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lunedì 12 ottobre 2020

La prescrizione quinquennale del credito contributivo inizia a decorrere dalla data di scadenza del relativo versamento (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2512/2020)

Ho il piacere di condividere con voi questo precedente del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dr. Gennaro Iacone, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un opposizione ad avviso di addebito INPS per crediti contributivi relativi alla gestione commercianti.

Il Tribunale, accogliendo in pieno la nostra linea difensiva - secondo la quale la decorrenza del termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento e non, come preteso dall'INPS, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi al fisco - ha proveduto ad annullare integralmente l'avviso di addebito impugnato.

Spese compensate per 1/2 in relazione al "mutamento giurisprudenziale" di cui in motivazione.

Carmine Buonomo
   

martedì 2 agosto 2016

La decorrenza dello stato invalidante, salvo casi eccezionali e motivati, non può mai coincidere con la data delle operazioni peritali (rassegna giurisprudenziale della Cassazione)


In calce al presente post allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S. Maria C.V. (Sentenza n° 932/2016, G.L. d.ssa Cortigiano) nel quale il magistrato, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, basandosi anche sulla sentenza della Cassazione n° 8723/2007, ha ritenuto di non condividere acriticamente le conclusioni del CTU, retrodatando di ulteriori sei mesi la decorrenza di cui all'elaborato.

Altro precedente, sempre della Sezione Lavoro del Tribunale di S.M.C.V., lo troverete al seguente LINK.
   
A seguire, inoltre, posto un estratto sull'argomento, tratto dal volume "Diritti Sociali dalla A alla Z", edizione 2016, autore Libero Seghieri, Editrice "Lavoro e Previdenza" (pag. 40).

mercoledì 28 gennaio 2015

La decorrenza della prestazione, salvo casi eccezionali non può coincidere con la data della visita medico legale (retrodatazione a sei mesi prima della data della visita medico-legale)

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Pertanto, solo in via eccezionale, il superamento della soglia di invalidità può essere ancorato al momento degli accertamenti o ad epoca immediatamente precedente, allorquando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Nel caso specifico il giudice (dr. Ciro Cardellicchio, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere) ha ritenuto opportuno decidere in difformità alle conclusioni peritali e retrodatare la decorrenza dello stato invalidante a sei mesi prima la data della visita medico-legale (anche sulla scorta dell'orientamento della Cassazione: Sentenze n° 4747/1992, n° 7191/1995 e da ultima n° 8723/2007, richiamata nel provvedimento).
Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Raffaele e Francesco Di Tella per il prezioso precedente fattomi pervenire.