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martedì 19 novembre 2013

Le pensioni e gli assegni per inabilità e invalidità lavorativa




La normativa vigente ha previsto misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Si tratta di trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio. 
Vengono considerate quelle patologie, infermità o affezioni che insorgono dopo l’assunzione o che si aggravano nel corso dell’attività lavorativa.

Prendiamo in esame le provvidenze erogate dai due maggiori istituti previdenziali: INPS (dipendenti privati e buona parte dei dipendenti autonomi e parasubordinati) e ex INPDAP (dipendenti pubblici).

INPS  
Assegno ordinario di invalidità lavorativa (L. 222/84)

L’assegno ordinario di invalidità lavorativa (IO) viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, che siano iscritti all’assicurazione generale INPS. 
I lavoratori devono essere affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Le condizioni sanitarie vengono accertate dai medici delle Sedi INPS.

mercoledì 6 novembre 2013

Inps: pensioni d’inabilità contributiva, ok alla totalizzazione



C’è l’ok alla totalizzazione contributiva per la pensione d’inabilità contributiva; ai lavoratori che possono vantare più molteplici periodi contributivi, versati alla gestione lavoratori dipendenti, a quella lavoratori autonomi e alla gestione separata la pensione d’inabilità è liquidata considerando la totalità della contribuzione utile.



Questa è la novità prevista dalla legge di stabilità 2013 e si applica ai lavoratori privati che fanno domanda per la pensione d’inabilità a partire dal 1° gennaio 2013, mentre nel caso di lavoratori pubblici si applica a quanti cessano dal servizio dalla suddetta data nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio, almeno stando a quanto riporta la circolare n.140/2013 dell'INPS.

La pensione di inabilità scatta nel caso di una grave infermità che determina l’impossibilità assoluta per il lavoratore di compiere ogni attività riguardante il proprio impiego. La prestazione è di natura definitiva e succede all’assegno di invalidità (triennale), in seguito alla cessazione definitiva di ciascuna attività lavorativa e alla rinuncia alle indennità di disoccupazione.

Il requisito minimo per poter beneficiare della pensione di inabilità sono cinque anni di contributi versati all’Inps, ossia almeno 260 contributi settimanali, dei quali tre (cioè 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 240, della legge n. 228/2012), dichiara l’Inps, ha stabilito che per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, la pensione d’inabilità è liquidata considerando la totalità dei contributi utili, purché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione d’inabilità in una delle predette gestioni.