mercoledì 23 gennaio 2013

Ammissibilità domanda di aggravamento in pendenza di giudizio (Tribunale Castrovillari, Sentenza 749/2012)


Sì al doppio e contemporaneo procedimento Inps per il riconoscimento della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento.
Le due prestazioni «non sono identiche» e, pertanto, l'istituto di previdenza non può rigettare l'istanza amministrativa relativa alla seconda prestazione (accompagnamento), in attesa di concludere l'iter per la prestazione d'invalidità. 
Lo ha stabilito il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 749/2012.


Cosa succede se l'invalido si aggrava? 

La questione riguarda la situazione del ricorrente che, in pendenza del giudizio diretto ad accertare l'invalidità civile per il riconoscimento della pensione / assegno d'invalidità (stato d'invalidità in una misura pari o superiore al 74%), ha presentato richiesta per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in conseguenza di un aggravamento delle sue condizioni di salute.

La seconda richiesta, però, è stata rigettata dall'Inps che ha applicato il tradizionale principio previsto dalla legge n. 222/1984, in virtù del quale devono ritenersi irricevibili le istanze amministrative nei casi di presentazione di ulteriori domande di prestazioni il cui accertamento risulti incardinato in sede amministrativa o si trovi sub judice, fino a esaurimento dell'iter amministrativo o fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo.

Sì al doppio procedimento. La prassi dell'Inps non è stata ritenuta legittima dal tribunale. Per il giudice è vero (ovviamente) il principio di legge; tuttavia, affinché possa legittimamente operare, occorre la compresenza di due presupposti, vale a dire: a) la reiterazione di una domanda in sede amministrativa per una stessa prestazione; b) e la mancata conclusione del procedimento amministrativo ovvero la litispendenza per la medesima prestazione che è stata già richiesta.

In merito al requisito della «stessa» prestazione che legittima il rifiuto della ricezione di un'ulteriore istanza in sede amministrativa, aggiunge il giudice, la lettura interpretativa fornita più volte dalla giurisprudenza risulta del tutto univoca nel ritenere che la norma richieda «l'identità» delle prestazioni.

Questa condizione, precisa il giudice, non ricorre nel caso in esame (richieste di: 1) pensione invalidità e 2) indennità accompagnamento), con la conseguenza che l'Inps ha agito illegittimamente nel dichiarare l'irricevibilità della seconda domanda ai sensi della legge n. 222/1984. Infatti, per l'operatività della predetta legge occorre la presenza di benefici di tipo previdenziali e assistenziali disciplinati con medesimi requisiti, sia nei presupposti che nelle condizioni di erogabilità.


Fonte: Italiaoggi

Nessun commento:

Posta un commento