Visualizzazione post con etichetta IPA; Notifica PEC; PEC INPS. Mostra tutti i post
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lunedì 13 marzo 2023

La notifica PEC agli Enti Pubblici si può fare direttamente agli indirizzi registrati nell'IPA?

Per i procedimenti inziati il 1° marzo, il preventivo passaggio per PP.AA. sembrerebbe non più necessario alla luce della normativa Cartabia.

L’art. 12, primo comma, lettera a, del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. Secondo il quale, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Questo prevede – dal 2020 (decreto legge n. 76, art. 28) – che, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto…, [in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 – che, a questo punto, per effetto della novella del 2022, non rileva più… ], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.

mercoledì 2 settembre 2020

Notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dall' IPA ex art. 28 D.L. 76/2020: facsimile nota di accompagnamento e relata di notifica

Come detto già QUI, l’art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

A tutt'oggi, mentre l'INAIL già dal 2016 ha regolarmente comunicato la propria PEC univoca al Registro PP.AA. ("notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it") (LINK), questo non è avvenuto per l'INPS.

Va da sè che, ai fini della valida notifica a mezzo PEC ed in attesa che l'INPS si decida a comunicare la propria PEC al registro PP.AA., i colleghi potranno tranquillamente utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Ricordo, inoltre, che la prova in giudizio dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, negli uffici giudiziari abilitati al processo telematico, non può assolutamente essere fornita con la semplice stampa delle ricevute di consegna e di accettazione.

In questi casi infatti, bisogna salvare le relative ricevute in formato .eml o .msg ed inviarle (con una nota di accompagnamento in formato .pdf) nel relativo fascicolo telematico: solo così, infatti, il Giudice potrà "accedere materialmente" nella pec inviata e verificare i files trasmessi, gli indirizzi destinatari e data, ora ed esito della notifica.

Ritenendo di fare cosa gradita, provvedo quindi ad allegare un facsimile della nota di accompagnamento dei files in formato .eml e di una relata di notifica.

lunedì 20 luglio 2020

IPA: il Pubblico Registro è finalmente maturo (per le notifiche PEC)!


L’Art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

Occorre però analizzare brevemente il contenuto precettivo dell’articolo del Decreto in parola, perché il consueto, caotico affastellarsi di norme tecniche ne rendono poco intellegibile il testo. 
Quanto verrà specificato, va da sé, sarà seguito da un più esaustivo approfondimento a cura delle competenti Commissioni consiliari. 
Ma poiché non lieve è il beneficio per i Colleghi, che sin da subito possono giovarsene, è doveroso precisare:

1) La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia (rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

2) Adeguare, quindi, ma a cosa? 
Ebbene, il summenzionato Registro delle PP.AA. dovrà contenere anche “gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale”. 
Ed è altresì previsto che: “Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”;

3) Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

Quindi: verificate sempre, prima, il Registro delle PP.AA. e solo nel caso in cui non sia ivi reperibile la PEC di interesse, raccogliete la stessa dall’IPA, dandone chiara contezza in relazione di notifica.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avendo più volte sollecitato la risoluzione della questione del Pubblico Registro in parola, che da anni è oggetto di continua, strenua e dettagliata denunzia in ogni sede, apprende con soddisfazione la decisione di inserire la norma all’interno del Decreto Rilancio. Nel contempo ricorda che, come deliberato finanche nel periodo di massima emergenza Covid, perseguirà concretamente avanti autorità proprio quelle Pubbliche Amministrazioni che, rendendosi inadempienti rispetto agli obblighi di legge, releghino ancora una volta nel nulla quella che invece costituisce per il difensore un’agile modalità pratica volta al conseguimento della tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Roma, 17 Luglio 2020 
Il Presidente, Antonino Galletti