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martedì 8 marzo 2022

Indebito previdenziale INAIL, facoltà di rettifica per errore e relativo onere probatorio (Tribunale S. Maria C.V., Sentenza n° 264/2022)

In riferimento al titolo del post, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., G.L. d.ssa Federica Ronsini, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una ingente richiesta di restituzione somme (circa € 61.500) erogate, a detta dell'INAIL, a titolo di arretrati non spettanti per effetto di non meglio specificate "alterazioni della procedura informatica di calcolo delle prestazioni". 

La presente difesa, nel proprio ricorso, invocava la decadenza decennale della facoltà di rettifica per errore concessa all'INAIL ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 38/2000, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario di dolo o colpa grave nei confronti dell'assicurato.

L'impeccabile d.ssa Ronsini, con una dettagliatissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha accolto la domanda giudiziale dell'assistito, provvedendo a dichiarare irripetibili le somme richieste e condannando l'INAIL alla restituzione di quanto trattenuto nelle more del giudizio.

Interessantissima è anche la parte della Sentenza in cui il Giudice motiva sull'onere probatorio; nel caso specifico infatti questo non gravava sull' assicurato /ricorrente in quanto si controverteva sul solo "quantum" della rendita vitalizia e non sull' "an" che allo stato risultava incontestato.

Buona lettura, 

Carmine Buonomo 

mercoledì 3 marzo 2021

Istanza di rettifica in autotutela verbali L. 104/92 e L. 381/70: facsimile e scheda esemplificativa

Capita spessissimo che alcuni verbali INPS di accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) o della sordità (L. 381/1970), riportino la frase "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5". 

Ma la cosa ancora più grave è che anche quando sussistono i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 5/2012 viene comunque eccepita l'assenza delle seguenti voci:

1) portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art.8, L.449/1997) per acquisto auto con modifiche (*);

2) invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluri-amputazioni (art.30, comma 7, L.388/2000) per acquisto auto, senza modifiche, con IVA agevolata e/o esenzione bollo (*);

3) invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del DPR n.495/1992) per contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada.

(*) le richieste di cui ai punti 1 e 2 sono alternative e quindi non possono essere cumulate. 

La diretta conseguenza è che l'Agenzia delle Entrate interpreta tali omissioni come motivo di esclusione del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali del settore auto: esenzione dal pagamento del bollo e detrazione Irpef del costo di acquisto dell'autovettura.
I concessionari auto rifiutano di applicare l'IVA al 4% sul costo di acquisito dell'autovettura. 
Per non parlare, infine, della mancata concessione del c.d. contrassegno invalidi. 

Per porre rimedio a tale "empasse" è possibile richiedere in autotutela al Centro Medico legale INPS di competenza territoriale la rettifica del verbale se, ovviamente, ricorrono i presupposti sanitari.
Ritenendo di fare cosa gradita, posto il realtivo modello da utilizzare e una scheda esemplificativa diciture / benefici.

Carmine Buonomo