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giovedì 12 dicembre 2013

Estinzione del debito dell'ente pubblico previdenziale: la prova del pagamento non può essere desunta dai prospetti contabili esibiti dall'INPS


Nei giudizi tendenti ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento di una determinata prestazione, capita spesso che l'ente si costituisca deducendone l'avvenuto pagamento e depositando un semplice prospetto di liquidazione interno, ovvero il c.d. mod. TE08.
Esperienze personali e di altri colleghi mi inducono a consigliare una ferma opposizione avverso l'eventuale declaratoria di cessata materia del contendere, dal momento che il TE08  non è una prova del pagamento ma solo un prospetto contabile interno dell'ente: il pagamento infatti - considerata anche la deprecabile prassi dell'Inps di trattenere gli importi superiori ad € 10.000 per la verifica della situazione debitoria al fine di procedere autonomamente ad eventuali conguagli - potrebbe avvenire dopo un giorno, una settimana, un mese, un anno oppure non avvenire mai.
Dal che, rinunciare ad una sentenza di condanna, equivarrebbe alla non tutela del proprio assistito, perdendo la possibilità di agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto in caso di mancato pagamento.
A tal proposito, quindi, provvedo a postare un'interessantissima pronuncia della Cassazione (sent. n° 1105/2007) nonchè tre sentenze della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli che hanno abbracciato, facendo proprie, le suddette argomentazioni.
Come sempre non posso che ringraziare i colleghi dello Studio Santochirico-Faggiano ed in particolare l'avv. Alessandro Faggiano, fraterno amico nonchè Vice Presidente della nostra associazione professionale, per il materiale fornitomi.
Dopo il salto, i relativi files da visualizzare, stampare e portare sempre con sè.