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mercoledì 29 novembre 2023
domenica 26 novembre 2023
martedì 10 ottobre 2023
giovedì 31 agosto 2023
martedì 29 agosto 2023
martedì 4 luglio 2023
venerdì 30 giugno 2023
venerdì 28 aprile 2023
Pignoramento presso terzi su pensione: nuovo limite di impignorabilità
In
particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le
somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono
luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere
pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima
mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Il
nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22
settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di
conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per
“pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi
dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata
notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di
assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.
venerdì 17 marzo 2023
Assegno sociale e donazione immobili ai figli (Cassazione, Sentenza n° 7235/2023)
Con la Sentenza n° 7235/2023 la Suprema Corte ha condannato l'INPS a versare l’assegno sociale al padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.
giovedì 29 dicembre 2022
Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.
giovedì 22 dicembre 2022
Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2023 (Circolare INPS n° 135 del 22/12/2022)
martedì 29 novembre 2022
La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)
Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.
CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)
martedì 19 luglio 2022
Pignoramento presso terzi AdER: illegittimità della trattenuta cautelativa effettuata dall'INPS, in qualità di terzo pignorato, sia sul TFS che sulla pensione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2368/22)
In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.
Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.
L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.
Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".
A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf
Buona lettura
Carmine Buonomo
giovedì 14 luglio 2022
Indebito assistenziale: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della formale richiesta di restituzione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 633/2022)
Nel caso specifico si controverteva su due diverse richieste di restituzione somme avanzate dall'INPS per il medesimo periodo sulla prestazione di invalidità civile in godimento.
Il sempre ineccepibile dott. Marco Cirillo, partendo anche dall'orientamento della Cassazione n. 13223/2020, così motiva l'accoglimento del nostro ricorso e la conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme:
"in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo".
Davvero interessante è anche la parte in cui specifica che il "dolo" in ogni caso non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Altri post sull'argomento li troverete QUI.
Cliccando sul pulsante in basso troverete il provvedimento liberamente scaricabile in formato pdf.