S.

Carmine Buonomo

martedì 19 novembre 2019

Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, sono ripetibili solo le somme versate successivamente all'accertamento del superamento dei requisiti (Tribunale Nola, Sentenza n° 1880/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola, G.L. d.ssa F. Di Palma, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un ingente indebito su prestazione di invalidità civile, scaturito dal superamento (per soli € 100,00 annui) dei requisiti reddituali.

A seguito di una particolareggiata ricostruzione logico-giuridica il giudice dichiara irripetibili le somme, con condanna dell'INPS alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato.

Nella motivazione si legge che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Carmine Buonomo

giovedì 19 luglio 2018

martedì 3 luglio 2018

Il Tribunale di Nola, senza procedere alla nomina del CTU, dichiara il diritto all'assegno di incollocabilità INAIL dalla domanda amministrativa e non dal ricorso provinciale

Segnalo questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola (Sentenza n° 1138/2018, RG 7072/2015).

Nel caso specifico l'INAIL aveva rigettato la domanda di assegno di incollocabilità di un assistito del nostro studio e, solo dopo la ricezione del ricorso amministrativo, aveva concesso il beneficio stabilendo, però, la decorrenza dalla data del ricorso stesso.

Nel ricorso introduttivo il nostro studio stigmatizzava il gravissimo comportamento dell'INAIL facendo rilevare la mancanza di motivazione dello spostamento di decorrenza e soprattutto che i requisiti richiesti ex legge erano presenti ed ampiamente documentati sin dalla presentazione dell'istanza amministrativa. 

Il G.L. d.ssa Francesca Fucci così motiva egregiamente: "Ebbene, sul punto va rilevato come l’INAIL del tutto immotivatamente ha riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità al ricorrente da una data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, atteso che come risulta dalla documentazione agli atti il sig. X già all’epoca della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti per beneficiarne (cfr. verbale ASL del 23-4-2010 che riconosceva un’invalidità del 100% e decreto di omologa del 13-6-2016 che confermava tale percentuale a seguito di revisione, nonché provvedimento della Provincia del 31-7-2012 di cancellazione dalle liste del Centro per l’Impiego, comunicazione di liquidazione dell’INAIL in cui si fa riferimento all’inabilità del 40% con decorrenza dal 24-4-1981). In conclusione va accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dell’assegno di incollocabilità sin dal 1-3-2014 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) con condanna dell’INAIL al pagamento degli arretrati oltre accessori come per legge.

L'aspetto più interessante della questione è che il Tribunale ha deciso positivamente la causa senza istruttoria, ritenendo quindi superfluo l'ausilio di un CTU. 

Anche questa volta giustizia è stata fatta contro l'arbitrio ed i deliri di onnipotenza di alcuni enti previdenziali.

Carmine Buonomo