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mercoledì 24 maggio 2023

Indennità di accompagno, patologia tumorale e Indice di Karnofsky



Sebbene trattasi di una pronuncia di sette anni fa, è sempre importante tenerla presente in quanto affronta il tema del diritto all’indennità di accompagnamento per i soggetti affetti da tumore che effettuano chemioterapia rapportandola, in particolare, al c.d. indice Karnofski


Si tratta di una sentenza che è intervenuta a confermare il diniego al diritto formulato sia in primo grado che in appello sulla base di considerazioni di carattere di tipo procedurale ma che è stata da molti letta come un restringimento delle possibilità di riconoscimento.

La Cassazione nel confermare che il diritto all’indennità sussiste anche in caso di ricovero, ricorda come tale diritto si perfeziona nel momento in cui il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi o per i loro effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla legge 18 (incapacità di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani).

Il non riconoscimento nel caso in specie è stato motivato dalla mancata dimostrazione da parte del CTU di dette condizioni; CTU che si è limitato ad una valutazione di tipo clinico e che nella sua valutazione conclusiva non ha legato il diritto della ricorrente alla sussistenza di una delle due condizioni sovra ricordate ma bensì in termini meramente possibilistici.

Questa problematica ricordiamo è stata oggetto di attenzione ad opera del Ministero dell’Economia dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi del tesoro che in una lettera inviata ai Presidenti delle CMV è pervenuto ad indicare i criteri che delle Commissioni devono seguire nella valutazione dei malati neoplastici.

Per pervenire a riconoscere ai pazienti neoplastici l’indennità di accompagnamento e nel determinismo di tale diritto rientrano anche gli effetti negativi dei trattamenti chemioterapico sull’autonomia deambulatoria e/o sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita le Commissioni di Verifica dovranno basarsi su una relazione clinica oncologica che precisi:

1) la natura della patologia;

2) il decorso in termini di decadimento psico-fisico;

3) le ricadute negative dei trattamenti neoplastici praticati utilizzando la scala secondo Karnofsky.

La valutazione del paziente secondo questo indice di performance “è auspicabile che sia richiesta dalla CMV indicando alla struttura pubblica che segue il paziente, quale quesito prioritario, la sussistenza o meno dei parametri clinici correlabili alla perdita dell’autonomia deambulatoria e/o interferenti sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita, con precisazione della decorrenza e durata prevedibile”.

Come si vede si tratta di un iter procedurale che se pur individuato con lo scopo di omogeneizzare giudizi medico-legali rischi di allungare i tempi a fronte di situazioni patologiche che richiedono tempi di risposta brevi come anche recentemente previsto dalla normativa.


La lettera termina con indicazioni valutative in merito alla sussistenza del diritto all’indennità speciale: “l’indennità di accompagnamento per individui affetti da malattie neoplastiche in trattamento chemioterapico, dovrà essere riconosciuta in relazione alla criteriologia medico-legale già richiamata sul requisito di permanenza nonché sulla scorta dell’apprezzamento oggettivo sulla ripercussione negativa della capacità deambulatoria e/o su quella per compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, avvalendosi del supporto tecnico della scala di Karnofsky con esclusivo riferimento ai casi in cui tale scala assegni un punteggio pari o inferiore a 40”.

mercoledì 10 maggio 2023

Crisi epilettiche e diritto all'indennita' di accompagnamento: Sentenza del Tribunale di Napoli in difformita' alle conclusioni della CTU negativa





Allego un'interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 13995/2009, G.L. dr. Roberto Pellecchia) in cui il magistrato, sulla scorta delle dettagliate osservazioni del nostro studio, ha statuito in difformità alle conclusioni di cui alla CTU (ovviamente negativa), riconoscendo - senza rinnovare le operazioni peritali (!!!) - il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. 


Per completezza di informazioni specifico che si controverteva sull'annosa questione del requisito di non autonomia in presenza di crisi epilettiche, già affrontata originariamente dalla Cassazione, con Sentenza 21761/2004.

L'importantissimo precedente summenzionato, infatti, aveva categoricamente stabilito che per il diritto all'indennità di accompagnamento non è richiesta la quotidianità delle crisi epilettiche. E' richiesto invece che le stesse, indipendentemente dalla frequenza con cui si manifestano, incidano in misura rilevante sul compimento degli atti di vita quotidiana.

Carmine Buonomo






martedì 30 agosto 2022

L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli a.v.q., necessitano comunque della presenza costante di un accompagnatore (Cass. Sent. n. 24980/2022)



Con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, la Suprema Corte con la recentissima Sentenza n° 24980 del 19/08/2022 per l'ennesima volta (da ultima, si veda l' Ordinanza n°  11432/2017) ha ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino comunque della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Flavio Capuozzo per la gentile segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento in formato .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo

martedì 15 febbraio 2022

E' illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva che stiano scontando la pena fuori dal carcere (Corte Costituzionale, Sentenza n° 137/2021)


Al fine di comprendere meglio la decisione della Consulta di cui all'oggetto, pare opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall’art. 2, commi da 58 a 61, della
L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale – quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso – il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali: indennità di disoccupazione, assegno sociale e prestazioni per gli invalidi civili.

Il comma 59 stabilisce che l’erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell’interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.

Il comma 60 impone l’obbligo di tempestiva comunicazione all’ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.

Il comma 61, infine, prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.

Come si vede, il legislatore, prevede, nelle disposizioni su riportate, uno speciale statuto di indegnità connesso alla commissione di reati di particolare gravità, la quale dovrebbe giustificare, durante l’esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell’intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati; la ratio della norma, inoltre, si rinverrebbe anche nella considerazione che ai reati ostativi alla fruizione dei benefici faccia da sfondo l’accumulazione, o comunque il possesso, di capitali illeciti, con quei benefici incompatibili.

lunedì 28 settembre 2020

Nei giudizi aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento, non è richiesta alcuna dicitura particolare nel certificato medico introduttivo (Trib. Napoli Nord, Sentenza n° 2910/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 2910/2020, G.L. d.ssa Federica Izzo), reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, alla ricorrente (infrasessantasettenne) nella fase di ATPO venivano riconosciuti i requisiti sanitari di "non autonomia", necessari per l'invocata indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa.

L'INPS quindi proponeva opposizione all'accertamento sanitario, eccependo la mancanza di idonea domanda amministrativa in ragione del mancato "flag" da parte del medico curante di una o entrambe le voci di non autonomia nel certificato introduttivo.

Interessante l'excursus giurisprudenziale che, partendo dalla giurisprudenza di primo e secondo grado per poi passare a quella recentissima di Cassazione, giungendo infine al Messaggio INPS n° 3383/2019 che ha posto un punto fermo alla questione, viene posto alla base del rigetto dell'opposizione dell'Istituto.

Carmine Buonomo

lunedì 28 ottobre 2019

Indennità di accompagnamento: più facile il ricorso in Tribunale (Messaggio INPS n° 3883/2019)


L'Inps si adegua all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione.
Il certificato medico introduttivo negativo, attestante la mancata sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, non pregiudica la presentazione dell'azione giudiziaria.

L’INPS, con il messaggio 25 ottobre 2019, n. 3883, fornisce ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica per invalidità civile, cecità civile e sordità civile.

Queste ultime istruzioni integrano i precedenti messaggi del 16 luglio 2015, n. 4818 e 8 marzo 2019, n. 968.

L’Istituto chiarisce che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.

Pertanto, il funzionario difensore dell’Istituto, nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo, avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.




giovedì 17 ottobre 2019

Per la terza volta consecutiva in pochi mesi la Cassazione torna ad esprimersi sulla irrilevanza della questione "spunte" per l'accompagnamento (Cass. ord. 25804/2019)


Dopo la Sentenza n° 14412/2019 e l'Ordinanza 19724/2019, a distanza di poco meno di tre mesi dall'ultimo provvedimento, la Cassazione con Ordinanza n° 25804 del 14/10/2019 torna ad esprimersi suilla questione "spunte" e sulla relativa irrilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompanamento.

Come già stabilito nei precedenti provvedimenti, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione. 

Carmine Buonomo