In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, e gentilmente messo a dispoiszione dagli amici e colleghi avv.ti Rosario e Ciro Palladino.
Al collega Rosario Palladino, in particolare, va anche un sentito ringraziamento per il commento che troverete a seguire.
"La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la
recentissima sentenza n. 674/2022 del 21.02.2022 ha affrontato la
problematica riguardante il tempo in cui debba sorgere il c.d. “stato di
bisogno” quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento del
diritto all’assegno sociale da parte dell’INPS nonché della prova che
l’Istituto debba fornire allorchè “sostenga” l’eventuale
predeterminazione dolosa dello stesso stato di bisogno da parte del
richiedente.
Il principio richiamato dalla Corte di Appello di Napoli in funzione
di giudice del lavoro, che ha accolto integralmente un ricorso in
appello avverso una sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli Nord,
Sez. Lav. e Prev., è quello per il quale in tema di prestazioni
assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento
del benefìcio debbano coesistere con l’erogazione del trattamento, con
la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con
riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non – come invece
previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è
applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di
permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente.
Ed invero, ha sostenuto la Corte che in caso di tutela assistenziale
rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù
del concetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di
condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità
di mezzi economici.
Già da Cass. n. 6570 del 18/03/2010 si deduceva che
in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 -
secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle
dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli
importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera
titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione.
In altri
termini il beneficio in parola ha carattere provvisorio e la verifica
del possesso dei requisiti socioeconomici avviene annualmente.
A ciò la Corte di Appello di Napoli ha aggiunto che ove l’ente
erogatore della prestazione (INPS) sostenga che l’istante nell’anno
precedente la presentazione della domanda di assegno sociale abbia
dolosamente predeterminato il proprio stato di bisogno ha l’onere di
provare che la suddetta condotta sia stata posta in essere – appunto –
in maniera dolosa".
Buona lettura.