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giovedì 21 giugno 2018

La titolarità di partita IVA non è di per sé incompatibile con l’assegno sociale, che resta condizionato unicamente al rispetto dei requisiti reddituali (Tribunale Marsala, sentenza n° 434/2018)

In via amministrativa l’Inps riconosceva l’assegno sociale con decorrenza novembre 2017 anziché maggio 2017 (data della domanda amministrativa), con la motivazione che la successiva cancellazione della partita IVA presupponesse che la stessa sia stata produttiva di reddito “quantomeno sommerso” per il periodo pregresso alla chiusura.
La partita IVA in oggetto, invece, era sempre stata improduttiva di reddito, come del resto risultava anche all’amministrazione finanziaria; l’Inps nel giudizio in oggetto, ovviamente non ha dimostrato né prodotto prove a sostegno della propria presunzione in merito.
Interessanti le conclusioni del magistrato: l’INPS ha l’onere di accertare e provare se quanto dichiarato da ogni richiedente prestazioni economiche risponda al vero o no; all’Istituto non è conferito il potere di riconoscere o meno il diritto a prestazioni sulla scorta di mere presunzioni non suffragate da dati reali.
Il fatto che un soggetto sia titolare di partita IVA non determina affatto l’automatismo che ciò possa generare reddito e quindi influire sul riconoscimento della prestazione assistenziale in questione o sulla decorrenza della stessa.
Ringrazio il collega avv, Erasmo Foraci del foro di Caltagirone per l'interessantissimo precedente segnalatomi.
Carmine Buonomo