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venerdì 22 settembre 2017

La compensazione automatica dei crediti/debiti da parte dell'INPS è ammissibile sono in casi tassativamente previsiti (Cassazione, Sez. Lavoro, n° 16448/2011)




In caso di compresenza di debiti e crediti, l'INPS può effettuare la compensazione impropria, la quale presuppone che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile.


Per poter invece effettuare la compensazione propria, devono coesistere le condizioni legittimanti la compensazione legale ex art. 1243 c.c, e precisamente l'omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità di ciascun credito e la derivazione da titoli diversi. 

Inoltre, per quanto riguarda i soli indebiti previdenziali (e non anche quelli assistenziali), il recupero è consentito esclusivamente mediante trattenute sulle pensioni, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma trattenuta non superi 1/5 della pensione e che sia comunque fatto salvo il trattamento minimo.

In tema di compensazione legale e giudiziale si veda anche questa recente sentenza della Cassazione a S.S.U.U.


Carmine Buonomo

A seguire lo svolgimento del giudizio ed i motivi della decisione.