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venerdì 17 marzo 2023

Assegno sociale e donazione immobili ai figli (Cassazione, Sentenza n° 7235/2023)


Con la Sentenza n° 7235/2023 la Suprema Corte ha condannato l'INPS a versare l’assegno sociale al padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.

Tale diritto, quindi, non può essere negato solo perché la precaria condizione economica è frutto di una scelta volontaria.

la S.C. pertanto consolida il suo orientamento secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, SENZA CHE ASSUMA RILEVANZA CHE LO STATO DI BISOGNO DEBBA ESSERE ANCHE INCOLPEVOLE (così CASS. N. 24954 del 2021).

A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già CASS. N. 14513 del 2020) e che, ...

venerdì 18 novembre 2022

Nessuna revoca dell'assegno sociale anche se i coniugi separati convivono (Corte d’Appello di Bologna, Sent. 24 marzo 2022 n. 252)


Requisiti per l’assegno sociale - Rif. Leg. art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Né è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di ipotetiche condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.

Si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. 

In tal senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Bologna con Sentenza del 24 marzo 2022 n. 252.
 

giovedì 13 ottobre 2022

Assegno sociale e rinuncia all'assegno di mantenimento (Cassazione, Sentenza n. 29109/2022)

 

La Corte di Cassazione riafferma ancora una volta i corretti presupposti per la concessione dell’assegno sociale. Lo stato di bisogno non necessariamente deve essere «incolpevole».

La rinuncia all’assegno di mantenimento non comporta la perdita, se sussistono gli altri requisiti, dell’assegno sociale. Ciò in quanto la legge non prevede che lo stato di bisogno debba essere incolpevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29109 del 6 Ottobre 2022 ribadendo l’orientamento già espresso lo scorso anno con la sentenza n. 24954/2021.

In tale sede gli ermellini avevano chiarito che ai fini della concessione dell’assegno sociale non rileva il comportamento dell’interessato, né tanto meno può intervenire un processo interpretativo che metta in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario. Se così non fosse sarebbero violati gli stessi principi costituzionali alla base del sistema di sicurezza sociale per cui l’intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha e non può detenere un carattere natura sussidiaria (Cass. Sez. L. n. 24954 del 2021).
La questione

L’Inps aveva rifiutato l’erogazione dell’assegno sociale ad una pensionata perché...

venerdì 24 giugno 2022

La donazione di immobili ai figli non rileva ai fini del diritto all'assegno sociale (Tribunale Napoli, Sentenza 8199/2016 e Tribunale Napoli Nord, Sentenza 2991/2022)



Ho il piacere di allegare due interessantissimi precedenti giurisprudenziali gentilmente messi a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Gambardella e Silvana e Claudia Vespa.

La prima è la Sentenza n° 8199/2016 del Tribunale di Napoli, G.L. dott. Francesco Armato.

La seconda invece è la recentissima Sentenza n° 2991/2022 del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino

In entrambi i casi si controverteva su assegno sociale negato in quanto i richiedenti, in data anteriore alla domanda amministrativa, avevavo provveduto a donare il proprio patrimonio immobiliare ai figli.

Nelle motivazioni - ad accoglimento di entrambe le domande giudiziarie - si legge, in estrama sintesi, che la donazione appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza della liberalità nella determinazione del reddito del donante.

A seguire il link ai due provvedimenti, liberamente sacricabili in formato PDF.

giovedì 19 maggio 2022

Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK


Carmine Buonomo

mercoledì 9 marzo 2022

Assegno sociale, stato di bisogno e anno di riferimento del relativo requisito reddituale (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 674/2022)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, e gentilmente messo a dispoiszione dagli amici e colleghi avv.ti Rosario e Ciro Palladino.

Al collega Rosario Palladino, in particolare, va anche un sentito ringraziamento  per il commento che troverete a seguire.   

"La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la recentissima sentenza n. 674/2022 del 21.02.2022 ha affrontato la problematica riguardante il tempo in cui debba sorgere il c.d. “stato di bisogno” quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale da parte dell’INPS nonché della prova che l’Istituto debba fornire allorchè “sostenga” l’eventuale predeterminazione dolosa dello stesso stato di bisogno da parte del richiedente.

Il principio richiamato dalla Corte di Appello di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto integralmente un ricorso in appello avverso una sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lav. e Prev., è quello per il quale in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del benefìcio debbano coesistere con l’erogazione del trattamento, con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non – come invece previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente.

Ed invero, ha sostenuto la Corte che in caso di tutela assistenziale rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù del concetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici

Già da Cass. n. 6570 del 18/03/2010 si deduceva che in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. 

In altri termini il beneficio in parola ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici avviene annualmente.

A ciò la Corte di Appello di Napoli ha aggiunto che ove l’ente erogatore della prestazione (INPS) sostenga che l’istante nell’anno precedente la presentazione della domanda di assegno sociale abbia dolosamente predeterminato il proprio stato di bisogno ha l’onere di provare che la suddetta condotta sia stata posta in essere – appunto – in maniera dolosa".

Buona lettura.

martedì 15 febbraio 2022

E' illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva che stiano scontando la pena fuori dal carcere (Corte Costituzionale, Sentenza n° 137/2021)


Al fine di comprendere meglio la decisione della Consulta di cui all'oggetto, pare opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall’art. 2, commi da 58 a 61, della
L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale – quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso – il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali: indennità di disoccupazione, assegno sociale e prestazioni per gli invalidi civili.

Il comma 59 stabilisce che l’erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell’interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.

Il comma 60 impone l’obbligo di tempestiva comunicazione all’ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.

Il comma 61, infine, prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.

Come si vede, il legislatore, prevede, nelle disposizioni su riportate, uno speciale statuto di indegnità connesso alla commissione di reati di particolare gravità, la quale dovrebbe giustificare, durante l’esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell’intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati; la ratio della norma, inoltre, si rinverrebbe anche nella considerazione che ai reati ostativi alla fruizione dei benefici faccia da sfondo l’accumulazione, o comunque il possesso, di capitali illeciti, con quei benefici incompatibili.

lunedì 30 agosto 2021

Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)


In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.

Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.

Carmine Buonomo

mercoledì 7 ottobre 2020

Per il diritto all'assegno sociale è irrilevante la mancata richiesta di mantenimento al coniuge separato (Cass. Ord. n° 14513/2020)

La Corte di Cassazione ha finalmente dato seguito all’orientamento che si stava affermando nella giurisprudenza di merito, cassando la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’assegno sociale, in quanto “non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione”.

La Suprema Corte non ha condiviso la tesi della Corte territoriale, che “ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza; pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, nè ai fini della misura dell'assegno sociale. (…) La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica”.

venerdì 7 agosto 2020

Assegno sociale: è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Corte Appello Genova, Sentenza n° 72/2020)

In riferimento all'annosa questione assegno sociale / assegno mantenimento, ho il piacere di condividere un interessantissimo precedente gentilmente messo a disposizione dalla collega Dina Fedi del Foro di La Spezia.

Degna di segnalazione è la parte in cui il collegio conclude che "... la circostanza che l'appellata in sede di divorzio abbia rinunciato all'assegno divorzile non possa essere ricondotta ad un intento di abusare della copertura assistenziale quanto, invece, alla consapevolezza che le condizioni economiche dell'ex coniuge non avrebbero concretamente consentito di provvedere al mantenimento di entrambi".

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK.

Carmine Buonomo

martedì 25 febbraio 2020

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Tribunale Roma, Sentenza n° 11041/2019)

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma conferma l'irrilevanza della rinuncia del coniuge separato all'assegno di mantenimento ai fini del perfezionamento del requisito reddituale richiesto per l'assegno sociale.

Ringrazio la collega avv. Michela Pugliese del foro di Roma per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Il file liberamente scaricabile in formato .pdf è alla fine del post.


Troverete una serie di articoli sull'argomento al seguente LINK

Carmine Buonomo

giovedì 5 settembre 2019

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile (INPS, messaggio n° 4570/2018)



L’articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce il graduale incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale.



Ne consegue che, a decorrere dal gennaio 2018 , il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’ assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni sessantasei (sessantasette da 1/2019) rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.



Ad esso occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall’articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Inoltre, per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo anno d’età.

Si precisa che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018 o sessantasette prima del 1° gennaio 2019, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale.

Costoro, pertanto, anche qualora presentino domanda successivamente, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.


Carmine Buonomo