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venerdì 24 luglio 2015

Il Cumulo dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità con i redditi da lavoro


Estratto dall'articolo pubblicato su PensioniOggi.it

Il cumulo dei redditi da lavoro con 
l'assegno ordinario di invalidità

Se si è titolari di un assegno di invalidità l’assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie. 
A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell’assegno viene ridotto:
1) in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
2) in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. 
Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il cumulo dei redditi da lavoro con la 
pensione di inabilità

Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile.
Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. 
La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.


lunedì 30 giugno 2014

No al cumulo dei periodi assicurativi per l’assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 9582/2014)



Il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici non è applicabile all’assegno di invalidità, in quanto tale assegno non può essere considerato una pensione; lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9582 del 5 maggio 2014.

IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda di una lavoratrice, proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’assegno mensile d’invalidità, di cui era titolare sin dall’agosto 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 era applicabile anche all’assegno ordinario d’invalidità in quanto l’intero impianto della legge 12 giugno 1984 n. 222 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell’ambito dell’assicurazione generale i.v.s.

Avverso questa sentenza l’Inps ricorre in cassazione lamentando l’erronea applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 16 della Legge n. 233/90, al titolare di assegno ordinario d’invalidità, di cui all’art. 1 della Legge n. 224/84, calcolato in base alla sola contribuzione versata nell’Assicurazione generale Obbligatoria che faccia richiesta di ricalcalo del suddetto assegno utilizzando anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

mercoledì 11 dicembre 2013

Opzione Mobilita' / Assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)


La Legge n° 451/1994 ha introdotto un eccezione alla regola dell'incompatibilità dell'indennità di mobilità con le pensioni dirette, stabilendo che i titolari di assegno di invalidità possono scegliere se riscuotere la pensione o la mobilità.
L'indennità di mobilità se dunque è totalmente incompatibile con la pensione di inabilità, è soltanto INCUMULABILE con l'assegno temporaneo di invalidità.
"In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità".
Con la Circolare n° 144/1995 l'INPS ha chiarito che l'opzione a favore dell'indennità di mobilità non determina la revoca dell'assegno, ma solo la SOSPENSIONE dello stesso per tutto il periodo nel quale è attribuita l'indennità: la titolarità dell'assegno quindi resta.
In particolare, al termine del triennio dalla data della sua decorrenza, l'interessato deve essere comunque sottoposto a visita medica di revisione, anche se nel frattempo sta beneficiando della mobilità.
L'assegno di invalidità non in pagamento potrà anche essere trasformato in pensione di vecchiaia qualora l'interessato compia l'età pensionabile.
I titolari di assegno hanno diritto, in caso di opzione dell'indennità di mobilità, all'attribuzione della contribuzione figurativa prevista per il godimento dell'indennità di mobilità; tale contribuzione potrà dare luogo alla liquidazione di un supplemento dell'assegno, qualora al termine del periodo di mobilità l'assegno sia ancora attribuito.

I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l'indennità di mobilità, possono rinunciare a quest'ultima in qualsiasi momento, ripristinando il pagamento dell'assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, è definitiva ed il lavoratore non potrà più essere ammesso a percepire la parte residua di mobilità.

Fonte: Libero Seghieri, "Diritti Sociali dalla A alla Z", ed. 2013, Ed. Lavoro e Previdenza     
   

martedì 19 novembre 2013

Le pensioni e gli assegni per inabilità e invalidità lavorativa




La normativa vigente ha previsto misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Si tratta di trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio. 
Vengono considerate quelle patologie, infermità o affezioni che insorgono dopo l’assunzione o che si aggravano nel corso dell’attività lavorativa.

Prendiamo in esame le provvidenze erogate dai due maggiori istituti previdenziali: INPS (dipendenti privati e buona parte dei dipendenti autonomi e parasubordinati) e ex INPDAP (dipendenti pubblici).

INPS  
Assegno ordinario di invalidità lavorativa (L. 222/84)

L’assegno ordinario di invalidità lavorativa (IO) viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, che siano iscritti all’assicurazione generale INPS. 
I lavoratori devono essere affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Le condizioni sanitarie vengono accertate dai medici delle Sedi INPS.