giovedì 17 aprile 2025
mercoledì 16 aprile 2025
sabato 15 marzo 2025
HAI RICEVUTO UNA RICHIESTA INPS DI RESTITUZIONE SOMME? SI POTREBBE ANNULLARE!
💰 L’INPS ti ha chiesto di restituire soldi che, secondo loro, hai ricevuto senza averne diritto? Non farti prendere dal panico! Nel video di oggi ti spiego quando queste richieste sono ingiuste e come potresti evitarle. E sai qual è la cosa più importante? Spesso si può fare qualcosa per annullarle!
⚖️ Ti spiegherò anche la differenza tra indebiti contributivi e non contributivi, perché capire bene questi concetti può fare la differenza tra pagare o non dover restituire nulla!
👉 Guarda il video fino alla fine e dimmi nei commenti: ti è mai arrivata una richiesta di restituzione dall’INPS? Come hai risolto? La nostra community “Pensioni e Invalidità ” è qui per supportarti! 💬⬇️ #indebitoinps #debito #inps #disabilità #handicap #pensioni #invalidità #pensioniinvalidità #carminebuonomo #avvocatoprevidenzialista #CapCut
martedì 31 dicembre 2024
domenica 8 settembre 2024
sabato 31 agosto 2024
mercoledì 20 dicembre 2023
giovedì 30 novembre 2023
martedì 21 novembre 2023
martedì 10 ottobre 2023
martedì 29 agosto 2023
mercoledì 15 febbraio 2023
Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)
Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
Altri post sull'argomento li troverete QUI
giovedì 14 luglio 2022
Indebito assistenziale: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della formale richiesta di restituzione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 633/2022)
Nel caso specifico si controverteva su due diverse richieste di restituzione somme avanzate dall'INPS per il medesimo periodo sulla prestazione di invalidità civile in godimento.
Il sempre ineccepibile dott. Marco Cirillo, partendo anche dall'orientamento della Cassazione n. 13223/2020, così motiva l'accoglimento del nostro ricorso e la conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme:
"in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità , trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo".
Davvero interessante è anche la parte in cui specifica che il "dolo" in ogni caso non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Altri post sull'argomento li troverete QUI.
Cliccando sul pulsante in basso troverete il provvedimento liberamente scaricabile in formato pdf.
giovedì 23 dicembre 2021
Indebito assitenziale per motivi reddituali: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della notifica del provvedimento restitutorio INPS (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4669/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di condividere questo interessantissimo precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello.
Nel caso specifico si controverteva su un indebito assitenziale (precisamente su assegno di invalidità civile) per superamento dei limiti reddituali.
Con una dettagliatissima ricostruzione logico-giuridica il dr. Marco Cirillo del foro normanno così motiva l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS:
<< In materia è consolidato il principio secondo cui "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità , trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223). ....................... Facendo quindi applicazione dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale è ufficiente osservare che la prestazione di cui l'INPS richiede la restituzione è stata erogata in un momento antecedente rispetto alla comunicazione di ricalcolo della prestazione e conseguente richiesta di indebito >>
Carmine Buonomo
giovedì 22 luglio 2021
Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.
Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.
Buona lettura
Carmine Buonomo
mercoledì 28 aprile 2021
Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)
Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK), l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.
Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.
Carmine Buonomo
martedì 15 dicembre 2020
Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.
Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.
L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.
Carmine Buonomo
mercoledì 21 ottobre 2020
Indebito assistenziale reddituale: sono ripetibili solo le somme versate dal momento in cui l'ente accerti il superamento dei requisiti (Tribunale Foggia, Sentenza n° 5026/2019)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assitenziali connessi a carenza del c.d. requisito reddituale, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale di Foggia, gentilmente condiviso dal collega avv. Antonio Tota dell'omonimo foro.
Nel suddetto provvedimento il Tribunale - partendo dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 28771/2018 e poi confermato con ordinanza n° 10642/2019 - stabilisce inequivocabilmente che l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti redituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione in situazione di dolo rispetto alò venir meno del suo diritto.
Carmine Buonomo