L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla Legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace << qualunque ne sia il valore ……… per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali >>.
Quanto alla prescrizione, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione principale, con la conseguenza che anche a tali voci è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa nella speciale accezione di mancato completamento, anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione, del procedimento amministrativo di liquidazione (Giudice di Pace di Ottaviano, d.ssa A. Ventimiglia- Sentenza del 27.09.2013).
A seguire il testo integrale della sentenza: