Visualizzazione post con etichetta Verifica straordinaria. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Verifica straordinaria. Mostra tutti i post

martedì 3 giugno 2014

Indebito assistenziale: irripetibilità dei ratei indebitamente pagati dall'Inps a seguito di provvedimento di revoca successivamente intervenuto (Corte Appello Milano, sentenza n° 320/2014)


Ringrazio l'amico avv. Alessandro Petrillo per il prezioso materiale fornitomi.
Sul tema degli indebiti "assitenziali" vi invito a leggere anche questo articolo che pubblicai un pò di tempo fa e che offre ulteriori ed interessanti spunti di discussione.

Carmine Buonomo

giovedì 9 gennaio 2014

Richieste indebito INPS per insussistenza del requisito sanitario post verifica straordinaria ex L. 102/2009


In questi ultimi tempi stanno giungendo alla mia attenzione numerosissime richieste di indebito, avanzate dall'Inps post verifica straordinaria ex L. 102/2009, e conseguenziale revoca della prestazione assistenziale goduta.

Ciò che accomuna tutte queste richieste, è la deprecabile prassi dell'Istituto - a differenza di quanto accade per le revisioni ordinarie - di continuare ad erogare la prestazione anche dopo la visita di verifica.

Successivamente, e decorso un lasso di tempo nella maggior parte dei casi spropositato, l'INPS si "ricorda" di trasmettere il verbale di accertamento negativo, e contemporaneamente pretende la restituzione dei ratei percepiti sin dalla data della visita di verifica. 

Fermo restando, quindi, la possibilità di impugnare in giudizio il relativo verbale di revoca, a seguire troverete alcuni spunti critici che ho predisposto sull'indebito assitenziale.

martedì 4 settembre 2012

Accertamenti sanitari su soggetti ultra sessantacinquenni titolari di prestazioni sostitutive di invalidità civile


L'INPS con Messaggio n. 20930/06, ha chiarito la situazione riguardante la revisione della percentuale di invalidità per le persone ultra sessantacinquenni titolari di prestazioni sostitutive dell'invalidità civile (assegno sociale). 


Infatti il testo precisa che: 

“…il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte dell’assistito segna una linea di “confine”. Il raggiungimento dell’età “cristallizza” la situazione in essere a quel momento: gli assicurati cessano di essere titolari delle prestazioni di invalidità civile degli art. 12 e 13 L. 118/71 e per il futuro fruiscono dell’assegno sociale senza che da parte dell’INPS si possa “rimettere in discussione” la permanenza del requisito sanitario anche per il periodo successivo a tale data.