Visualizzazione post con etichetta Compensazione spese processuali. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Compensazione spese processuali. Mostra tutti i post

giovedì 18 marzo 2021

E' vietata la compensazione delle spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata" (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1317/2021)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Il giudice di prime cure, pur accogliendo in toto la domanda giudiziale del nostro assistito, provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata".

La Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, pronunciandosi sulle nostre difese che richiamavano l'illegittimità della compensazione per palese violazione dell'art. 92, co II, cpc così come modificato dalla Sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la fondatezza del gravame, condannando il soccombente INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Carmine Buonomo 

lunedì 8 ottobre 2018

Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo, non è possibile compensare integralmente le spese della prima fase (Cassazione, ordinanza n° 23090/2018)

Il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, a seguito di espletamento di nuova consulenza tecnica dichiarava il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dalla data della revisione, condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, dichiarando integralmente compensatequelle relative alla prima fase in ragione delle "diverse conclusioni cui era pervenuto il CTU nella fase di ATPO".

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Gaetano Irollo, la Suprema Corte con un interessantissimo ragionamento giuridico, stigmatizza duramente l'operato del giudice di prime cure e condanna l'INPS al pagamento delle spese sia della fase di ATPO che, ovviamente, del giudizio di legittimità.

Ne approfitto per segnalare a tutti i colleghi che questo provvedimento non rappresenta che il primo risultato portato a casa dalla UIF Napoli Nord in una serie di gravami proposti in Cassazione per il solo governo delle spese.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dei successivi ricorsi per Cassazione.

Carmine Buonomo 

martedì 25 settembre 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza, non compensa integralmente le spese di lite e si rifa' a Cassazione n° 6457/2017 per la quantificazione dei relativi compensi

Il Tribunale di Cassino (G.L. d.ssa A. Gualtieri), in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, non solo non procede alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa" (troverete un altro provvedimento del medesimo tenore al seguente LINK), ma si rifà anche, per la quantificazione dei compensi di causa, all'ordinanza della Cassazione n° 6457/2017 di cui già parlammo ampiamente al seguente LINK.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del foro di Cassino per l'interessantissimo materiale inviatomi.

Carmine Buonomo

lunedì 23 luglio 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza di cui alla CTU, ritiene di non compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 149 disp.att. cpc

Allego con immensa soddisfazione un interessantissimo precedente del Tribunale di Cassino in cui - in un giudizio di ATPO patrocinato dal nostro studio - il G.L. d.ssa A. Gualtieri, pur in presenza di CTU con spostamento della decorrenza rispetto alla domanda originaria, ritiene di non procedere alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa".

In questo caso l'Illuminato Giudice ha rispettato la qualità e la quantità del lavoro svolto dell'avvocato che, importantissimo sottolineare, sono le stesse sia in caso di riconoscimento totale che parziale delle ragioni degli assistiti.

Se a qualcuno fosse sfuggito, segnalo che già la Corte di Cassazione (ordinanza n° 24956/2017) con un encomiabile ragionamento logico-giuridico, aveva limitato, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK). 

Carmine Buonomo




giovedì 29 marzo 2018

Il governo delle spese nei decreti di omologa non è emendabile con istanza CEM (Tribunale Napoli Nord, decreto del 28/03/2018)

Come tutti voi saprete l’art.445 bis cpc definisce espressamente il decreto di omologa "non impugnabile nè modificabile".

La stessa Cassazione ha confermato che la censura sul governo delle spese costituisce un motivo di impugnazione, da far valere esclusivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

La S.C. infatti riconosce l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide sui diritti soggettivi patrimoniali e presenta i caratteri della decisorietà e definitività in quanto non altrimenti impugnabile (ex plurimiis Cassazione ordinanze 11919/15, 12028/16, 16515/16). 

Purtroppo, però, sono all’ordine del giorno i casi in cui l’Inps presenta istanza CEM (Correzione Errore Materiale) al fine di sollecitare il giudice a rettificare il provvedimento, revocando l’attribuzione delle spese e provvedendo quindi alla compensazione integrale delle stesse; ciò anche quando quando alla base non ci sono assolutamente i presupposti fattuali. 

Nel caso specifico, infatti, trattasi di istanza CEM nei confronti di un decreto di omologa su ctu totalmente positiva per percentuale minima del 46% ai fini del collocamento speciale, e consequenziale condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite.

Con l’allegato decreto il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Acquaviva Coppola, ha rigettato l’istanza CEM dell’Istituto, statuendo categoricamente che “non si rinviene nell'omologa alcun errore materiale ex art. 287 e 288 cpc".

Immaginate cosa sarebbe invece potuto succedere se un giudice meno attento avesse accolto la immotivata e superficiale istanza dell'Inps: dopo un anno dalla pubblicazione, con l'inevitabile spirare dei termini per la Cassazione, sarei stato costretto a restituire dei soldi che mi spettavano di diritto per una causa totalmente vinta. 

Questo sempre nel rispetto della tanto invocata correttezza e collaborazione tra le parti processuali!!!! 

Carmine Buonomo


giovedì 1 febbraio 2018

Tribunale Napoli Nord: istanza CEM per mancata compensazione integrale dei compensi di causa!!!

L’amico e collega avv. Michele Maresca ci segnala questa nuova, gravissima, ma soprattutto disdicevole, iniziativa dell’Inps. 

In pratica l’Istituto ha presentato istanza CEM (correzione dell'errore materiale) dolendosi che il Giudice, in presenza di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, avrebbe “osato” attribuire all’avvocato di parte ricorrente i compensi di causa, non provvedendo alla compensazione integrale degli stessi. 


Il solerte funzionario probabilmente dimentica che la Cassazione con la famosissima ordinanza n° 24956/2017 ha stabilito a chiare lettere che i compensi di causa vanno rapportati ex DM 55/2014 al valore della prestazione, ricalcolato dopo il deposito della CTU.

Inutile dire che l’amico Michele riceverà il massimo supporto da parte nostra nella redazione della comparsa di risposta, affinchè episodi vergognosi del genere non abbiano mai piú a presentarsi.


giovedì 25 gennaio 2018

Facsimile istanza liquidazione compensi causa ex Cassazione ord. n° 24956/17, da depositare telematicamente a seguito del decreto termini dissenso

Cari amici.

Come ricorderete la Cassazione, con ordinanza n° 24956/2017 ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK).

Facendo seguito all' istanza presentata ai magistrati della sezione Lavoro di Napoli Nord di cui, purtroppo, ad oggi non sappiamo ancora l'esito dell'incontro avvenuto il 22 u.s., vi invito comunque a depositare - all'atto della ricezione del decreto termini dissenso - una nota spese redatta sul valore della prestazione riparametrata al seguito del deposito della CTU.

Per aggiornare questo valore, non esistendo software gratuiti online, dovrete necessariamente effettuare un conteggio "a mano" utilizzando le tabelle INPS aggiornate al 2018

Invece per predisporre la nota spese (per gli ATPO utilizzare la voce "accertamenti di istruzione preventiva" e, per evitare contestazioni, flaggare i valori minimi delle singole fasi) vi segnalo l'interessantissimo applicativo online messo a disposizione dalla collega Andreani al seguente LINK.

A seguire la nota di accompagnamento della documentazione.

Carmine Buonomo








    

giovedì 4 gennaio 2018

Istanza ai magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord: nuovi orientamenti della Cassazione in tema di compensi nei giudizi previdenziali ed assistenziali

In data odierna la UIF Napoli Nord ha regolarmente protocollato a tutti i magistrati del Tribunale di Napoli Nord l'allegata istanza.

Nel documento si segnalano i recentissimi provvedimenti della Suprema Corte sul governo delle spese processuali in tema di contenzioso previdenziale ed assistenziale e sopratutto l'ordinanza n° 24956/2017 (che troverete al seguente LINK), che ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza.

Invito tutti i colleghi previdenzialisti operanti in altri fori ad attivarsi allo stesso modo per cercare di uniformare quanto più possibile il modus operandi della magistratura del lavoro a livello nazionale. 

Sarà ovviamente nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi.

Carmine Buonomo   

martedì 12 dicembre 2017

Finalmente la Cassazione limita, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (Cassazione, ordinanza n° 24956/2017)


Già in tempi non sospetti (si veda questo mio articolo al seguente LINK) ebbi modo di affrontare l'argomento della compensazione delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza, prospettando una semplicissima soluzione che, a mio avviso, ci avrebbe aiutati a risolvere definitivamente il problema.

La compensazione integrale delle spese di giudizio nel caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante, com’è noto, trae origine da un orientamento giurisprudenziale della Cassazione. 

In particolare, la motivazione addotta nella quasi totalità dei suddetti provvedimenti è, in linea di massima, la seguente: “l’insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011)”. 

E’ importante sottolineare, però, nel luglio 2011 il legislatore è intervenuto sui criteri di liquidazione dei compensi nelle controversie di natura previdenziale ed assistenziale. 

In particolare l’ art 152 disp. att. cpc è stato profondamente innovato dall’art. 38 comma 1, lett. b), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (coordinato con la L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111), stabilendo che: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. 

Premesso ciò si rendono necessarie alcune brevi considerazioni.

mercoledì 4 gennaio 2017

Accoglimento parziale della domanda e soccombenza reciproca: cosa cambia ai fini del governo delle spese processuali? (Cassazione n° 6860/2015)



In questo interessantissimo precedente (Sentenza n° 6860/2015), gentilmente segnalatomi dall'amico e collega avv. Bruno Spagna Musso, la Cassazione fa chiarezza sulla differenza pratica che intercorre tra l'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca. 

In particolare l'accoglimento parziale della domanda processuale si ha quando il convenuto si limita a difendersi dalla pretesa dell’attore perché la ritiene eccessiva o solo in parte fondata

In questo caso, se il giudice accoglie solo in parte la domanda dell’istante non ricorre una ipotesi di “soccombenza reciproca” che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite ai sensi del novellato art. 92 cpc.

Si ha invece soccombenza reciproca in caso di pluralità di pretese contrapposte, presentate da entrambe le parti, l’una rivolta contro l’altra in modo reciproco. 

In pratica, ricorre tale ipotesi quando il giudice rigetta una parte delle domande di un soggetto e, contemporaneamente, anche una parte delle domande dell’altro soggetto.


Solo ed esclusivamente in quest'ultimo caso (oltre l'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), il novellato art. 92 cpc prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Alla luce del suddetto chiarimento, è evidente che nei giudizi previdenziali ed assistenziali, lo spostamento della decorrenza operata dal CTU non integra l'ipotesi di soccombenza reciproca (che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite) ma esclusivamente un accoglimento parziale della domanda processuale.

A ciò si aggiunga che per la fase di ATPO, ai sensi della dichiarazione di valore ex all'art. 152 disp. att. cpc, i compensi di causa, a mio modesto avviso, andrebbero di volta in volta quantificati come scrissi in questo mio ARTICOLO.

A seguire il testo integrale della Sentenza, liberamente scaricabile.

lunedì 16 maggio 2016

Relazione avv. Buonomo Convegno 11/05 u.s.: La compensazione dei compensi di causa nei giudizi previdenziali ed assistenziali + facsimile nota spese

Allego relazione relativa al mio intervento al convegno dell'11/05 u.s. presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa.
L'argomento trattato, in particolare, riguardava la compensazione integrale degli onorari di giudizio in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU. 
Dopo la relazione troverete anche il modello di nota spese da inviare telematicamente all'atto della ricezione del decreto termini dissenso (in caso di ATPO) o da depositare all'udienza di discussione (in caso di giudizio ordinario).
Come sempre, basta cliccare sulle immagini per ingrandirle.

Carmine Buonomo








giovedì 31 marzo 2016

L'evoluzione normativa delle ipotesi di compensazione integrale delle spese di lite in via giudiziaria



Estratto dall'articolo 


Dal 2005 al 2009 (art. 2, comma 1, lett. a, L. 263/2005), la normativa prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite per giusti motivi che dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione. 

Con l’entrata in vigore della riforma del 2009 (art. 45, comma 11, l. n. 69/2009) si è poi stabilito che le ragioni per poter compensare le spese non dovevano essere solo esplicite, ma anche “gravi” ed “eccezionali”. 

Con l’ultima riforma (art. 13 d.l. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014) infine, si è passati, da un sistema “aperto” delle cause che consentono la compensazione delle spese, ad uno “chiuso”, in cui vengono indicate tassativamente le singole ipotesi. 

Il giudice oggi non può più far ricorso alla propria discrezionalità e deve disporre, di regola, la condanna alle spese processuali salvo in tre casi espressamente previsti: 

– in caso di soccombenza reciproca; 
– qualora vi sia una assoluta novità del caso; 
– se muta la giurisprudenza su questioni dirimenti.

Per quanto invece riguarda la compensazione integrale delle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali, vi invito a leggere questo mio ARTICOLO

venerdì 13 novembre 2015

Convegno 11 u.s. Tribunale Napoli: relazione dell'avv. Gaetano Irollo sulla violazione del principio della soccombenza nei giudizi previdenziali

Posto l'interessantissima relazione sulla violazione del principio della soccombenza nei giudizi previdenziali dell'amico Gaetano Irollo, Presidente della UIF Sezione Napoli Nord nonchè valente avvocato previdenzialista.

Un particolare ringraziamento va anche agli avv.ti Vincenzo Boccarusso, Gaetano Bosone ed Ilaria Teotino per la preziosa raccolta giurisprudenziale.  


venerdì 23 ottobre 2015

Incontro dibattito sul tema "Indebito previdenziale ed assistenziale e regolamentazione dei compensi professionali alla luce del D.M. 55/2014"

Allego locandina dell'interessantissimo convegno in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.

L'evento è fissato per il giorno mercoledì 11 novembre 2015 dalle ore 11 alle ore 15 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

E' prevista l'attribuzione di n° 4 crediti formativi.

Carmine Buonomo




 




mercoledì 14 ottobre 2015

Brevi osservazioni sulla compensazione integrale delle spese spese di lite in caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante rispetto alla domanda amministrativa

Allego copia delle osservazioni consegnate in data odierna all'Ufficio di Presidenza della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli Nord. 
Naturalmente Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Invito, inoltre, tutti i colleghi a sollevare la questione presso gli uffici giudiziari di propria competenza ed a postare eventuali esperienze al riguardo.  


Scarica le osservazioni in formato PDF
Scarica le tabelle D.M. 55/2014 in formato PDF

martedì 26 febbraio 2013

Compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. – Motivazione cd. implicita – Ammissibilità: Cassazione, Sentenza n° 3723/2013


Secondo l'ultima formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile con decorrenza dal 4 luglio 2009, la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Costituisce, dunque, violazione di legge, la motivazione cd. implicita.

Segnalazione del dott. Giuseppe Buffone