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giovedì 29 dicembre 2022

Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.


Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. "valutazione sugli atti". 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

E' necessario specificare che il nuovo servizio di allegazione documentazione sanitaria può essere utilizzato solo per quelle pratiche...

lunedì 13 dicembre 2021

Il Giudice è tenuto a valutare gli eventuali aggravamenti ex art. 149 d.a. cpc anche nella fase di opposizione ad ATPO (Cassazione n° 37500/2021)

Facendo seguito a quanto già detto negli articoli che troverete QUI, ho il piacere di postare questo ulteriore e recentissimo contributo giurisprudenziale gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega Massimo Mazzucchilello e reso in un giudizio patrocinato dal suo studio.

Nell'allegato provvedimento viene confermato l'orientamento (si veda anche altro precedente della Cassazione n° 30861/2019), basato anche sul diritto internazionale (CEDU), dell'obbligo di valutazione per il giudice degli aggravamenti delle condizioni di salute insorti durante il processo previdenziale.

Carmine Buonomo



 

giovedì 22 ottobre 2020

La previsione di cui all'art. 149 disp.att. cpc si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis cpc (Cass. ord. n° 23149/2020)

La previsione di cui all’art. 149 disp. att. cpc che, in materia di controversie sull’invalidità pensionabile, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., essendo pienamente compatibile con la ratio di deflazione del contenzioso e velocizzazione del processo (conferma Cass. 30860/2019). 

Ringrazio il fraterno amico e collega avv. Gaetano Irollo per il prezioso precedente messo a disposizione.

Carmine Buonomo

giovedì 28 novembre 2019

Art. 149 d.a. cpc: è pacifica l'applicabilità al giudizio di opposizione ad ATPO negativo (Cassazione, ord. n° 30860/2019)



La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n° 30860 del 26/11/2019, ha definitivamente sancito la pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamento patologia intervenuto in corso di causa) al giudizio di opposizione ad ATPO negativo.

Per la Corte, escludere tale possibilità vanificherebbe il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflativa della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'importantissimo precedente messo a disposizione.



mercoledì 23 gennaio 2013

Ammissibilità domanda di aggravamento in pendenza di giudizio (Tribunale Castrovillari, Sentenza 749/2012)


Sì al doppio e contemporaneo procedimento Inps per il riconoscimento della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento.
Le due prestazioni «non sono identiche» e, pertanto, l'istituto di previdenza non può rigettare l'istanza amministrativa relativa alla seconda prestazione (accompagnamento), in attesa di concludere l'iter per la prestazione d'invalidità. 
Lo ha stabilito il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 749/2012.


Cosa succede se l'invalido si aggrava? 

La questione riguarda la situazione del ricorrente che, in pendenza del giudizio diretto ad accertare l'invalidità civile per il riconoscimento della pensione / assegno d'invalidità (stato d'invalidità in una misura pari o superiore al 74%), ha presentato richiesta per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in conseguenza di un aggravamento delle sue condizioni di salute.