martedì 4 giugno 2013

Avvocati e rimborso delle spese generali


Come tutti voi sicuramente saprete, i nuovi parametri ministeriali  di cui al D.M. 140/2012, abrogando la vecchia distinzione tra diritti ed onorari, hanno inesorabilmente eliminato anche il pagamento in favore di noi avvocati delle spese generali (c.d. "rimborso forfetario") sino ad allora calcolato nella misura del 12,5% sulla somma delle due voci.

E’ opportuno, quindi, richiamare l'attenzione di chi legge su un importantissimo aspetto della Legge n° 247 del 31/12/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), che probabilmente è passato inosservato ai più, ed al sottoscritto in primis.

L'art. 13 (Conferimento dell’incarico e compenso), comma 10, della L. 247/2012, in particolare, stabilisce che “ Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.

Cosa significa? In parole povere che il pagamento delle spese generali, tacitamente eliminato con D.M. 140/2012, è stato successivamente reintrodotto e reso obbligatorio addirittura con Legge dello Stato.

Orbene, poiché la summenzionata normativa è stata pubblicata in G.U. n° 15 del 18/01/2013, questa è formalmente entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo, e precisamente dal 02/02/2013.

Quindi, tutti i provvedimenti giurisdizionali emessi dal 02/02/2013 avrebbero dovuto, necessariamente, includere in nostro favore, oltre alla distrazione dei compensi di causa, anche il rimborso delle spese generali.

In un recentissimo intervento, la Cassazione (Sentenza n° 18518 del 02/08/13) ha stabilito che "l'avvocato ha sempre diritto al rimborso forfetario delle spese generali anche senza una istanza specifica. La mancata liquidazione da parte del giudice è un errore materiale soggetto al procedimento di correzione".

Come calcolare queste spese???
Premesso che la Corte di Cassazione in un recentissimo intervento (Sentenza n° 9315 del 17/04/2013) ha stabilito che “...il rimborso delle spese generali trova nella legge titolo e misura; non è necessario, quindi, che il dispositivo della Sentenza nel specifichi l’importo”.

A mio avviso, dal momento che il succitato articolo parla di “misura massima”, e che la nuova bozza parametri del CNF - attualmente al vaglio del Ministero della Giustizia - quantifica le spese generali in un range variabile tra il 10 ed il 20%, ritengo che, perlomeno in questa prima fase di incertezza, sia preferibile calcolarle nel semplice 10% (sul valore - imponibile - di ogni singola fase di giudizio), anche al fine di evitare inutili e pretestuose opposizioni di controparte ad eventuali atti di precetto.

Vi invito, quindi, a fare presente a tutti i magistrati questo importantissimo aspetto, ad oggi passato totalmente inosservato, e a richiedere formalmente a verbale, di volta in volta, il pagamento anche delle spese generali.

Affettuosi saluti a tutti, 
Carmine Buonomo

Aggiornamento: con D.M. n° 55/2014 (in G.U. del 02/04/2014) sono stati determinati i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; in particolare il comma 2 dell'art. 2 (Compensi e spese), stabilisce che "Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una SOMMA PER RIMBORSO SPESE FORFETARIE DI REGOLA NELLA MISURA DEL 15% DEL COMPENSO TOTALE PER LA PRESTAZIONE...".
Finalmente giustizia è fatta!!!

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