giovedì 4 maggio 2023

Abuso di permessi Legge 104/1992: chiarimenti in merito alla legittimità del licenziamento del lavoratore (Cass. Sez. Lavoro, ord. n° 73096 del 13/03/2023)



Una premessa: i permessi e agevolazioni previsti dalla legge n. 104/1992, sono uno strumento di politica socio-assistenziale, una provvidenza indiretta dello Stato sociale.
Non bisogna dimenticare che l’ordinamento riconosce al lavoratore un beneficio in funzione della prestazione di assistenza in attuazione dei superiori valori di solidarietà e richiede un sacrificio organizzativo al datore di lavoro privandolo della prestazione.
Come si assolve all’obbligo di assistenza? Secondo buon senso.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, la n. 7306 del 13 marzo 2023, indica alcuni principi utili a capire come gestire l’obbligo secondo buon senso.
Non si tenuti a prestare l’assistenza in maniera continuativa per le 24 ore della giornata di permesso o durante lo stretto orario di lavoro, il comportamento sta al buon senso della persona ma non può mancare un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile.
Il lavoratore in permesso deve svolgere l'attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni della persona in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari rispetto a quelle proprie del familiare disabile.
Scrive la Corte che gli intervalli di tempo dedicati alle attività diverse dall’assistenza non devono essere troppo ampi e
dedicati alla ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura del soggetto assistito o alle esigenze
connesse all'assistenza del disabile (accessi in negozi sanitari, studi medici o contatti con altri familiari coinvolti nella
cura). Solo ove manchi del tutto un nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile (ad esempio trovarsi
al mare o ai monti senza valide giustificazioni, aggiungo io), si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che determina uno sviamento dell'intervento assistenziale.
In ogni caso spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.
Si ringrazia il collega Antonino Carbone per la segnalazione ed il Coordinamento normativo del Sindacato SILPA per la diffusione della notizia




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