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martedì 29 dicembre 2020

La formula esecutiva è finalmente telematica. Normativa di riferimento e facsimile

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In particolare il c.d. "Decreto Ristori" è stato convertito in Legge lo scorso 18 dicembre, con l'inserimento nell' art23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione, previa istanza da depositarsi in modalità telematica.

Ritenendo di fare cosa gradita ho predisposto un modello generico di istanza che andrà trasmessa telematicamente, mediante deposito all’interno del fascicolo informatico della causa come “ISTANZA GENERICA” indicando nelle “note per la cancelleria”: “Richiesta FORMULA ESECUTIVA SENTENZA”.

Ovviamente il modello, una volta personalizzato, potrà essere utilizzato per richiedere qualsiasi titolo esecutivo (sentenze, decreti ingiuntivi, decreti, ordinanze). 

Carmine Buonomo




lunedì 14 aprile 2014

Disposizioni operative in materia di esecuzioni dei decreti di omologa di invalidita' civile: Messaggio INPS n° 20715/2013


Con Messaggio INPS n° 2075/2013 è stato diramato un ordine di servizio alle sedi provinciali per disciplinare le modalità di gestione della fase di liquidazione post notifica del decreto di omologa favorevole all'assistito.
L'aspetto più interessante è che viene stabilito un assoluto ed inderogabile divieto di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del c.d. mod. AP70 in quanto l'Istituto può autonomamente procedere alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati.
Ringrazio lo "Studio Legale Santochirico-Faggiano" ed in particolare l'avv. Isabella Maselli per la preziosa segnalazione.

lunedì 31 marzo 2014

Decreto di omologa del requisito sanitario (art. 445-bis cpc): ammissibilita' ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. solo limitatamente alla statuizione sulle spese (Cassazione, Sentenza n. 6085/2014)



Massima non ufficiale: Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'Inps di erogarla.
Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità.
Sono del tutto ininfluenti i rilievi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perché in detto provvedimento il giudice medesimo deve "necessariamente" limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU, e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni.
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis cpc per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.