Due mesi in più di Aspi ai lavoratori ultra55enni, ma a prestazione ridotta.
Dal 1° gennaio, infatti, a favore dei lavoratori disoccupati con almeno 55 anni di età, sale a 14 mesi (12 mesi nel 2013) la durata complessiva dell’indennità di disoccupazione, ma i due mesi in più sono a misura ridotta, cioè al 70 per cento dell’importo ordinario.
La nuova “indennità di disoccupazione”.
L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, la disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria».
Fonte normativa è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la riforma Fornero), che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito.
Sono destinatari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico (ex Enpals confluito all’Inps) avente rapporto di lavoro subordinato.
Sono invece esclusi dalla tutela Aspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti»); i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.
L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
1. stato di disoccupazione;
2. involontarietà dello stato di disoccupazione;
3. due anni di anzianità di iscrizione previdenziale;
4. un anno di contribuzione previdenziale.