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mercoledì 15 febbraio 2023

Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)


Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 

Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

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giovedì 29 dicembre 2022

Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.


Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. "valutazione sugli atti". 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

E' necessario specificare che il nuovo servizio di allegazione documentazione sanitaria può essere utilizzato solo per quelle pratiche...