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venerdì 9 ottobre 2020

Indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari: sono irripetibili le somme percepite in buona fede se il verbale di revisione non è mai stato notificato (Tribunale Della Spezia, Sentenza n° 61/2020)


Ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale Della Spezia (Sentenza n° 61/2020, G.L. dott. Giampiero Panico), gentilmente condiviso dalla collega avv. Dina Fedi.

Nel caso specifico si controverteva su un ingentissimo indebito assistenziale (oltre € 74.000), scaturito da una mancata conferma dei requisiti sanitari a seguito di visita di revisione.
L'INPS, nonostante la previsione dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con ordinanza n° 448/2000) - che prevede l'immediata sospensione dell'erogazione dei benefici e la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla visita di verifica nei successivi 90 giorni - aveva continuato a pagare ugualmente la prestazione per oltre 8 anni.
Inoltre era particolarmente evidente la buona fede della percipiente visto che il verbale di revisione non le era mai stato notificato nè l'INPS si era mai attivato per sospendere e/o revocare il pagamento delle provvidenze economiche.

Particolarmente interessante e meritevole di plauso è anche la liquidazione dei compensi di causa (seppur compensati per 1/2 per la complessità del quadro normativo) certosinamente calcolata sulla base dei parametri forensi ex D.M. 55/2014.

Carmine Buonomo

lunedì 16 settembre 2019

L'indebito assistenziale per motivi reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (Tribunale Velletri, Sentenza n° 1198/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Vincenzo Calarco del Foro di Roma.


Nel caso specifico sin controverteva su una richiesta di restituzione somme avanzata dall'INPS per aver il ricorrente continuato a percepire i ratei di assegno di invalidità civile nonostante il superamento dei limiti reddituali di legge.

La conclusione cui giunge il Tribunale è che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento".

Diversa invece è la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari che è soggetto ad una disciplina specifica (art. 37, comma 8, L. 448/1998): in tale ipotesi è consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.

Buona lettura

Carmine Buonomo