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domenica 16 marzo 2014

Pluriminorazioni e possibilità di cumulo delle provvidenze (art. 2, L. 429/1991)



Concetto di pluriminorazione

La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti (ad esempio cecità e cardiopatia)
Nella valutazione della invalidità civile, le distinte minorazioni contribuiscono tutte alla determinazione della percentuale di inabilità lavorativa. 
Esse, però, non vengono semplicemente sommate tra di loro, bensì globalmente ponderate in misura e con modalità diverse secondo debbano definirsi "funzionalmente in concorso" o meramente "coesistenti".
Qualora sussistano diverse minorazioni, ciascuna relativa a differenti status di invalidità, è possibile ottenere il riconoscimento di ciascuno di essi, in quanto l'appartenenza ad una determinata categoria di invalidi non esclude la possibilità di appartenere contemporaneamente ad un'altra.
Il riconoscimento di più condizioni di invalidità non comporta però automaticamente il diritto alle erogazione di tutte le provvidenze economiche per esse spettanti, potendo intervenire, in tali circostanze, specifici divieti di cumulo imposti dal legislatore (per esempio:l'indennità di frequenza o l'assegno mensile).

Cumulo delle provvidenze

Per distinte patologie, una stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità: ad esempio, quello di invalido civile e quello di cieco civile. 
Ne discende il diritto al cumulo delle provvidenze economiche spettanti, sempre che, ovviamente, sussistano i requisiti previsti dalle norme relative alle singole provvidenze (per esempio, requisiti sanitari, assenza di ricovero gratuito per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ecc.).
Riguardo all'indennità di accompagnamento, la normativa anteriore alla Legge 429/91, prevedeva, nel caso di pluriminorazioni, il diritto ad una sola indennità. 
Successivamente la Legge 429/91, all'art. 2, ha ammesso la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni (ad esempio: l'invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta, ha diritto ad una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni).