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martedì 21 marzo 2017

Il limite di reddito per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef "al netto" degli oneri deducibili (Cassazione, Sentenza n° 5450/2017)


Facendo seguito ad un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte (Sentenza n° 5450/2017) conferma per l'ennesima volta che il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d' invalidità civile è quello "imponibile" e cioè - secondo la formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 (TUIR) - la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali).

A seguire il provvedimento in formato PDF, liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo

lunedì 6 marzo 2017

Facsimile dichiarazione di esenzione dalle spese di soccombenza rinvenibile sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli Nord


Su gentile segnalazione dell'amico e collega avv. Salvatore Setola, Vi comunico che sul sito web del Tribunale di Napoli Nord è stato predisposto un modello da allegare al ricorso introduttivo del giudizio, qualora l'assistito si trovi nelle condizioni reddituali previste per l'esonero dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.

Sembrerebbe che alcuni magistrati della Sezione ci abbiano invitato espressamente ad utilizzare questo modello per il futuro.



Il modello è scaricabile nella pagina Modulistica, sezione "Lavoro e Previdenza", al seguente LINK


Tuttavia, da un'attenta lettura dello stesso, ho notato che non risultano aggiornati nè l'importo complessivo per beneficiare dell'esonero (si legge € 19.447,68 anzichè € 23.056,82) nè la variazione in aumento (sempre x2) per ogni familiare convivente, come specificato anche dalla Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n° 22345/2016 (si legge € 1.032,00 anzichè € 2.064,00).

Ho quindi provveduto a modificare il modello ufficiale, aggiornando sia gli importi presenti che aggiungendo ulteriori campi, qualora i componenti familiari siano più numerosi di quelli ipotizzati nel modello.

Il file lo troverete cliccando sul bottone a seguire.



Carmine Buonomo
  

mercoledì 18 gennaio 2017

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2017

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2017 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 17 gennaio 2017, n. 8 (Allegato n. 3).

Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi rispetto all'anno precedente.

Ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 27 novembre 2016, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016, nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni e ai limiti di reddito, in via previsionale, per l'anno 2017, mentre fissa all'1,37 l'aumento per le indennità.




giovedì 27 ottobre 2016

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di invalidità ed inabilità civile si deve far riferimento alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili (Cassazione, sentenza n° 21529/2016)



Facendo seguito all'articolo dell'amico Carlo Giacobini che pubblicai QUI, segnalo la recentissima sentenza n° 21529/2016 della Sezione Lavoro della Cassazione, secondo cui il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile (e di conseguenza anche all'assegno di invalidità civile) deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, AL NETTO degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'utilissima segnalazione.



mercoledì 28 settembre 2016

Trasformazione invalidità civile in assegno sociale e ricostituzione reddituale (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6703/2016)

Come ho già avuto modo di approfondire in altri articoli (LINK1, LINK2, LINK3), i titolari di invalidità / inabilità civile, al compimento dell'età prevista per legge (attualmente: 65 anni e 7 mesi), ottengono automaticamente la trasformazione della prestazione in godimento in assegno sociale.
Solo in questo caso, però, l'INPS anzichè prendere come parametri di riferimento i redditi coniugali, deve considerare i soli redditi personali (ed in particolar modo i limiti reddituali previsti per la prestazione goduta).
Sull'argomento allego, pertanto, un "illuminante" precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6703/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Adriana Lauri, in cui il magistrato condanna l'Istituto resistente a ricostruire e quindi a corrispondere l'assegno sociale (rectius la conversione dell'INVCIV in AS) in misura intera, parametrandolo quindi ai soli redditi personali del beneficiario.  

Carmine Buonomo 

giovedì 23 giugno 2016

Ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene rispettato anche se l'invalido lavora, purche' non superi determinati redditi (Messaggio INPS n° 5783/2008)


Capita frequentemente che l'INPS si costituisca nei giudizi di ATPO ex art. 445-bis cpc, volti ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, eccependo la mancanza di interesse ad agire del richiedente a causa del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto, pertanto, è importantissimo ricordare che lo stesso Istituto, con Messaggio n° 5783/2008 ha stabilito che "La dichiarazione ... di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa."
Come al solito, l'INPS predica bene e razzola male!!!

A seguire il testo del messaggio.
Carmine Buonomo

lunedì 4 gennaio 2016

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2016


Articolo dell'amico Carlo Giacobini, 
Direttore Responsabile di HandyLex.org

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2016 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 31 dicembre 2015, n. 210 (Allegato n. 4).
Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi; ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del  decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che  fissa nella misura dello 0,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2016.
Nella tabella che segue si riportando gli importi in euro, comparati con quelli del 2015 (definitivi).


Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201620152016
Pensione ciechi civili assoluti302,53302,5316.532,1016.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione ciechi civili parziali279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione invalidi civili totali279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione sordi279,47279,4716.532,1016.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali279,47279,474.800,384.800,38
Indennità mensile frequenza minori279,47279,474.800,38 4.800,38
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70899,38NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali507,49512,34NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi252,20254,39NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15206,59NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39502,39NessunoNessuno