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giovedì 29 settembre 2022

Nuovo bonus 150 euro anche agli invalidi civili. Requisiti e beneficiari



Il decreto Aiuti ter (D.L. 114/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, agli articoli 18 e 19 ha introdotto un nuovo bonus di 150 euro riservato ad alcune categorie di pensionati e lavoratori. 
Si tratta di una erogazione una tantum che verrà elargita nel mese di novembre e, appunto, per una sola volta. 

BENEFICIARI PENSIONATI

All’articolo 19 vengono specificati i requisiti di accesso al beneficio da parte dei pensionati 
Per quest'ultimi, è previsto un bonus di 150 euro, erogato una tantum, a persone residenti in Italia che, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, siano titolari di:
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,
- pensione o assegno sociale,
- pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,
- trattamenti di accompagnamento alla pensione,
che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto ei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
· i trattamenti di fine rapporto,
· il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus...

giovedì 9 giugno 2022

Infografica procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.

Ritenendo di fare cosa gradita, allego una dettagliatissima infografica relativa alla procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.

Lo schema consente una migliore interpretazione visiva e lineare dei vari step procedurali, e soprattutto aiuta a  distinguere agevolmente la sordità  dall'invalidità civile in quanto destinatarie ex Lege di diverse provvidenze economiche.

Ringrazio il carissimo amico Mario Buccigrossi, Vice Presidente dell'Associazione Mente e Coscienza ONLUS, per la predisposizione e la diffusione dell’utilissimo schema.



giovedì 24 settembre 2020

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” agli inabili civili, sordi o ciechi assoluti nonchè inabili ex L. 222/84 (Circolare INPS n° 107 del 23/09/2020)


La
sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino ad € 516,46 al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

In applicazione di tale pronuncia, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Pertanto a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, nonchè titolari di pensione di inabilità ex L.222/84 è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a € 651,51 per tredici mensilità.

REQUISITI REDDITUALI:

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a € 8.469,63 (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere, contemporaneamente:

  1)   redditi propri di importo non superiore a € 8.469,63;
 2) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a € 14.447,42.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

venerdì 7 agosto 2020

Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta? Capirlo con due click

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del Decreto Legge “agosto” produce una serie di effetti per gli invalidi, i ciechi e i sordi aprendo alcune possibilità di incremento delle loro pensioni. 

Essendo complesso orientarsi correttamente HandyLex.org ha predisposto un semplice script che con pochi click fornisce una prima risposta.

Ringrazio il fraterno amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex per l'impagabile servizio reso.

LINK AL SERVIZIO



giovedì 5 settembre 2019

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile (INPS, messaggio n° 4570/2018)



L’articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce il graduale incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale.



Ne consegue che, a decorrere dal gennaio 2018 , il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’ assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni sessantasei (sessantasette da 1/2019) rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.



Ad esso occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall’articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Inoltre, per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo anno d’età.

Si precisa che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018 o sessantasette prima del 1° gennaio 2019, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale.

Costoro, pertanto, anche qualora presentino domanda successivamente, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.


Carmine Buonomo



giovedì 27 aprile 2017

Prestazioni assistenziali collegate a limiti reddituali: la casa non e' più reddito (Circolare Inps n° 74/2017)



La casa di abitazione non potrà più essere considerata reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità: lo ha stabilito la circolare n.74 del 21 aprile 2017, modificando il criterio per la concessione delle prestazioni stesse, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale”.
 
Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità”. 

E fornisce, l'Istituto, le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi Inps, affinché siano rese operative queste nuove disposizioni. 

Nel dettaglio, “dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. 

Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. 

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.


giovedì 22 ottobre 2015

L'avere appreso il linguaggio non esclude il diritto alla pensione non reversibile per sordomuti, purche' tale apprendimento sia avvenuto dopo i 12 anni (Cass. n. 22290/2014)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 ottobre 2014, n. 22290


Minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva - Assegno di assistenza poi trasformato in pensione non reversibile - Fatto costitutivo del diritto - Sordità congenita o acquisita in età evolutiva preclusiva del normale apprendimento del linguaggio parlato - Apprendimento del linguaggio al momento della proposizione della domanda successiva al compimento del dodicesimo anno di età - Irrilevanza.

In tema di benefici riconosciuti ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, cosiddetti sordomuti perlinguali, l'art. 1 della legge 26 giugno 1970, n. 381, che prevede il diritto all'assegno d'assistenza (successivamente trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14 "septies" del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33), si interpreta nel senso che la suddetta condizione patologica, che abbia impedito il normale apprendimento nel linguaggio parlato, integra il fatto costitutivo del diritto al beneficio, mentre rimane irrilevante che tale apprendimento sia stato conseguito al momento della proposizione della domanda, ove essa sia successiva al compimento del dodicesimo anno d'età (termine conclusivo dell'età evolutiva identificato con la tabella introdotta con d.m. Del Ministero della sanità 5 febbraio 1992).

venerdì 9 gennaio 2015

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2015


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1 (Allegato n. 3).

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014.

Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201420152014
Pensione ciechi civili assoluti302,53301,6216.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili parziali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione invalidi civili totali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione sordi279,75278,9116.532,1016.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali279,75278,914.805,194.790,76
Indennità mensile frequenza minori279,75278,914.805,19 4.790,76
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70863,85NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali508,55504,07NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi253,26251,22NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15200,04NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39500,88NessunoNessuno

La circolare 1/2015 dell’INPS richiama anche una nuova importante disposizione in vigore già dal 2014.

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.

La stessa disposizione, lo ricordiamo, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (legge 104/1992).

Fonte: Handylex.org