Visualizzazione post con etichetta Giudice Tutelare. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Giudice Tutelare. Mostra tutti i post

mercoledì 28 giugno 2017

Modello diffida Poste / Banche per prelevare somme nell'interesse del minore senza autorizzazione del Giudice Tutelare

In considerazione delle numerosissime segnalazioni pervenute da parte di genitori di minori beneficiari di prestazioni assistenziali che si vedono negare il diritto a compiere in autonomia gli atti di gestione sul c/c intestato ai propri figli, e facendo seguito all'articolo pubblicato QUI, nella speranza di fare cosa gradita posto un facsimile di diffida da inoltrare all'Ufficio Postale / Banca che persevera nell'atteggiamento ostruzionistico.

Carmine Buonomo

Non serve l’autorizzazione del Giudice tutelare per l'apertura e la gestione (versamenti e prelievi) di un conto corrente intestato al minore beneficiario dell’indennità di accompagnamento o di frequenza (Messaggio INPS n° 3606/2014)

L'INPS con il messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014 ha chiarito definitivamente che non serve alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare sia per l'apertura che per la successiva gestione (prelievi e versamenti) di un conto corrente intestato al minore beneficiario di prestazioni assistenziali

Le indennità di accompagnamento o di frequenza, infatti, sono gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore, in quanto sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320, comma 1 del codice civile. 

Questi chiarimenti si sono resi necessari a seguito di numerose difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti correnti o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.

Ciò premesso, l’INPS ci ha tenuto a precisare che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione; pertanto, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare. 

Tali indennità, infatti, sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. 

Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 del codice civile, che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Ne consegue, quindi, che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. 

Analogo discorso va fatto nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.

Ad avviso di chi scrive il comportamento ostruzionistico tenuto dagli Istituti di credito integra in toto i reati di APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 c.p.) e di RIFIUTO E/O OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO (art. 328 c.p.) e come tale va immediatamente denunciato (LINK AL MODELLO DI DIFFIDA)

mercoledì 5 marzo 2014

Indennità di frequenza per minore: non occorre l'ok del giudice tutelare (Trib. Milano, sez. IX civile, decreto 31.10.13)


Il giudice tutelare deve vigilare sugli interessi dei minori sottoposti alla potestà dei genitori. 
Per questo motivo la legge individua una serie di atti che i genitori, in qualità di rappresentanti del minore, possono compiere soltanto con l’autorizzazione del Giudice tutelare. 
L’art. 320 c.c. individua una serie di atti che vanno ad incidere sulla sfera patrimoniale del minore che il giudice autorizzerà in base al criterio del vantaggio che l’atto possa o meno arrecare al minore. 
Secondo la giurisprudenza, l’autorizzazione sarà necessaria sempre quando si è in presenza di un atto di amministrazione straordinaria che possa arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore, con esclusione degli atti diretti al miglioramento alla conservazione dei beni (Cass. Civ. n. 742/2012).

Il problema si pone in quanto l’art. 320 al IV comma include negli atti soggetti alla preventiva autorizzazione, la riscossione di capitali, senza specificare se nella previsione debba essere ricompresa ogni riscossione di somme di denaro dovute al minore.

Il Tribunale di Milano, con il decreto 31 ottobre 2013, ha escluso la necessarietà dell’autorizzazione per la riscossione di somme derivanti dall’”indennità di frequenza” attribuita ad una minore con disabilità, da parte dei genitori esercenti la potestà.