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mercoledì 23 febbraio 2022

Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)



Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per la gentile segnalazione e soprattutto per il commento alla Sentenza, rinvenibile sul gruppo Facebook "UIF Napoli Nord: osservatorio previdenziale".

Risoluzione di contrasti e nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione di CTU senza il vincolo delle previe "osservazioni", direttamente in comparsa conclusionale (o note autorizzate per noi) o in appello (o in giudizio di opposizione ad ATPO per noi), purché le contestazioni attengano a questioni scientifiche e/o valutative e non a vizi del procedimento (per non eludere l'onere della contestazione nel primo atto difensivo ex art. 157 cpc sulle nullità relative).

Al capo "19" ci sono i 3 principi di diritto in tema di contestazioni alle CTU:

"Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio".

"In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello".

venerdì 17 ottobre 2014

Appello motivato: per la Corte di Appello di Potenza sono richieste "volontà + argomentazione + causalità"


Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 12.8.2014.

L’unica opzione interpretativa degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. che garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all’art. 111 della Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, è la seguente:
1) c.d. PROFILO VOLITIVO: devono essere sufficientemente enunciate le parti del provvedimento che si intendono impugnare (per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 
2) c.d. PROFILO ARGOMENTATIVO: devono essere suggerite le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto
3) c.d. PROFILO DI CAUSALITA': deve essere indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite.


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