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lunedì 29 maggio 2023

Nuovi limiti reddito 2023 per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale

A distanza di circa tre settimane dal precedente provvedimento, cambia la soglia di reddito per accedere al patrocinio gratuito 2023.

E’ stato firmato un nuovo decreto lo scorso 10 maggio, che annuncia un nuovo adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La nuova soglia, pari ad € 12.838,01 è stata adeguata al nuovo balzo dell’inflazione, che richiede ora di innalzare ancora un po’ i limiti fissati poco più di un mese fa.

Era infatti approdato in Gazzetta solo il 21 aprile il decreto che fissava i nuovi limiti per il diritto alla difesa gratuita a spese dello Stato.

Si trattava del Decreto 3 febbraio 2023 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 aprile 2023 “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Questo provvedimento fissava la soglia a 11.734,93 euro, decisa in base alla variazione Istat degli indici al consumo.

Ora però cambia tutto di nuovo: una notizia pubblicata sul portale GNews del Ministero della Giustizia annuncia la firma del nuovo decreto con un nuovo e definitivo limite di reddito: questo è stato elevato a € 12.838,01 in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022 pari al 9,4%.

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato.

SOCCOMBENZA: € 12.838,01 x 2 = € 25.676,02 

(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex Cassazione, ordinanza n° 22345/2016)

CONTR. UNIFICATO: € 12.838,01 x 3 = € 38.514,03

Importante precisazione: l'indennità di accompagnamento "non fa reddito" ai fini del suddetto calcolo, come stabilito dalla Cassazione, con Sentenza n. 26302/2018 (LINK)


Carmine Buonomo




lunedì 12 settembre 2022

Contributo Unificato in Cassazione per i ricorsi lavoro e previdenza (Consiglio di Stato, Sentenza 3298/2019)




La disciplina del Contributo Unificato in Cassazione sulle materie di diritto del lavoro, ha subito una modifica abbastanza recente.
Infatti, fino a poco tempo fa, era dovuto in Cassazione il contributo unificato per tali materie, non valendo l'esenzione in base al reddito prevista, invece, per il primo grado.
La disciplina ha subito un drastico cambiamento a seguito della decisione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3298 del 22 maggio 2019 che, accogliendo l’appello proposto dalle associazioni sindacali ha affermato il principio in base al quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia».
Quindi il ricorrente in Cassazione, se in possesso di un reddito familiare inferiore alla soglia prevista dalla legge, non sarà più tenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzi alla S.C. che, fino a quel momento, era quantificato nella misura di euro 1.036,00 per le cause di valore indeterminabile.

A seguire il testo del citato provvedimento, liberamente scaricabile.

domenica 8 marzo 2020

Emergenza covid-19 e Decreto Legge 8 marzo 2020 n° 11: nuovi obblighi telematici per gli avvocati


In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto Legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. 

Il D.L. n° 11/2020, pubblicato in G.U. Edizione Straordinaria del 08/03/2020 (LINK), entra immediatamente in vigore da oggi. 

Tra le altre disposizioni, il citato D.L. statuisce (art. 2, comma 6) che, dal 08/03/2020 fino al 31/05/2020, nei Tribunali e nelle Corti d’Apello che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, gli atti introduttivi (ovvero gli atti diversi da quelli endoprocessuali) ed i relativi documenti, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche; a ciò si aggiunga che anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria vanno assolti con sistemi telematici di pagamento. 

Ritenendo, pertanto, di fare cosa gradita - considerata soprattutto l'urgenza con cui bisogna adeguarsi al nuovo dettato normativo - allego alcune indicazioni di massima sia per il deposito telematico di un ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art. 445-bis cpc con il famosissimo software gratuito SLPCT, che per il pagamento telematico del C.U. e delle relative marche da bollo. 


1) DEPOSITO TELEMATICO DI UN RICORSO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445-BIS CPC 



In primis bisogna scaricare il software gratuito SLPCT (erroneamente chiamato “redattore”, ma più correttamente definibile “imbustatore”, visto che non serve a redigere l’atto ma a creare la busta telematica) all’indirizzo: www.slpct.it



Una volta installato il software ed aver predisposto l’atto e scannerizzato i documenti da allegare, bisogna procedere come segue.

Per depositare un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) ex art. 445-bis cpc nell'ambito del diritto del lavoro è necessario scegliere il ricorso generico come da immagine 1.

giovedì 1 marzo 2018

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale


Con Decreto del Ministero della Giustizia del 16/01/208 in G.U. n° 49 del 28/02/2018, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato abbassato ad € 11.493,82 (precedente importo: € 11.528,41). 

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.493,82 x 2 = € 22.987,64 
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex 

CONTR. UNIFICATO: € 11.493,82 x 3 = € 34.481,46

Importante precisazione per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento (LINK)

Carmine Buonomo

lunedì 31 agosto 2015

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale



Con Decreto del Ministero della Giustizia del 07/05/2015 in G.U. n° 186 del 12/08/2015, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato elevato ad € 11.528,41 (precedente importo: € 11.369,24)

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.528,41 x 2 = € 23.056,82 

CONTR. UNIFICATO: € 11.528,41 x 3 = € 34.585,23 


Carmine Buonomo

lunedì 26 gennaio 2015

Modello trasmissione telematica pagamento Contributo Unificato e marche da bollo Lottomatica

Per tutti coloro che provvedono al pagamento del Contributo Unificato e delle marche da bollo a mezzo servizio Lottomatica (anzichè modello F23, bollettino postale o pagamento telematico), consiglio vivamente di utilizzare l'allegato modello.
In tal modo, oltre ad una maggiore eleganza estetica nell'allegazione telematica, si scongiurerà, tra le altre cose, la potenziale perdita delle marche "volanti" conservate nel fascicolo.   


giovedì 10 aprile 2014

Parere del Consiglio di Stato: contributo unificato giudizio ottemperanza in materia assistenziale e previdenziale

Allego parere del Consiglio di Stato relativo al versamento del Contributo Unificato per i ricorsi per l'ottemperanza del giudicato.
Accogliendo le controdeduzioni dell'avv. Cesare Formato, il Consiglio di Stato ha confermato l'esenzione dal pagamento del contributo per la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile inferiore a tre volte il reddito previsto dall'art. 76 del T.U, mente nel caso contrario è dovuto un contributo di € 37,00.
Ringrazio l'amico avv. Roberto Avallone per la preziosa segnalazione.


mercoledì 13 novembre 2013

Tribunale Napoli Nord: dichiarazione per esenzione Contributo Unificato


In allegato la nuova dichiarazione - predisposta dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord - per ottenere l’esenzione dal C.U. nelle controversie previdenziali.

Come potrete notare, come già successo in Corte d’Appello a Napoli, è stata inserita l’assurda sezione in cui vanno indicati i dati anagrafici ed i codici fiscali dei familiari conviventi.

Per quanto mi riguarda, visto che la dichiarazione di cui al primo punto già parla espressamente della “somma FAMILIARE dei redditi imponibili, mi asterrò volontariamente dal compilare la sezione relativa ai dati dei familiari conviventi, dal momento che non vi è nessuna normativa che lo impone. 


Carmine Buonomo