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martedì 8 marzo 2022

Indebito previdenziale INAIL, facoltà di rettifica per errore e relativo onere probatorio (Tribunale S. Maria C.V., Sentenza n° 264/2022)

In riferimento al titolo del post, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., G.L. d.ssa Federica Ronsini, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una ingente richiesta di restituzione somme (circa € 61.500) erogate, a detta dell'INAIL, a titolo di arretrati non spettanti per effetto di non meglio specificate "alterazioni della procedura informatica di calcolo delle prestazioni". 

La presente difesa, nel proprio ricorso, invocava la decadenza decennale della facoltà di rettifica per errore concessa all'INAIL ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 38/2000, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario di dolo o colpa grave nei confronti dell'assicurato.

L'impeccabile d.ssa Ronsini, con una dettagliatissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha accolto la domanda giudiziale dell'assistito, provvedendo a dichiarare irripetibili le somme richieste e condannando l'INAIL alla restituzione di quanto trattenuto nelle more del giudizio.

Interessantissima è anche la parte della Sentenza in cui il Giudice motiva sull'onere probatorio; nel caso specifico infatti questo non gravava sull' assicurato /ricorrente in quanto si controverteva sul solo "quantum" della rendita vitalizia e non sull' "an" che allo stato risultava incontestato.

Buona lettura, 

Carmine Buonomo 

mercoledì 20 novembre 2019

Gestione separata INPS: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4134/2019)

Con la Sentenza n° 4134/2019, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord si pronuncia sul termine prescrizionale dei contributi dovuti da un avvocato a titolo di Gestione Separata INPS.

In particolare, la sempre encomiabile dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, cui va il nostro più sentito ringraziamento per essere stata tra i primi magistrati ad affrontare la questione dolo/mancata compilazione quadro RR del modello UNICO, dopo aver effettuato un'interessantissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, conclude che il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa.

Inoltre alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l’omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all’ente creditore un’assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567).

Carmine Buonomo