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mercoledì 24 maggio 2023

Indennità di accompagno, patologia tumorale e Indice di Karnofsky



Sebbene trattasi di una pronuncia di sette anni fa, è sempre importante tenerla presente in quanto affronta il tema del diritto all’indennità di accompagnamento per i soggetti affetti da tumore che effettuano chemioterapia rapportandola, in particolare, al c.d. indice Karnofski


Si tratta di una sentenza che è intervenuta a confermare il diniego al diritto formulato sia in primo grado che in appello sulla base di considerazioni di carattere di tipo procedurale ma che è stata da molti letta come un restringimento delle possibilità di riconoscimento.

La Cassazione nel confermare che il diritto all’indennità sussiste anche in caso di ricovero, ricorda come tale diritto si perfeziona nel momento in cui il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi o per i loro effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla legge 18 (incapacità di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani).

Il non riconoscimento nel caso in specie è stato motivato dalla mancata dimostrazione da parte del CTU di dette condizioni; CTU che si è limitato ad una valutazione di tipo clinico e che nella sua valutazione conclusiva non ha legato il diritto della ricorrente alla sussistenza di una delle due condizioni sovra ricordate ma bensì in termini meramente possibilistici.

Questa problematica ricordiamo è stata oggetto di attenzione ad opera del Ministero dell’Economia dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi del tesoro che in una lettera inviata ai Presidenti delle CMV è pervenuto ad indicare i criteri che delle Commissioni devono seguire nella valutazione dei malati neoplastici.

Per pervenire a riconoscere ai pazienti neoplastici l’indennità di accompagnamento e nel determinismo di tale diritto rientrano anche gli effetti negativi dei trattamenti chemioterapico sull’autonomia deambulatoria e/o sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita le Commissioni di Verifica dovranno basarsi su una relazione clinica oncologica che precisi:

1) la natura della patologia;

2) il decorso in termini di decadimento psico-fisico;

3) le ricadute negative dei trattamenti neoplastici praticati utilizzando la scala secondo Karnofsky.

La valutazione del paziente secondo questo indice di performance “è auspicabile che sia richiesta dalla CMV indicando alla struttura pubblica che segue il paziente, quale quesito prioritario, la sussistenza o meno dei parametri clinici correlabili alla perdita dell’autonomia deambulatoria e/o interferenti sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita, con precisazione della decorrenza e durata prevedibile”.

Come si vede si tratta di un iter procedurale che se pur individuato con lo scopo di omogeneizzare giudizi medico-legali rischi di allungare i tempi a fronte di situazioni patologiche che richiedono tempi di risposta brevi come anche recentemente previsto dalla normativa.


La lettera termina con indicazioni valutative in merito alla sussistenza del diritto all’indennità speciale: “l’indennità di accompagnamento per individui affetti da malattie neoplastiche in trattamento chemioterapico, dovrà essere riconosciuta in relazione alla criteriologia medico-legale già richiamata sul requisito di permanenza nonché sulla scorta dell’apprezzamento oggettivo sulla ripercussione negativa della capacità deambulatoria e/o su quella per compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, avvalendosi del supporto tecnico della scala di Karnofsky con esclusivo riferimento ai casi in cui tale scala assegni un punteggio pari o inferiore a 40”.

mercoledì 10 maggio 2023

Crisi epilettiche e diritto all'indennita' di accompagnamento: Sentenza del Tribunale di Napoli in difformita' alle conclusioni della CTU negativa





Allego un'interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 13995/2009, G.L. dr. Roberto Pellecchia) in cui il magistrato, sulla scorta delle dettagliate osservazioni del nostro studio, ha statuito in difformità alle conclusioni di cui alla CTU (ovviamente negativa), riconoscendo - senza rinnovare le operazioni peritali (!!!) - il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. 


Per completezza di informazioni specifico che si controverteva sull'annosa questione del requisito di non autonomia in presenza di crisi epilettiche, già affrontata originariamente dalla Cassazione, con Sentenza 21761/2004.

L'importantissimo precedente summenzionato, infatti, aveva categoricamente stabilito che per il diritto all'indennità di accompagnamento non è richiesta la quotidianità delle crisi epilettiche. E' richiesto invece che le stesse, indipendentemente dalla frequenza con cui si manifestano, incidano in misura rilevante sul compimento degli atti di vita quotidiana.

Carmine Buonomo






giovedì 4 maggio 2023

Abuso di permessi Legge 104/1992: chiarimenti in merito alla legittimità del licenziamento del lavoratore (Cass. Sez. Lavoro, ord. n° 73096 del 13/03/2023)



Una premessa: i permessi e agevolazioni previsti dalla legge n. 104/1992, sono uno strumento di politica socio-assistenziale, una provvidenza indiretta dello Stato sociale.
Non bisogna dimenticare che l’ordinamento riconosce al lavoratore un beneficio in funzione della prestazione di assistenza in attuazione dei superiori valori di solidarietà e richiede un sacrificio organizzativo al datore di lavoro privandolo della prestazione.
Come si assolve all’obbligo di assistenza? Secondo buon senso.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, la n. 7306 del 13 marzo 2023, indica alcuni principi utili a capire come gestire l’obbligo secondo buon senso.
Non si tenuti a prestare l’assistenza in maniera continuativa per le 24 ore della giornata di permesso o durante lo stretto orario di lavoro, il comportamento sta al buon senso della persona ma non può mancare un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile.
Il lavoratore in permesso deve svolgere l'attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni della persona in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari rispetto a quelle proprie del familiare disabile.
Scrive la Corte che gli intervalli di tempo dedicati alle attività diverse dall’assistenza non devono essere troppo ampi e
dedicati alla ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura del soggetto assistito o alle esigenze
connesse all'assistenza del disabile (accessi in negozi sanitari, studi medici o contatti con altri familiari coinvolti nella
cura). Solo ove manchi del tutto un nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile (ad esempio trovarsi
al mare o ai monti senza valide giustificazioni, aggiungo io), si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che determina uno sviamento dell'intervento assistenziale.
In ogni caso spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.
Si ringrazia il collega Antonino Carbone per la segnalazione ed il Coordinamento normativo del Sindacato SILPA per la diffusione della notizia




venerdì 17 marzo 2023

Assegno sociale e donazione immobili ai figli (Cassazione, Sentenza n° 7235/2023)


Con la Sentenza n° 7235/2023 la Suprema Corte ha condannato l'INPS a versare l’assegno sociale al padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.

Tale diritto, quindi, non può essere negato solo perché la precaria condizione economica è frutto di una scelta volontaria.

la S.C. pertanto consolida il suo orientamento secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, SENZA CHE ASSUMA RILEVANZA CHE LO STATO DI BISOGNO DEBBA ESSERE ANCHE INCOLPEVOLE (così CASS. N. 24954 del 2021).

A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già CASS. N. 14513 del 2020) e che, ...

mercoledì 15 febbraio 2023

Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)


Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 

Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

Altri post sull'argomento li troverete QUI

martedì 14 febbraio 2023

Prestazioni assistenziali: in assenza dell'identità di titolo, è illegittima la compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS sugli arretrati (Cassazione, Sentenza n° 30220/2019)

Con la Sentenza n° 30220/2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS tra il credito vantato per ricalcolo di assegno sociale ed il debito dell'Istituto, a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento.

In particolare, nella liquidazione degli arretrati di accompagnamento, l'INPS aveva trattenuto l'intero importo dell'indebito in un'unica soluzione e non invece, come dovuto, entro i limiti del quinto.

Secondo il ricorrente Istituto, infatti, all'indebito assistenziale non sarebbero stati applicabili i limiti posti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.

Secondo la Corte, invece, in applicazione dell' art. 69 L. 153/1969, è applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità anche per quanto riguarda i ratei arretrati.

Nella fattispecie in esame, sia l'indebito che gli arretrati si erano formati con riferimento a prestazioni assistenziali e dunque la questione avrebbe dovuto necessariamente trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.

mercoledì 30 novembre 2022

No alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un comune diverso da quello del de cuius (Cassazione ord. 28849/22)



Com'è noto, per legge la
pensione di reversibilità può spettare anche ai figli maggiorenni, purchè inabili al lavoro ed a carico del genitore defunto. 

Vero è che la vivenza a carico non si identifica necessariamente con la convivenza, ma trattasi di un requisito da considerare con rigore, senza dimenticare che tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Non sussiste quindi il diritto alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile al 100% che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un Comune diverso rispetto a quello in cui viveva il de cuius. 

la Cassazione infatti ha rilevato che la decisione impugnata era  priva di vizi logici in quanto dall'istruttoria è emerso che la figlia inabile, non conviveva con il padre.

martedì 29 novembre 2022

La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)

Sebbene questo provvedimento risulti attualmente di scarso interesse applicativo, in considerazione della sopravvenuta possibilità di notificare a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 28 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) comodamente dallo studio, in pochi secondi e a qualsivoglia sede INPS, ritengo comunque utile segnalarlo per chi ancora provvede alla notifica a mezzo UNEP.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.

CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)

PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'Inps - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie
“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo NELLE ALTRE IPOTESI FARSI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL CODICE DI RITO, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019)”
La decisione riguarda l’ambito dei giudizi in materia previdenziale, atteso che per quelli in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall’art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.”.

giovedì 13 ottobre 2022

Assegno sociale e rinuncia all'assegno di mantenimento (Cassazione, Sentenza n. 29109/2022)

 

La Corte di Cassazione riafferma ancora una volta i corretti presupposti per la concessione dell’assegno sociale. Lo stato di bisogno non necessariamente deve essere «incolpevole».

La rinuncia all’assegno di mantenimento non comporta la perdita, se sussistono gli altri requisiti, dell’assegno sociale. Ciò in quanto la legge non prevede che lo stato di bisogno debba essere incolpevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29109 del 6 Ottobre 2022 ribadendo l’orientamento già espresso lo scorso anno con la sentenza n. 24954/2021.

In tale sede gli ermellini avevano chiarito che ai fini della concessione dell’assegno sociale non rileva il comportamento dell’interessato, né tanto meno può intervenire un processo interpretativo che metta in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario. Se così non fosse sarebbero violati gli stessi principi costituzionali alla base del sistema di sicurezza sociale per cui l’intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha e non può detenere un carattere natura sussidiaria (Cass. Sez. L. n. 24954 del 2021).
La questione

L’Inps aveva rifiutato l’erogazione dell’assegno sociale ad una pensionata perché...

lunedì 12 settembre 2022

Contributo Unificato in Cassazione per i ricorsi lavoro e previdenza (Consiglio di Stato, Sentenza 3298/2019)




La disciplina del Contributo Unificato in Cassazione sulle materie di diritto del lavoro, ha subito una modifica abbastanza recente.
Infatti, fino a poco tempo fa, era dovuto in Cassazione il contributo unificato per tali materie, non valendo l'esenzione in base al reddito prevista, invece, per il primo grado.
La disciplina ha subito un drastico cambiamento a seguito della decisione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3298 del 22 maggio 2019 che, accogliendo l’appello proposto dalle associazioni sindacali ha affermato il principio in base al quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia».
Quindi il ricorrente in Cassazione, se in possesso di un reddito familiare inferiore alla soglia prevista dalla legge, non sarà più tenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzi alla S.C. che, fino a quel momento, era quantificato nella misura di euro 1.036,00 per le cause di valore indeterminabile.

A seguire il testo del citato provvedimento, liberamente scaricabile.

venerdì 9 settembre 2022

Non impugnabilità estratti di ruolo ex art. 3-bis D.L. 146/2021: nei giudizi in corso la prova del pregiudizio salva il ricorso (SS.UU. Cass. n° 26283/2022)



Non sono automaticamente inammissibili i ricorsi pendenti avverso gli estratti di ruolo, ma alla luce dell’articolo 3-bis del D.L. 146/2021 (collegato alla manovra 2022) i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione.

A fornire questo principio sono le Sezioni Unite con la Sentenza 26283/2022 depositata il 06/09/2022.

La vicenda trae origine dal ricorso contro alcuni estratti di ruolo riportanti cartelle mai notificate; i giudici di merito confermavano l’impugnabilità degli atti e l’agente della riscossione ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte rinviava la decisione all’alto consesso sia alla luce dei principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite (Sentenza 19740/2015), sia rispetto alla decorrenza della nuova norma.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf

mercoledì 31 agosto 2022

Socio amministratore di Srl e doppia contribuzione INPS (Cassazione n° 1759/2021)


La sentenza della Corte di Cassazione n. 1759/2021 (LINK) mette in luce un nuovo principio da seguire per l’obbligo della doppia contribuzione Inps del socio amministratore di Srl. 

Come noto, infatti, la legge n. 463/1959 ha previsto che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che contemporaneamente svolga attività commerciale o artigianale nell’azienda, sia soggetto a doppia contribuzione Inps.

Coloro che all’interno della società svolgono concretamente l’attività lavorativa e percepiscono un compenso per la loro attività di amministratore sono obbligati quindi ad iscriversi sia alla Gestione IVS commercianti o Artigiani che alla Gestione Separata Inps.

1) Il punto sulla doppia iscrizione degli Amministratori

Come dicevamo l'originaria normativa del 1959 prevedeva l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS gli imprenditori artigiani e i familiari loro coadiuvanti, dove per imprenditore artigiano si intende colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", cosi come definito dall’art. 2 della legge 443/1985.

In seguito, la legge n.662/1996 ha previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa agli esercenti attività commerciali, qualora i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

In entrambi i casi, il socio amministratore di SRL, che nella società svolge prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e al versamento dei contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario da lui posseduta.

Il presupposto per l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS è lo svolgimento di un’attività commerciale o artigianale con la partecipazione personale dell’imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente.

Ovviamente qualora il socio non sia amministratore, ma soltanto un soggetto che apporta soltanto capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società, non è soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione IVS.

Per la loro attività di gestione e direzione della società, l’assemblea dei soci può stabilire di erogare un compenso al socio amministratore.

L’attribuzione di quel compenso determina l’obbligo per il socio amministratore di iscriversi anche alla Gestione separata.

La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito con la legge 335/95, art art. 2 c. 26 , a cui devono iscriversi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ossia i soci amministratori che percepiscono appunto, il compenso.

Pertanto la doppia imposizione contributiva INPS per i soci amministratori delle SRL deriva da:Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS per lo svolgimento in modo attivo del lavoro aziendale;
Iscrizione alla Gestione separata INPS per il compenso ricevuto come amministratore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1759/2021, sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall’ amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente, siano considerate tutte attività di ordinaria amministrazione, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

martedì 30 agosto 2022

L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli a.v.q., necessitano comunque della presenza costante di un accompagnatore (Cass. Sent. n. 24980/2022)



Con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, la Suprema Corte con la recentissima Sentenza n° 24980 del 19/08/2022 per l'ennesima volta (da ultima, si veda l' Ordinanza n°  11432/2017) ha ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino comunque della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Flavio Capuozzo per la gentile segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento in formato .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo

giovedì 19 maggio 2022

Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK


Carmine Buonomo

lunedì 9 maggio 2022

Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)

Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20): 

"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".

Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3): 

"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".

Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.

Finalmente giustizia è fatta!!!

LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022 

Carmine Buonomo  

lunedì 28 febbraio 2022

L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)

Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.

Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue: 

" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".

A seguire il link al provvedimento.

mercoledì 23 febbraio 2022

Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)



Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per la gentile segnalazione e soprattutto per il commento alla Sentenza, rinvenibile sul gruppo Facebook "UIF Napoli Nord: osservatorio previdenziale".

Risoluzione di contrasti e nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione di CTU senza il vincolo delle previe "osservazioni", direttamente in comparsa conclusionale (o note autorizzate per noi) o in appello (o in giudizio di opposizione ad ATPO per noi), purché le contestazioni attengano a questioni scientifiche e/o valutative e non a vizi del procedimento (per non eludere l'onere della contestazione nel primo atto difensivo ex art. 157 cpc sulle nullità relative).

Al capo "19" ci sono i 3 principi di diritto in tema di contestazioni alle CTU:

"Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio".

"In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello".

lunedì 13 dicembre 2021

Il Giudice è tenuto a valutare gli eventuali aggravamenti ex art. 149 d.a. cpc anche nella fase di opposizione ad ATPO (Cassazione n° 37500/2021)

Facendo seguito a quanto già detto negli articoli che troverete QUI, ho il piacere di postare questo ulteriore e recentissimo contributo giurisprudenziale gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega Massimo Mazzucchilello e reso in un giudizio patrocinato dal suo studio.

Nell'allegato provvedimento viene confermato l'orientamento (si veda anche altro precedente della Cassazione n° 30861/2019), basato anche sul diritto internazionale (CEDU), dell'obbligo di valutazione per il giudice degli aggravamenti delle condizioni di salute insorti durante il processo previdenziale.

Carmine Buonomo



 

mercoledì 24 novembre 2021

La liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie previdenziali (Cassazione, 6 Civ., ord. 33625/2021)

Fonte: PuntodiDiritto.it

Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate) alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 11 novembre 2021, n. 33625, mediante la quale ha accolto il ricorso e provveduto a nuova liquidazione delle spese. 

La vicenda 

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Foggia, adito in sede di opposizione ad ATP, dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, liquidando le spese processuali nella misura di € 2.300,00. 

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la misura dei compensi stabilita in sentenza appare assunta senza il rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa. 

La decisione in sintesi 

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 33625 del 2021, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in complessivi € 5.115,00 secondo le tabelle.

La motivazione 

Sul punto il Collegio ha osservato che «ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci te annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa» (Corte di cassazione, n. 15656/2012, conf. Corte di cassazione, n. 10454/2015; Corte di cassazione, S.U., n.10455/2015)

Il Collegio, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito liquidando le spese in complessivi € 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%. 

A seguire il link all'ordinanza, liberamente scaricabile in formato .pdf