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venerdì 28 aprile 2023

Pignoramento presso terzi su pensione: nuovo limite di impignorabilità


L’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, comunica che a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.



martedì 19 luglio 2022

Pignoramento presso terzi AdER: illegittimità della trattenuta cautelativa effettuata dall'INPS, in qualità di terzo pignorato, sia sul TFS che sulla pensione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2368/22)

In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.

Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.

L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.

Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf 

Buona lettura

Carmine Buonomo

lunedì 21 dicembre 2015

Pignoramento pensione e stipendio: differenze


Articolo dell'avv. Matteo Mami (sito web)

La Corte Costituzionale con sentenza del 21.10.2015 n. 248 (depositata il 03.12.2015) ha stabilito che il pignoramento di stipendio basso, anche se inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, è consentito con il solo limite del quinto del suo ammontare.

Quindi, ad esempio, se il debitore ha uno stipendio di € 500,00 gli possono pignorare fino ad € 100,00 al mese, fino ad estinzione del debito.

Il pignoramento di stipendio basso, pertanto, è consentito, a differenza di quanto previsto per il pignoramento di pensione che risulta impignorabile per la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato.

L’art. 545, quarto comma, c.p.c. prevede che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, sono pignorabili nella misura del “quinto” mentre, qualora concorrano più cause tra quelle indicate dall’art. 545 cod. proc. civ., il quinto comma, prevede che il pignoramento può estendersi sino alla metà.

Per quel che riguarda gli emolumenti da pensione, invece, fin dalla pronuncia n. 506 del 2002 l’orientamento della Corte Costituzionale era nel senso che, fermo restando il limite del quinto del percepito, doveva essere sottratta al regime di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato.

Con la predetta pronuncia la Consulta affermava, altresì, la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro e che l’individuazione dell’ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita rimaneva riservata, “nei limiti di ragione”, alla discrezionalità del legislatore.

Per lungo tempo il legislatore non è intervenuto sulla materia e la giurisprudenza si vedeva costretta a sopperire ad una tale mancanza andando ad individuare il limite di impignorabilità delle pensioni nella misura dell’ammontare dell’assegno sociale.

lunedì 8 aprile 2013

Abolito di fatto il limite del “quinto” pignorabile: pensioni integralmente aggredibili


Il pignoramento presso terzi della pensione può essere effettuato ormai integralmente, con estrema facilità, e non più nei limiti di un quinto, per come previsto invece dalla legge.

Dopo l’approvazione del decreto legge “Salva Italia” [1], i pensionati che subiscono un pignoramento della pensione (cosiddetto pignoramento presso terzi) rischiano di perdere tutta la rata mensile e non più solo un quinto come invece previsto dal codice di procedura civile [2]. Lo stesso pericolo riguarda i lavoratori dipendenti con il salario mensile.

Si tratta di un modo ormai di fatto legalizzato per superare il limite del “quinto pignorabile” imposto invece dal codice di procedura civile e che, ad oggi, nonostante l’allarme da noi lanciato all’alba della nuova normativa, non ha trovato ancora un correttivo nella legge.

martedì 2 aprile 2013

Pignoramento della pensione: il limite della pensione sociale


Il pignoramento (presso terzi) del quinto della pensione non può avvenire nei confronti di coloro che ricevano pensioni già particolarmente basse: la giurisprudenza ritiene infatti impignorabile la quota della pensione o della stipendio sotto il cosiddetto “minimo vitale”.



Assegno sociale

Gli importi erogati dall’INPS a titolo di assegno sociale non possono essere pignorati per via del loro carattere assistenziale.

L’assegno sociale è una prestazione riconosciuta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, ossia che abbiano un reddito basso o pari a zero. Questa prestazione è anche conosciuta come pensione casalinghe, perché viene erogata dall’Inps anche in assenza di versamenti contributivi.


Pensione di anzianità

Diversa questione invece va fatta con riferimento alle pensioni di anzianità.

In generale, la pensione è pignorabile nei limiti di un quinto. La misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge.


Dopo la storica sentenza n° 506/2002 della Corte Costituzionale , si ritiene impignorabile quella parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita.

giovedì 21 febbraio 2013

Pignoramento di conto o deposito bancario e impignorabilità dei versamenti di origine pensionistica. Trib. Udine, 03 gennaio 2013


Espropriazione presso terzi - Esecuzione ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 - Pignoramento di conto corrente - Accrediti in conto corrente di pensioni - Impignorabilità.


Qualora si dimostri che le somme affluite su un conto corrente o deposito bancario abbiano un'origine pensionistica, le stesse sono impignorabili per la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre è consentito il pignoramento del quinto della residua parte. (Cristian Tosoratti).


Segnalazione dell'Avv. Francesco Gabassi