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lunedì 5 dicembre 2022

Avviso avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543 cpc: il Ministero della Giustizia conferma la facoltà di provvedere tramite notifica in proprio a mezzo PEC (con FACSIMILE)



Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in G.U. la L. n. 206/2021 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile»;

L'art. 1, co. 32, della predetta legge delega ha modificato l' articolo 543 del codice di procedura civile aggiungendo, dopo il quarto, due nuovi commi;

il nuovo quinto comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile in vigore dal 21 giugno 2022, in particolare, stabilisce che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;

Trattandosi di normativa generale, ovviamente, la stessa va obbligatoriamente applicata anche ai pignoramenti presso terzi ove l'INPS o l'INAIL rappresentino i soggetti debitori.

Il Ministero della Giustizia, con nota del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA concernente gli adempimenti imposti dal nuovo comma 5 dell'articolo 543 del codice di procedura civile, affermava: «Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/Ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti»;

Alcune associazioni forensi quindi manifestavano contrarietà a tale nuova e onerosa incombenza e alla sua interpretazione, soprattutto in considerazione della circostanza che dalla risposta ministeriale sembrasse preclusa all'avvocato la possibilità di effettuare la relativa notifica in proprio a mezzo PEC.

A seguito di ciò il Ministero della Giustizia:

1) con nota pos. IV-DOG/035/2022CA del 08/11/2022 ha formalmente dichiarato di non essesi mai espresso in merito al tipo di notifica da effettuare nei confronti del debitore e del terzo pignorato (non escludendo quindi a priori la possibilità di notifica PEC);