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venerdì 24 giugno 2022

La donazione di immobili ai figli non rileva ai fini del diritto all'assegno sociale (Tribunale Napoli, Sentenza 8199/2016 e Tribunale Napoli Nord, Sentenza 2991/2022)



Ho il piacere di allegare due interessantissimi precedenti giurisprudenziali gentilmente messi a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Gambardella e Silvana e Claudia Vespa.

La prima è la Sentenza n° 8199/2016 del Tribunale di Napoli, G.L. dott. Francesco Armato.

La seconda invece è la recentissima Sentenza n° 2991/2022 del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino

In entrambi i casi si controverteva su assegno sociale negato in quanto i richiedenti, in data anteriore alla domanda amministrativa, avevavo provveduto a donare il proprio patrimonio immobiliare ai figli.

Nelle motivazioni - ad accoglimento di entrambe le domande giudiziarie - si legge, in estrama sintesi, che la donazione appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza della liberalità nella determinazione del reddito del donante.

A seguire il link ai due provvedimenti, liberamente sacricabili in formato PDF.

lunedì 28 marzo 2016

L'incompatibilità tra diverse prestazioni non può giustificare il rifiuto, nei confronti di chi già ne percepisca una, ad ottenere l'accertamento giudiziale di una diversa invalidità (Cassazione, sentenza n° 4868/2016)

Il caso in esame riguardava un soggetto titolare di rendita Inail, che si era visto negato il diritto - sulla scorta della teorica incompatibilità tra le due prestazioni - a che fosse accertata anche la sua invalidità civile.


Sull'argomento la Corte ha sottolineato il diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole tra quelli tra loro incompatibili (art. 3, co. 1, L. 407/1990).



Di conseguenza è sempre possibile chiedere l'accertamento giudiziario di una diversa invalidità al fine di poter successivamente esercitare il relativo diritto di scelta.

A seguire il testo del provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cartella Equitalia per contributi INPS: in caso di impugnazione per i soli vizi formali si applica il termine generico di venti giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi (Cassazione, Sentenza n° 2647/2016)

Secondo la Cassazione, i vizi formali della cartella devono essere impugnati con l’opposizione gli atti esecutivi nel termine di venti giorni (a differenza del termine ordinario di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/1999 per i soli vizi di merito).

I giudici ritengono infatti che le irregolarità formali della cartella, in quanto titolo esecutivo, devono essere sollevate attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cessata materia del contendere: il giudice deve sempre liquidare le spese sulla base del criterio della cd. "soccombenza virtuale" (Cassazione, sentenza n° 5555/2016)

Per la Suprema Corte è immotivato compensare le spese quando nel corso del giudizio siano intervenuti atti o fatti idonei a soddisfare le pretese di una delle parti.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



lunedì 4 gennaio 2016

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2016


Articolo dell'amico Carlo Giacobini, 
Direttore Responsabile di HandyLex.org

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2016 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 31 dicembre 2015, n. 210 (Allegato n. 4).
Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi; ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del  decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che  fissa nella misura dello 0,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2016.
Nella tabella che segue si riportando gli importi in euro, comparati con quelli del 2015 (definitivi).


Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201620152016
Pensione ciechi civili assoluti302,53302,5316.532,1016.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione ciechi civili parziali279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione invalidi civili totali279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione sordi279,47279,4716.532,1016.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali279,47279,474.800,384.800,38
Indennità mensile frequenza minori279,47279,474.800,38 4.800,38
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70899,38NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali507,49512,34NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi252,20254,39NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15206,59NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39502,39NessunoNessuno