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giovedì 22 dicembre 2022

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2023 (Circolare INPS n° 135 del 22/12/2022)


Si sono concluse le operazioni di rinnovo del pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2022. 


Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 135 del 22/12/2022 (in particolare si veda l'Allegato 2) in cui l'Istituto adegua, come di consueto, gli importi validi per l'anno a venire.

Aggiornati quindi i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

A seguire il relativo file, liberamente scaricabile in formato PDF

venerdì 1 luglio 2022

Pensione di reversibilità: limiti alle decurtazioni in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario (Corte Costituzionale, sentenza n° 162/2022)


Con la Sentenza n. 162 del 30 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la pensione di reversibilità
 non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.

La Corte ha rilevato l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali.
Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.
A seguire il provvedimento, liberamente sacricabile, in formato .pdf

venerdì 24 giugno 2022

La donazione di immobili ai figli non rileva ai fini del diritto all'assegno sociale (Tribunale Napoli, Sentenza 8199/2016 e Tribunale Napoli Nord, Sentenza 2991/2022)



Ho il piacere di allegare due interessantissimi precedenti giurisprudenziali gentilmente messi a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Gambardella e Silvana e Claudia Vespa.

La prima è la Sentenza n° 8199/2016 del Tribunale di Napoli, G.L. dott. Francesco Armato.

La seconda invece è la recentissima Sentenza n° 2991/2022 del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino

In entrambi i casi si controverteva su assegno sociale negato in quanto i richiedenti, in data anteriore alla domanda amministrativa, avevavo provveduto a donare il proprio patrimonio immobiliare ai figli.

Nelle motivazioni - ad accoglimento di entrambe le domande giudiziarie - si legge, in estrama sintesi, che la donazione appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza della liberalità nella determinazione del reddito del donante.

A seguire il link ai due provvedimenti, liberamente sacricabili in formato PDF.

giovedì 19 maggio 2022

Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK


Carmine Buonomo

giovedì 12 maggio 2022

Il reddito di riferimento per il diritto alle prestazioni assistenziali è quello certificato dall'Agenzia delle Entrate ed è al netto delle spese deducibili (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1865/2022)

Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una pensione di inabilità civile il cui pagamento era stato improvvisamente sospeso dall'INPS per un non meglio specificato "superamento dei limiti reddituali".

Nel provvedimento allegato, l'impeccabile G.L. dr. Giannicola Paladino, dopo un'interessantissima ricostruzione normativa della provvidenza in oggetto, condanna l'INPS al ripristino del pagamento della prestazione economica in considerazione della circostanza che dalla certificazione reddituale ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il ricorrente avesse dichiarato un reddito al netto delle spese deducibili inferiore ai limiti massimi stabiliti annualmente per legge.

Un altro articolo sull'argomento lo troverete QUI.

Buona lettura.

Carmine Buonomo 

 

giovedì 30 dicembre 2021

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2022 (Circolare INPS n° 197/2021)



Si sono concluse le operazioni di rinnovo del pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2022. 

Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 197/2021 (in particolare si veda l'Allegato 2) in cui l'Istituto adegua, come di consueto, gli importi validi per l'anno a venire.

Aggiornati quindi i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

L'importo dell'assegno sociale nel 2022 sale a € 467,65 , il trattamento minimo del FPLD a € 523,83. 

Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2022 a € 291,69 al mese, e per l'indennità di accompagnamento che aumenta da € 522,1 a € 525,17 al mese. 



mercoledì 29 dicembre 2021

Invalidi civili: l'assegno mensile è finalmente cumulabile con i redditi da lavoro (art. 12-ter L. 215/2021 - Messaggio INPS 4689/2021)

L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro. 

Lo rende noto l' INPS nel Messaggio n. 4689/2021 pubblicato in seguito dell'entrata in vigore della L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021.

L’ art. 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, infatti, ridefinito il requisito della INATTIVITA' LAVORATIVA di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 precisando che si intende soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell’assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui (rivalutati annualmente).

Di conseguenza sono superate le istruzioni diffuse con il precedente messaggio n. 3495/2021 lo scorso 14 ottobre 2021. 
In tal sede, si ricorderà, l'INPS adeguandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva negato il diritto all'assegno mensile in presenza dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito.

Le domande di prestazione presentate e non accolte in virtu' del precedente orientamento saranno riesaminate d’ufficio in autotutela dall'INPS sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

giovedì 2 dicembre 2021

L'assegno mensile di invalidità torna cumulabile con i redditi da lavoro



L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro.

Lo prevede un emendamento al disegno di legge conversione del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) approvato durante l'esame in Senato.

La modifica supera così l'indirizzo interpretativo seguito da un paio di sentenze della Corte di Cassazione e recepito recentemente dall'INPS con il Messaggio n. 3495/2021

L’intervento chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito massimo (circa € 4900 annui) previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo.

lunedì 30 agosto 2021

Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)


In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.

Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.

Carmine Buonomo

mercoledì 28 aprile 2021

Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)

Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK),  l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.

Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.

Carmine Buonomo 



martedì 22 dicembre 2020

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2021 (Circolare INPS n° 148/2020)

 


Fonte: Pensionioggi.it

Al palo nel 2021 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. 
Sia l'assegno mensile di invalidità che l'indennità di frequenza e la pensione di inabilita' civile valgono 287,09€ al mese contro i 286,81 euro erogati nel 2020. 
I nuovi importi sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare numero 148/2020 che, come di consueto, adegua le prestazioni pensionistiche ed assistenziali all'andamento dell'inflazione. 
Quest'anno il tasso ISTAT è risultato pari a zero ma gli importi crescono leggermente per recuperare la differenza rispetto al tasso applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2020 (0,4% contro lo 0,5% definitivo). L'aumento, pertanto, va tutto sull'annualità 2020 (retroattivamente), nel 2021 non ci sarà alcuna ulteriore rivalutazione.

Aggiornati anche i limiti di reddito.
Per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza non bisogna superare i 4.931,29 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 
Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 
Per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, inoltre, gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale e i ciechi assoluti possono ottenere il cd. incremento al milione sin dal compimento dei 18 anni (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) grazie al quale è possibile raggiungere un massimo di 652,02 euro al mese. 

giovedì 24 settembre 2020

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” agli inabili civili, sordi o ciechi assoluti nonchè inabili ex L. 222/84 (Circolare INPS n° 107 del 23/09/2020)


La
sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino ad € 516,46 al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

In applicazione di tale pronuncia, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Pertanto a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, nonchè titolari di pensione di inabilità ex L.222/84 è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a € 651,51 per tredici mensilità.

REQUISITI REDDITUALI:

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a € 8.469,63 (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere, contemporaneamente:

  1)   redditi propri di importo non superiore a € 8.469,63;
 2) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a € 14.447,42.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

lunedì 20 luglio 2020

Maggiorazione sociale per gli invalidi civili al 100%: depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n° 152/2020


Post del carissimo amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex.org

In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha depositato poco fa la Sentenza 152/2020 (LINK) assunta nella seduta del 23 giugno scorso.

La Sentenza riguarda - detto molto sommariamente - l'aumento delle provvidenze agli invalidi civili attualmente fissate a 286 euro mesili.
La sentenza infatti dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 38,comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».


Quell'aumento oggi è di euro 651,51, per tredici mensilità con i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato.

Nei prossimi giorni approfondiremo con una specifica analisi.

Nel frattempo attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ormai imminente.
Nel frattempo:
1) non è necessario presentare nessuna domanda;
2) l'aumento spetterà solo agli invalidi civili totali (non parziali);
3) l'aumento seguirà la medesima logica di quello previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001 (limiti redituali).
Per il resto, manteniamo la pazienza: arriveranno le rituali specifiche da INPS. Prima molte risposte sarebbero approssimative.
Alla lettura della sentenza appaiono ancora più evidenti molte approssimazioni e commenti pubblicate in queste settimane da stampa generalista ma anche da testate e siti specificamente rivolti alla disabilità.



venerdì 13 dicembre 2019

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2020 (Circolare INPS n° 147/2019)


Fonte: Pensionioggi.it


Aggiornati dall'Istituto Nazionale di Previdenza i valori relativi alle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per il 2020.


Crescono leggermente nel 2020 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili.

I nuovi importi validi dal prossimo 1° gennaio 2020 sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare INPS numero 147/2019 a seguito dell'adeguamento dei valori all'andamento annuo dell'inflazione. 

Così sia l'assegno mensile di invalidità sia l'indennità di frequenza che la pensione di inabilita' civile salgono dai 285,66 € al mese a 286,81 euro per 13 mensilità; un totale di poco piu' di 3.500 euro annui. 

Salgono anche il limite annuo di reddito per la concessione: per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza nel 2020 non bisogna superare i 4.926,35 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 

Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 

Le prestazioni possono godere della maggiorazione di 10,33 euro al mese prevista dall'articolo 70, comma 6 legge 388/2000 se l'invalido civile ha meno di 65 anni e sprovvisto di altri redditi e al più robusto incremento al milione, previsto dai 60 anni con riferimento agli invalidi totali, ai sordomuti titolari di pensione speciale e ai ciechi assoluti (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) che consente, sempre a determinate condizioni di reddito di raggiungere un massimo di 651,51 euro al mese. 

L'ottenimento delle maggiorazioni sociali, come noto, è più difficile dato che il titolare della prestazione di invalidità deve rispettare determinati requisiti reddituali che tengono in considerazione qui non solo il reddito personale ma anche quello coniugale.

Da segnalare che nel 2020 l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso a 67 anni: l'importo base è pari a 374,48 euro al mese a condizione che il percettore rispetti i livelli di reddito personale sopra descritti previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile. 

Alla cifra si può aggiungere la maggiorazione di € 85,35 prevista dall'articolo 67 legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999 (a condizione che il titolare rispetti particolari requisiti di reddito personale e coniugale).

L'indennità di comunicazione nel 2020 raggiunge i 258,00 euro al mese (a prescindere dal reddito del beneficiario) mentre l'importo della pensione speciale è pari a 286,81 euro al mese a condizione che il reddito annuo personale non superi i 16.982,49 euro. 

La pensione per i ciechi assoluti tocca nel 2020 i 310,17 euro al mese mentre la pensione per i ventesimisti (o assoluti ricoverati) viene erogata nella misura di 286,81 euro al mese, per entrambe il reddito annuo personale non deve superare i 16.982,49 euro. 

Leggermente inferiori le prestazioni per gli ipovedenti gravi: 212,86 euro al mese a condizione che il reddito personale non sia superiore a 8.164,73€.

Crescono anche le indennità legate alla condizione non autosufficienza degli invalidi.

Nello specifico per quanto riguarda le prestazioni erogate dall'Inps l'indennità di accompagnamento per gli invalidi totali raggiunge i 520,29 euro al mese mentre l'omologa e sostitutiva indennità prevista per i ciechi assoluti tocca i 930,99 euro al mese. 

L'indennità speciale per i ciechi parziali (ex art. 3, ln 508/1988) ammonta invece a 212,43 euro al mese. 

Queste prestazioni, come al solito, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. 

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


giovedì 19 luglio 2018

Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non fa reddito (Cassazione, sentenza n. 26302/2018)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.


Ne consegue che non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione del versamento del Contributo Unificato.



Carmine Buonomo


giovedì 27 aprile 2017

Prestazioni assistenziali collegate a limiti reddituali: la casa non e' più reddito (Circolare Inps n° 74/2017)



La casa di abitazione non potrà più essere considerata reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità: lo ha stabilito la circolare n.74 del 21 aprile 2017, modificando il criterio per la concessione delle prestazioni stesse, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale”.
 
Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità”. 

E fornisce, l'Istituto, le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi Inps, affinché siano rese operative queste nuove disposizioni. 

Nel dettaglio, “dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. 

Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. 

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.


mercoledì 19 aprile 2017

Ripristino delle prestazioni assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico (Messaggio INPS n° 1487/2017)

Con il Messaggio in oggetto, la Direzione centrale per il sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni dell’INPS ha dettato istruzioni alle sedi periferiche in ordine alla problematica del ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venire meno del requisito economico.

Partendo dalla considerazione dell’autonomia dell’accertamento sanitario rispetto alla veridica dei requisiti socio-economici, l’INPS ha chiarito che in caso di perdita della prestazione assistenziale (assegno, pensione) a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) determina la possibilità di riattivare la prestazione attraverso la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il rituale modello autocertificativo AP70.

In tali casi non vi è necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto a quella della domanda di ripristino.