Il costo della prestazione professionale d’ora in poi andrà scritto nero su bianco. È una novità, un passo importante verso la trasparenza, destinato a cambiare la prassi nei rapporti tra utenti e avvocati.
Da oggi, martedi 29/08/2017, primo giorno di entrata in vigore della legge 124/2017, scattano infatti le nuove regole, e il preventivo per la prestazione, dettagliato, deve essere «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale» da far sottoscrivere espressamente al cliente.
Di seguito il testo dell’art. 13 co. 5, L. n. 247/2012 (Legge Professionale) così come modificato dal DDL Concorrenza che entra in vigore oggi 29 agosto 2017 «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
Ritenendo quindi di fare cosa gradita ai miei follower, ho provveduto a predisporre un facsimile di contratto con il cliente per l'ipotesi specifica di controversia ex art. 445 bis cpc (ATPO).
Inutile dire che l'atto è generico e solo indicativo, ed andrà personalizzato in base alle specifiche esigenze; inoltre non mi assumo alcuna responsabilità per quanto scritto nello stesso.
Chi decide di utilizzarlo lo fa a propria responsabilità, rischio e pericolo.
Carmine Buonomo