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giovedì 17 giugno 2021

Il mod AP23 "telematico" può essere inviato tramite piattaforma INPS solo dopo la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione al de cuius

Come tutti voi saprete l'INPS ha predisposto un apposito modello (cd. AP23) che consente agli eredi legittimi o testamentari di un soggetto titolare di prestazione assistenziale, di poter richiedere il pagamento in proprio favore delle relative rate maturate e non riscosse dal de cuius in vita. 

E' importantissimo segnalare che fin quando l'INPS non provvede a liquidare la prestazione in favore del defunto, questo modello non può in alcun modo essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica dell'Istituto (in quanto non si rinviene alcuna pensione su cui “appoggiarsi”), ma solo comunicato all'Ente informalmente attraverso PEC o formalmente attraverso la notifica.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione della liquidazione della prestazione da parte dell'INPS, sarà possibile operare sul portale internet dell'istituto, presentando la relativa richiesta di pagamento.

Ho ritenuto opportuno segnalare questo importante passaggio in quanto mi sono giunte numerosi voci di giudizi di condanna post omologa positiva nei quali i giudici, pur condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei, hanno provveduto a compensare integralmente le spese di lite per non aver i ricorrenti presentato "telematicamente" (in quanto non era possibile farlo) il relativo modello AP23.

Carmine Buonomo   

mercoledì 26 giugno 2019

Ai fini della liquidazione di un decreto di omologa non e' preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1699/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord,  reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio ed avente ad oggetto un giudizio di condanna per mancato pagamento, nei termini di legge, della prestazione connessa all'accertato requisito sanitario in un decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

Nel caso specifico la sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, anche rifacendosi ai messaggi INPS n° 20715/2013 e 4818/2015, conclude che - indipendentemente dal generico dovere di collaborazione all'adempimento - il creditore non è obbligato per legge all'invio del modello AP70 (o AP23 in caso di decesso) predisposto dall'INPS.

A quanto egregiamente osservato dal Giudice, si aggiunga anche che, con circolare n° 100/2016, l'INPS ha nuovamente ribadito la non necessità dell'invio del modello AP70 che andrà quindi trasmesso solo previa richiesta dell'Istituto stesso.  

Ovviamente questo precedente viene pubblicato solo dopo la decorrenza termine breve per l'impugnazione... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Carmine Buonomo