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lunedì 28 febbraio 2022

L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)

Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.

Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue: 

" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".

A seguire il link al provvedimento.

lunedì 18 marzo 2019

Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)



Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità? 


A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.


Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.

Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.

G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:

- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;

- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;

- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;

- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.


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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:

giovedì 13 settembre 2018

L’omesso invio delle bozze della CTU costituisce motivo di nullità della stessa (Cassazione, ordinanza n° 21984/2018)

L’omesso invio delle bozze di perizia da parte del ctu, costituisce motivo di nullità della consulenza tecnica, se tempestivamente eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

Nei giudizi per ATPO ex art. 445 bis cpc, qualora la consulenza sia depositata direttamente nel fascicolo telematico senza il preventivo invio delle bozze, l’eccezione può essere fatta valere nel ricorso in opposizione ex art. 445 VI comma cpc che costituisce l’atto difensivo nel quale devono esplicitate le critiche alla CTU già preannunciate con la dichiarazione di dissenso (Cass., VI Sez. Lav., Ord. n° 21984 dell’11/09/2018. cassa con rinvio al Tribunale di Napoli).

Ringrazio l'amico e collega avv. Nino Irollo per l'interessantissimo precedente trasmessomi.  


venerdì 23 settembre 2016

Nullità della CTU (Cassazione Civile, Sentenza n° 17032/2016)


Se il Consulente Tecnico d’Ufficio compie un errore procedurale particolarmente grave, la sua attività è nulla ed è quindi nulla anche la perizia. 

La suddetta nullità però va eccepita subito, ossia nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Diversamente si sana. 

È quanto chiarito dalla Cassazione con la recentissima Sentenza n° 17032/2016.

A tale fine, rileva qualsiasi udienza (anche quella di mero rinvio) e/o atto difensivo; in mancanza i motivi di nullità vengono definitivamente sanati e non possono essere fatti valere neppure in appello.

In precedenza la S.C., con la Sentenza n° 5312/2004, aveva affermato lo stesso principio per qualsiasi causa di nullità della CTU.

mercoledì 6 luglio 2016

False dichiarazioni del CTU nel proprio elaborato peritale e querela di falso (Tribunale Napoli, Sez. Civile, Sentenza 8213/2016)

Cosa succede quando un CTU rende dichiarazioni (poi accertate) false nel proprio elaborato peritale?
A seguito di procedimento per querela di falso sollevata nel corso di un procedimento di ATPO ex art. 445-bis cpc, il competente Tribunale civile collegiale, dopo aver verificato la bontà di quanto contestato dalla difesa di parte attorea, ha statuito che l'elaborato viziato non dovesse avere alcun effetto giuridico nei confronti del periziando, rimettendo gli atti al Giudice del lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti (rinnovazione operazioni peritali).
Ringrazio l'amico e collega Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizione.

Carmine Buonomo 


lunedì 22 giugno 2015

E' nullo l'accertamento di invalidita' civile se alcune delle patologie denunziate non vengono valutate (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6850/2014 )



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 21576-2008 proposto da: G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - e contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORO; - intimati - e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2686/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2007 r.g.n. 8922/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI; udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda proposta da G.G. nei confronti dell'INPS, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento o, in subordine, la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità.

Dopo aver osservato che legittimato passivamente, ratione temporis, era esclusivamente l'INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, che aveva trasferito a tale Istituto la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili anche con riguardo alle questioni relative all'accertamento sanitario, la Corte di merito ha rilevato che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in grado d'appello, le cui conclusioni erano da condividere, solo a decorrere dal giugno 2005 la sig.ra G. presentava un grado di invalidità superiore al 74%. Ma, poichè a tale data l'assistita aveva superato l'età di sessantacinque anni, non poteva esserle riconosciuto l'assegno mensile d'invalidità che era soggetto a tale limite d'età.