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giovedì 16 dicembre 2021

Il modello AP70 post decreto di omologa non è trasmissibile tramite piattaforma telematica INPS (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 4948/2020)


Sovente nei giudizi di condanna al pagamento post omologa, l'INPS si costituisce eccependo il
mancato invio del modelo AP70 tramite la propria piattaforma telematica.

Premesso che la normativa invocata dall'Istituto a corredo di questa eccezione è l' art. 38, co. 5, del D.L. 78/2010 che non fa altro che prevedere che gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possano definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici.

Quindi l'INPS in primis dovrebbe dimostrare di aver adottato un provvedimento ufficiale, conseguenziale alla suindicata normativa, che imponga appunto l'obbligo di invio dell'AP70 post omologa tramite la propria piattaforma telematica.

Provvedimento ovviamente che non esiste!!!

Ma la circostanza ancor più allucinante è che lo stesso INPS, tre anni dopo, e precisamente con il messaggio n° 20715/2013 ha diramato un ordine di servizio alle sedi provinciali per disciplinare le modalità di gestione della fase di liquidazione post notifica del decreto di omologa.

L'aspetto più interessante è che nel suddetto messaggio viene proprio stabilito un assoluto ed inderogabile divieto di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del c.d. mod. AP70 in quanto l'Istituto può autonomamente procedere alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati.

Purtoppo però da un lato "una mano non sa quello che fa l'altra" e dall'altro l'INPS nel costituirsi in giudizio, per provare a giustificare senza vergogna la propria inefficienza amministrativa, invoca la compensazione delle spese di lite in quanto l'AP70 non sarebbe stato trasmesso tramite la piattarforma telematica dell'Istituto.

Sul tema ho quindi il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 4948/2020), gentilmente messo a disposzione dall'amico e collega avv. Domenico Mirra.

martedì 10 dicembre 2019

Invalidi Civili: domande più veloci anche per i soggetti tra 18 e 67 anni (Messaggio INPS n° 4601/2019)


Semplificazioni in arrivo per la concessione della prestazioni economiche di invalidità civile, di cecità o di sordità per i cittadini in età lavorativa tra 18 e 67 anni. 

Anche per questi soggetti, al pari di quanto attualmente accade per i soggetti non più in età lavorativa (cioè gli ultra 67enni) l'Inps consentirà di anticipare l’invio delle informazioni di tipo socio-economico già al momento della presentazione della domanda di invalidità civile. 

Lo rende noto l'Istituto di Previdenza con il messaggio numero 4601/2019.

Anche per tale categoria di beneficiari sarà possibile contrarre i tempi di erogazione dei benefici economici connessi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità o sordità attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria con il modello AP70. 

Al momento della presentazione della domanda di invalidità il cittadino potrà fornire, quindi, non solo le indicazioni per l’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento) ma anche altri dati funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica (dati dell’eventuale ricovero; dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa; dati reddituali;modalità di pagamento; delega alla riscossione di un terzo o di associazioni).

La novità sarà in vigore in via sperimentale dal 10 dicembre 2019 e riguarderà, in questa prima fase, solo le domande trasmesse online dai patronati. 

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. Restano disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati descritti. 

mercoledì 26 giugno 2019

Ai fini della liquidazione di un decreto di omologa non e' preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1699/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord,  reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio ed avente ad oggetto un giudizio di condanna per mancato pagamento, nei termini di legge, della prestazione connessa all'accertato requisito sanitario in un decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

Nel caso specifico la sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, anche rifacendosi ai messaggi INPS n° 20715/2013 e 4818/2015, conclude che - indipendentemente dal generico dovere di collaborazione all'adempimento - il creditore non è obbligato per legge all'invio del modello AP70 (o AP23 in caso di decesso) predisposto dall'INPS.

A quanto egregiamente osservato dal Giudice, si aggiunga anche che, con circolare n° 100/2016, l'INPS ha nuovamente ribadito la non necessità dell'invio del modello AP70 che andrà quindi trasmesso solo previa richiesta dell'Istituto stesso.  

Ovviamente questo precedente viene pubblicato solo dopo la decorrenza termine breve per l'impugnazione... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Carmine Buonomo 

mercoledì 19 aprile 2017

Ripristino delle prestazioni assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico (Messaggio INPS n° 1487/2017)

Con il Messaggio in oggetto, la Direzione centrale per il sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni dell’INPS ha dettato istruzioni alle sedi periferiche in ordine alla problematica del ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venire meno del requisito economico.

Partendo dalla considerazione dell’autonomia dell’accertamento sanitario rispetto alla veridica dei requisiti socio-economici, l’INPS ha chiarito che in caso di perdita della prestazione assistenziale (assegno, pensione) a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) determina la possibilità di riattivare la prestazione attraverso la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il rituale modello autocertificativo AP70.

In tali casi non vi è necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto a quella della domanda di ripristino.


giovedì 18 febbraio 2016

Liquidazione provvidenze economiche riconosciute in decreto di omologa ex art. 445 bis cpc senza l'invio del modello AP70

Come tutti voi saprete, il quinto comma dell'art. 445-bis cpc stabilisce che "Il decreto (di omologa, ndr), non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni".

La legge, quindi, impone la notifica del solo decreto di omolga e nulla dice in merito alla trasmissione del famigerato modello autocertificativo AP70

A maggior conferma, con Messaggio n° 20715/2013, è stato diramato un ordine di servizio nel quale si è stabilito un assoluto ed inderogabile divieto per l'INPS di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del  mod. AP70 in quanto l'Istituto può procedere autonomamente alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati (fiscali, anagrafiche, etc).

Negli ultimi tempi, però, è invalsa una discutibile prassi secondo cui, nei giudizi di condanna intentati in caso di mancata liquidazione della sorta capitale nei termini di legge, alcuni giudici provvedono alla compensazione integrale dei compensi di causa, qualora il ricorrente non provi di aver inviato all'INPS, oltre al decreto di omologa, anche l'AP70.

A seguire, quindi, troverete un interessante provvedimento con cui l'agenzia INPS Costiero Vesuviana ha liquidato autonomamente la prestazione al cliente (con riserva di indebito), sollecitando il cliente solo in una fase successiva, all'invio del modello AP70

L'invito, come sempre, è quello di stamparlo ed esibirlo ai nostri cari magistrati, per far capire a quest'ultimi come l'INPS, se e quando vuole, liquida le prestazioni senza problemi, anche in mancanza dell'AP70.

Carmine Buonomo




martedì 21 luglio 2015

ATPO e modalita' di verifica dei requisiti amministrativi (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015)

Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto: chiarimenti e semplificazioni (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015).

L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi da parte delle strutture medesime.

Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c. prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.

Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:

1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;

2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.

A - Requisito sanitario

Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 6010 - 6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. 
La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. 
Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. 
Ciò presuppone la necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di Omologa.

lunedì 14 aprile 2014

Disposizioni operative in materia di esecuzioni dei decreti di omologa di invalidita' civile: Messaggio INPS n° 20715/2013


Con Messaggio INPS n° 2075/2013 è stato diramato un ordine di servizio alle sedi provinciali per disciplinare le modalità di gestione della fase di liquidazione post notifica del decreto di omologa favorevole all'assistito.
L'aspetto più interessante è che viene stabilito un assoluto ed inderogabile divieto di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del c.d. mod. AP70 in quanto l'Istituto può autonomamente procedere alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati.
Ringrazio lo "Studio Legale Santochirico-Faggiano" ed in particolare l'avv. Isabella Maselli per la preziosa segnalazione.