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venerdì 7 dicembre 2018

Assegno sociale, dal 2019 serviranno 67 anni. Risvolti anche per gli invalidi civili (Messaggio INPS n° 4570/2018)




Dal prossimo anno per conseguire l'assegno sociale sarà necessario essere in possesso di 67 anni di età. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 4570/2018 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza in vista dell'avvicinarsi del prossimo scatto alla speranza di vita Istat. L'Inps rammenta che l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Ebbene dato che il ministero del lavoro ha fissato lo scorso anno in cinque mesi il valore del terzo adeguamento (il primo di tre mesi è scattato nel 2013 ed il secondo, di quattro mesi, nel 2016) a partire dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per l'attribuzione dell'assegno sociale dal 2019 passano dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.   

Invalidi civili

La novella ha effetti indiretti anche per gli invalidi civili. Infatti dal 1° gennaio 2019 viene innalzato a 67 anni anche il requisito anagrafico per l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
La trasformazione (automatica) di dette prestazioni in assegno sociale sostitutivo avverrà, pertanto, non più all'età di 66 anni e 7 mesi bensì all'età di 67 anni. 
E di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

mercoledì 28 settembre 2016

Trasformazione invalidità civile in assegno sociale e ricostituzione reddituale (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6703/2016)

Come ho già avuto modo di approfondire in altri articoli (LINK1, LINK2, LINK3), i titolari di invalidità / inabilità civile, al compimento dell'età prevista per legge (attualmente: 65 anni e 7 mesi), ottengono automaticamente la trasformazione della prestazione in godimento in assegno sociale.
Solo in questo caso, però, l'INPS anzichè prendere come parametri di riferimento i redditi coniugali, deve considerare i soli redditi personali (ed in particolar modo i limiti reddituali previsti per la prestazione goduta).
Sull'argomento allego, pertanto, un "illuminante" precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6703/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Adriana Lauri, in cui il magistrato condanna l'Istituto resistente a ricostruire e quindi a corrispondere l'assegno sociale (rectius la conversione dell'INVCIV in AS) in misura intera, parametrandolo quindi ai soli redditi personali del beneficiario.  

Carmine Buonomo 

venerdì 20 maggio 2016

Trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con riferimento ai soli redditi personali, anche se all'epoca del compimento del 65° anno di età questi superavano i limiti di legge


Posto un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Sentenza n° 424/2016, G.L. d.ssa Fabiana Colameo), in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con i soli redditi personali.
Nel corso del giudizio l'Inps si è fortemente opposto alla trasformazione agevolata, deducendo che parte ricorrente non poteva beneficiare di tale possibilità in quanto, all'epoca in cui sarebbe dovuta avvenire, i redditi percepiti superavano i limiti di legge.
Per l'Istituto, quindi, l'assistita avrebbe dovuto presentare una nuova domanda di assegno sociale, perdendo il diritto alla trasformazione dell'invalidità civile goduta e quindi l'agevolazione del requisito reddituale personale anzichè coniugale. 
Giustizia è stata fatta!!! 

Carmine Buonomo  





domenica 20 dicembre 2015

La pensione di inabilità può essere convertita in assegno sociale, anche se non fruita: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25204/2015



Corte di Cassazione, Sezioni Unite
sentenza 3 novembre – 15 dicembre 2015, n. 25204 
Presidente Roselli – Relatore Nobile 

Svolgimento del processo 

Con sentenza n. 230/2011 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda proposta da V.A.M. nei confronti dell’INPS, dichiarava il diritto della V. a beneficiare, a decorrere dal 1-8-2009, della pensione sociale (recte: “assegno sociale”, v. art. 3 legge n. 335/1995 – così intendendosi, indubbiamente, la detta pronuncia -) in sostituzione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 19 della legge n. 118 del 1971. 
L’INPS proponeva appello avverso la detta sentenza) lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la V. (che aveva presentato la domanda amministrativa in data 28-7-2009, un giorno prima del compimento del 65^ anno di età) avesse maturato il diritto alla pensione di inabilità in data antecedente al 1-8-2009, presupposto indefettibile per accedere al beneficio della “sostituzione”, di cui all’invocato art. 19. La V. si costituiva tardivamente e resisteva al gravame. 
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 16-1-2013, in accoglimento dell’appello dell’Istituto rigettava la originaria domanda. 
In sintesi la Corte territoriale affermava che la V. , nata il 29-7-1944, a prescindere dall’età anagrafica alla data della domanda amministrativa, aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di decorrenza del beneficio preteso (il primo giorno cioè del mese successivo alla presentazione della domanda) ragion per cui, non avendo conseguito, alla data del 1-8-2009, in difetto del predetto requisito anagrafico, il trattamento pensionistico spettante agli infrasessantacinquenni, non poteva beneficiare neppure della pensione (recte: “assegno”) sociale in sostituzione di tale trattamento. 
Per la cassazione di tale sentenza la V. ha proposto ricorso con un unico motivo, dolendosi che la Corte di merito, in difformità dall’insegnamento di Cass. 24-3-2009 n. 7043, non avesse distinto il momento di maturazione del diritto da quello di decorrenza della prestazione monetaria. 
L’INPS ha resistito con controricorso. 
La Sesta Sezione di questa Corte, innanzi alla quale la causa è stata dapprima chiamata, con ordinanza interlocutoria n. 18159/2014 l’ha rimessa alla pubblica udienza della Sezione Lavoro, in difetto di una giurisprudenza unitaria sulla questione oggetto del giudizio. 
La Sezione Lavoro con ordinanza n. 2562/2015 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando che “il delineato contrasto, seppure formatosi sull’indicata specifica fattispecie, investe una questione di massima di particolare importanza, essendo pertinente, anche in termini generali, all’individuazione del momento in cui deve essere riconosciuta l’insorgenza del diritto alle prestazioni assistenziali”. 
La causa è stata quindi rimessa dinanzi a queste Sezioni Unite Civili. 
Infine l’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 

Motivi della decisione 

venerdì 7 novembre 2014

Trasformazione invalidita' / inabilita' civile in assegno sociale e redditi di riferimento


Al compimento dei 65 anni e 3 mesi gli invalidi civili perdono l'assegno o la pensione in godimento per acquisire automaticamente l'assegno sociale.
L'INPS, con la Circolare n° 86/2000 modificò l'orientamento tenuto sino a quel momento, riconoscendo che "in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si dovrà far riferimento al reddito percepito dall'interessato (SENZA QUINDI NESSUN RFERIMENTO AL REDDITO CONIUGALE) nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione". 
Successivamente dal 01/06/2010 il riferimento per i soli redditi da pensione è all'anno in corso.
La cosa assurda è che, ancora oggi, l'INPS, in totale dispregio della normativa di riferimento e della propria circolare interna, nelle domande di trasformazione da INVCIV in AS, continua a prendere come riferimento i redditi coniugali (marito e moglie) e non quelli strettamente personali.
Dopo il salto, quindi, ho provveduto ad allegare tre interessantissimi precedenti giudiziari sull'argomento - gentilmente messi a disposizione dall'amico avv. Roberto Avallone - che sanciscono inequivocabilmente il criterio reddituale "personale" nelle trasformazioni da invalidità / inabilità civile in assegno sociale.

Carmine Buonomo