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lunedì 4 novembre 2019

Fatturazione e pagamento dei compensi da parte dell'INPS soccombente in giudizio

Da anni si è sempre posto il problema se, in caso di pagamento degli onorari effettuati dall'INPS, la relativa fattura andasse intestata all'Istituto soccombente in giudizio o, viceversa, al cliente sottoscrittore del mandato.
Sul punto, mentre l'INPS non ha mai preso una posizione precisa, l'Agenzia delle Entrate, con propri atti interni, aveva velatamente affermato l'obbligo di fatturazione esclusivamente nei confronti del cliente.
Tuttavia l'assenza di una normativa chiara ed univoca ha continuato ad ingenerale grossi dubbi su chi fosse effettivamente il destinatario della fattura.
Finalmente l'INPS ha deciso di prendere posizione espressa, anche in considerazione delle difficoltà operative derivanti dall'adozione della fattura elettronica.
Con pec ricevuta in data odierna con cui l'INPS mi ha comunicato il pagamento di alcuni compensi di giudizio, si legge: "FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI: NON È RICHIESTA L’EMISSIONE DI ALCUNA FATTURA ELETTRONICA PER LE SPESE DI LITE NEI CONFRONTI DELL’INPS, BENSÌ, ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE CHE LE HA CONFERITO IL MANDATO".
Et lux fuit!!!!

Carmine Buonomo

martedì 12 dicembre 2017

Per la S.C. i compensi di un ATPO per indennità di accompagnamento vanno liquidati in € 2.225,00 oltre spese generali (Cassazione, ordinanza 27011/2017)


Con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario, il Tribunale di Forlì liquidava le spese del procedimento in favore del ricorrente nella complessiva somma di euro 7.795,00 oltre accessori di legge, ponendo le stesse a carico dell'INPS unitamente a quelle in favore del CTU;

Ricorreva l'INPS in Cassazione lamentando la violazione dei parametri fissati dal D.M. n.55/2014.

Secondo la Cassazione, il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), ed i parametri medi stabiliti per tale scaglione — tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione delle spese pari ad euro 2225,00;

Per questo motivo la Corte accogliendo il ricorso dell'INPS, cassava il provvedimento impugnato in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, ha determinato le spese del procedimento per ATP in complessivi euro 2225,00, oltre accessori come per legge.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per aver condiviso questo utilissimo provvedimento giurisdizionale


venerdì 27 maggio 2016

Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese legali: il rimedio esperibile è la procedura di correzione di errore materiale (Cassazione, ordinanza n. 4174/16)


In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. 

La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).



venerdì 19 giugno 2015

Il rimborso delle spese forfetarie deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura di legge, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cassazione, sentenza n° 9315/2013)


È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 9315 del 17 aprile 2013, ha ritenuto infondate le motivazioni poste dai ricorrenti in materia di condanna e compensazione delle spese processuali.
Nella fattispecie, i suddetti ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativi alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, nonché dell’art. 15 della tariffa forense (che all'epoca prevedeva un rimborso forfettario in ragione del 10% - oggi del 15% - dei soli onorari, a carico del cliente), lamentavano, tra l’altro, che la sentenza impugnata non avesse liquidato anche le spese forfettarie da essi richieste, limitandosi ad utilizzare nel dispositivo la formula “oltre accessori di legge”, insuscettibile di poter essere eseguita.
La Corte ha osservato al riguardo che, proprio ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense, spetta all’avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura di legge degli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti. 
Si tratta, pertanto, di un credito che consegue per legge e, essendone la misura determinata per legge, la quantificazione che il giudice ne effettua in sentenza ha mera efficacia dichiarativa. 
Essa, dunque, non incide sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così come devono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo CPA.
Il rimborso in questione deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura di legge, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza
Risulta, in conclusione, superfluo e non proficuo che la parte faccia valere il proprio interesse a che la sentenza ne affermi la spettanza.

Fonte: Diritto.it



lunedì 15 giugno 2015

Per le cause di invalidità civile, spese liquidate sulle somme dovute per due anni (Cassazione, S.S.U.U., Sentenza n° 10454/2015)


Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, si applica il criterio in base al quale se il titolo è controverso, il valore si determina sull'ammontare delle somme dovute per due anni.