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martedì 21 settembre 2021

L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)

Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.

Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".

Carmine Buonomo

giovedì 22 ottobre 2020

La previsione di cui all'art. 149 disp.att. cpc si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis cpc (Cass. ord. n° 23149/2020)

La previsione di cui all’art. 149 disp. att. cpc che, in materia di controversie sull’invalidità pensionabile, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., essendo pienamente compatibile con la ratio di deflazione del contenzioso e velocizzazione del processo (conferma Cass. 30860/2019). 

Ringrazio il fraterno amico e collega avv. Gaetano Irollo per il prezioso precedente messo a disposizione.

Carmine Buonomo

domenica 8 marzo 2020

Emergenza covid-19 e Decreto Legge 8 marzo 2020 n° 11: nuovi obblighi telematici per gli avvocati


In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto Legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. 

Il D.L. n° 11/2020, pubblicato in G.U. Edizione Straordinaria del 08/03/2020 (LINK), entra immediatamente in vigore da oggi. 

Tra le altre disposizioni, il citato D.L. statuisce (art. 2, comma 6) che, dal 08/03/2020 fino al 31/05/2020, nei Tribunali e nelle Corti d’Apello che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, gli atti introduttivi (ovvero gli atti diversi da quelli endoprocessuali) ed i relativi documenti, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche; a ciò si aggiunga che anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria vanno assolti con sistemi telematici di pagamento. 

Ritenendo, pertanto, di fare cosa gradita - considerata soprattutto l'urgenza con cui bisogna adeguarsi al nuovo dettato normativo - allego alcune indicazioni di massima sia per il deposito telematico di un ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art. 445-bis cpc con il famosissimo software gratuito SLPCT, che per il pagamento telematico del C.U. e delle relative marche da bollo. 


1) DEPOSITO TELEMATICO DI UN RICORSO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445-BIS CPC 



In primis bisogna scaricare il software gratuito SLPCT (erroneamente chiamato “redattore”, ma più correttamente definibile “imbustatore”, visto che non serve a redigere l’atto ma a creare la busta telematica) all’indirizzo: www.slpct.it



Una volta installato il software ed aver predisposto l’atto e scannerizzato i documenti da allegare, bisogna procedere come segue.

Per depositare un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) ex art. 445-bis cpc nell'ambito del diritto del lavoro è necessario scegliere il ricorso generico come da immagine 1.

giovedì 28 novembre 2019

Art. 149 d.a. cpc: è pacifica l'applicabilità al giudizio di opposizione ad ATPO negativo (Cassazione, ord. n° 30860/2019)



La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n° 30860 del 26/11/2019, ha definitivamente sancito la pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamento patologia intervenuto in corso di causa) al giudizio di opposizione ad ATPO negativo.

Per la Corte, escludere tale possibilità vanificherebbe il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflativa della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'importantissimo precedente messo a disposizione.



venerdì 27 ottobre 2017

Il giudizio per i benefici connessi all'iscrizione nelle liste di collocamento va proposto con rito ordinario (Tribunale di Napoli Nord, decreto del'11/07/2017)

Per il Tribunale di Napoli Nord, il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici connessi all'iscrizione delle liste di collocamento, non rientra nell'ambito di applicazione dell'ATPO ex art. 445 bis cpc.

A questo punto, però, ci chiediamo a quali tipologie di giudizi faccia riferimento la voce "DISABILITA' " espressamente indicata tra le controversie per cui si procede con l'ATPO ex art 445-bis cpc.

Alla Cassazione, l'ardua Sentenza....

Carmine Buonomo

martedì 29 agosto 2017

Facsimile preventivo obbligatorio con il cliente (giudizio ex art. 445-bis cpc)

Il costo della prestazione professionale d’ora in poi andrà scritto nero su bianco. È una novità, un passo importante verso la trasparenza, destinato a cambiare la prassi nei rapporti tra utenti e avvocati.

Da oggi, martedi 29/08/2017, primo giorno di entrata in vigore della legge 124/2017, scattano infatti le nuove regole, e il preventivo per la prestazione, dettagliato, deve essere «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale» da far sottoscrivere espressamente al cliente.

Di seguito il testo dell’art. 13 co. 5, L. n. 247/2012 (Legge Professionale) così come modificato dal DDL Concorrenza che entra in vigore oggi 29 agosto 2017 «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

Ritenendo quindi di fare cosa gradita ai miei follower, ho provveduto a predisporre un facsimile di contratto con il cliente per l'ipotesi specifica di controversia ex art. 445 bis cpc (ATPO).

Inutile dire che l'atto è generico e solo indicativo, ed andrà personalizzato in base alle specifiche esigenze; inoltre non mi assumo alcuna responsabilità per quanto scritto nello stesso.

Chi decide di utilizzarlo lo fa a propria responsabilità, rischio e pericolo.

Carmine Buonomo

venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.

martedì 25 luglio 2017

Non ricorribile in Cassazione il provvedimento che nega l'accertamento sanitario nelle cause previdenziali, potendo la parte presentare ricorso nel merito ex art. 442 cpc (Cassazione, sent. n° 5338/2014)


In considerazione degli innumerevoli (ed in alcuni casi particolarmente fantasiosi) provvedimenti di alcuni Tribunali campani che stanno negando l'accertamento sanitario nei giudizi di ATPO, ho ritenuto utile ricordare questa interessantissima pronuncia secondo cui, in tali deprecabili ipotesi, la parte è legittimata a presentare il successivo ricorso nel merito (Cassazione, sent. n° 5338/2014).

Se è vero che il giudizio ex art. 442 cpc verrà automaticamente assegnato dal sistema telematico allo stesso magistrato che ha già negato in prima battuta l'accertamento sanitario (e che, con molta probabilità, rigetterà anche questo), è altrettanto vero che la sentenza emessa sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che potranno definire una volta per tutte i relativi orientamenti giurisprudenziali.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF


Al seguente LINK, invece, troverete un interessantissimo articolo sull'argomento scritto dal fraterno amico e collega avv. Nino Irollo, Presidente UIF Napoli Nord

Carmine Buonomo


venerdì 12 maggio 2017

Successivamente all'emissione del decreto di omologa non e' possibile far valere la discordanza tra la bozza e la CTU (errata) con un'istanza CEM

Qualora il requisito sanitario sia stato definitivamente cristallizzato nel decreto di omologa, la discordanza tra la bozza e la versione definitiva (ma errata) della CTU non può essere emendata con una istanza di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, G.L. d.ssa Stefania Coppo).

Ringrazio il collega ed amico avv. Luigi Merolla per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.

Carmine Buonomo

lunedì 7 dicembre 2015

Ammissibile la revocazione del Decreto di omologa ex art. 445 bis cpc(Tribunale Napoli, Sentenza n° 9801/2015)


Posto un interessantissimo precedente giurisprudenziale, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello.
La peculiarità del provvedimento è rinvenibile nella circostanza che, per la prima volta, si stabilisce in modo fermo l'ammissibilità dello strumento della revocazione per errore di fatto (ex co. 4, art. 395 cpc) ai Decreti di omologa emessi a seguito di ATPO.
Opinabile, ad avviso dello scrivente, solo la motivazione secondo cui "la controvertibilità del rimedio proposto determina la compensazione delle spese del giudizio", quasi come se - nel caso concreto - l'attività difensiva materialmente posta in essere fosse stata meno "impegnativa" di quella teoriamente profusa in altri tipi di giudizio.

martedì 21 luglio 2015

ATPO e modalita' di verifica dei requisiti amministrativi (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015)

Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto: chiarimenti e semplificazioni (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015).

L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi da parte delle strutture medesime.

Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c. prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.

Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:

1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;

2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.

A - Requisito sanitario

Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 6010 - 6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. 
La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. 
Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. 
Ciò presuppone la necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di Omologa.

martedì 23 giugno 2015

24/06/2015: Giornata di studio "Rassegna giurisprudenziale di legittimità sull'art. 445 bis cpc"

Allego locandina dell'interessante convegno in cui si discuterà dell'evoluzione giurisprudenziale dell'art. 445-bis cpc che ha introdotto nel nostro ordinamento l'ATPO in materia previdenziale ed assistenziale.
L'incontro si terrà presso la sede UIF del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli ed offre il riconoscimento di 2 crediti formativi.


lunedì 4 maggio 2015

In tema di ATPO il giudice è tenuto ad accertare sommariamente la sussitenza dei presupposti processuali: Cassazione, Sentenza n° 8533/2015

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Il giudice è tenuto ad accertare sommariamente la sussitenza dei presupposti processuali in tema di ATPO limitantosi alla verifica, della propria competenza territoriale, alla regolarità della domanda amministrativa, all’eventuale proposizione del ricorso amministrativo, alla tempestività del ricorso giudiziario; inoltre, con una valutazione prima facie, deve verificare altri presupposti della prestazione previdenziale od assistenziale richiesta.

Il rigetto dell’istanza ATPO per la mancanza di uno dei suddetti requisiti non ha valore di giudicato e non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato (Cassazione Sentenza n° 8533/2015).
Ringrazio l'amico avv. Gaetano Irollo per la preziosa segnalazione.



giovedì 30 ottobre 2014

La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 243/14, ha dichiarato inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis c.p.c.

SENTENZA N. 243/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 445-bis del codice di procedura civile e dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra R.A. e l’INPS con ordinanza del 18 gennaio 2013, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di R.A. e dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Giulio Cimaglia per R.A. e Mauro Ricci per l’INPS.
Ritenuto in fatto

lunedì 31 marzo 2014

Decreto di omologa del requisito sanitario (art. 445-bis cpc): ammissibilita' ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. solo limitatamente alla statuizione sulle spese (Cassazione, Sentenza n. 6085/2014)



Massima non ufficiale: Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'Inps di erogarla.
Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità.
Sono del tutto ininfluenti i rilievi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perché in detto provvedimento il giudice medesimo deve "necessariamente" limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU, e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni.
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis cpc per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.

lunedì 24 marzo 2014

La dichiarazione di inammissibilità dell'ATPO (art. 445-bis cpc) non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza (Cassazione, sent. n. 5338/2014)



Ringrazio il Presidente della UIF Napoli Nord, nonchè fraterno amico, avv. Gaetano Irollo, per la preziosa segnalazione.

MASSIMA: L'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.

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mercoledì 5 febbraio 2014

Il reclamo nell'ATPO ex art. 445-bis cpc


L'ATPO di cui all'art 445-bis cpc non ha natura cautelare, ma costituisce mera condizione di procedibilità finalizzata all'accertamento del requisito sanitario che la parte deve esperire prima di dar corso al giudice di merito sicchè, avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso non è proponibile il reclamo. 
Di conseguenza, una volta espletata tale fase dell'ATPO, indipendentemente dall'esito (e quindi anche nel caso di pronuncia di inammissibilità) la parte ben può introdiurre il giudizio di merito nel quale farà valere ogni sua ragione, anche connessa alla pronuncia conclusiva della fase di ATP (Tribunale Roma, Sez. Lavoro, 17/12/2012).
Ringrazio sentitamente l'amico avv. Fulvio Mastrantuono per la preziosa segnalazione.

giovedì 3 ottobre 2013

Pubblicata in G.U. l'ordinanza n. 204/13 di sollevamento della questione di legittimità costituzionale in materia di ATPO previdenziale.






Un sentito ringraziamento va agli amici avv.ti Aquilani da Viterbo e Devanna da Roma per la preziosa segnalazione.
In particolare, la collega Beatrice Devanna - cui va il mio più sentito ringraziamento per aver sollevato presso il Tribunale di Roma la questione di legittimità costituzionale ed ottenuto la remissione degli atti alla Corte - in data odierna mi ha comunicato telefonicamente che ci sono "solo" 20 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per il deposito di eventuali ricorsi "ad adiuvandum".
Invito, quindi, tutti gli avvocati previdenzialisti e/o cultori della materia, a contattarmi per concordare, con la massima urgenza, le opportune iniziative di supporto all'operato dei colleghi romani.


Carmine Buonomo

venerdì 26 luglio 2013

Facsimile istanza di autorizzazione al CTU a valutare documentazione sanitaria successiva alla domanda giudiziale

Viste le continue richieste, e nella speranza di fare cosa gradita a tutti i lettori, provvedo a pubblicare il relativo modello.
Carmine Buonomo

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venerdì 8 marzo 2013

Ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, sezione lavoro: il rigetto dell'istanza di ATPO (art. 445 bis cpc) non impedirebbe la proponibilità del ricorso di merito

Il allegato troverete un’interessantissima ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, emessa a definizione di un reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso ex art. 445-bis cpc (in materia di invalidità civile). 

Il Collegio ritiene il reclamo inammissibile, ma aggiunge che l'espletamento della fase preliminare per mezzo di accertamento tecnico preventivo costituisce una mera condizione di procedibilità della domanda e che l'esito della stessa, qualora non sia trasfuso nel decreto di omologa, non è in alcun modo definitivo né vincolate per il giudice di merito. 

Una volta espletata tale fase, quindi, per il Tribunale la parte può introdurre il giudizio di merito. 

Sentiti ringraziamenti al collega avv. Marco Mantello per la preziosissima segnalazione