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mercoledì 9 settembre 2020

La mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 1094/2020)

Cosa succede quando un cittadino, nel ricorrere in giudizio avverso il mancato riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, abbia omesso di presentare il previo ricorso amministrativo o abbia comunque agito in altro modo (es. inviando una pec in autotutela)?
Secondo l'INPS il relativo giudizio andrebbe irrimediabilmente dichiarato "improcedibile".
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n° 15797/2001, n° 2721/2012 e da ultima ordinanza n° 19481/2018), invece, "i ricorsi gerarchici interni non costituiscono più, dopo la riforma del 1973, un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionale, ma rappresentano, oramai, un sistema di rimedi giuridici collaterali all'azione, a disposizione del cittadino e più a tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire sul processo solo in via di sospensione".     
Sul punto vorrei segnalare un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso de qua, si controverteva su un mancato riconoscimento di ratei di assegno ordinario di invalidità L. 222/1984. 
L'assistito (che si era rivolto al nostro studio solo dopo che erano decorsi i termini per il ricorso amministrativo), aveva autonomamente agito in autotutela avverso il provvedimento di reiezione tramite pec.
L'INPS quindi si costituiva chiedendo l'improcedibilità del ricorso per non aver il cittadino presentato ricorso online nei 90 giorni dalla reiezione della domanda.
Il Giudice, all'esito della precedente udienza, aveva rinviato la causa, onerando parte ricorrente a produrre la prova documentale del previo esperimento del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego INPS.
All'udienza cartolare del 08/09/2020 la presente difesa, citando la summensionata giurisprudenza della S.C. ed il combinato disposto degli artt. 7 e 8 L. 533/73, 148 disp. att. cpc, e 443 cpc, insisteva nella nomina del CTU o, in via subordinata, chiedeva l'eventuale sospensione del giudizio per la presentazione del ricorso amministrativo.
La sempre attentissima ed impeccabile d.ssa Fabiana Colameo provvedeva quindi a rigettare l’eccezione dell’inps, nominando il CTU con la seguente motivazione: "... alla data della odierna udienza cartolare è ormai decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo; considerato che, in ogni caso, la mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria".    
Cosa dire? Anche questa volta, grazie ad un magistrato attento, preparato e scevro da pregiudizi in favore dell'ente pubblico, giustizia è fatta!!!  

Carmine Buonomo




venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.

martedì 25 luglio 2017

Non ricorribile in Cassazione il provvedimento che nega l'accertamento sanitario nelle cause previdenziali, potendo la parte presentare ricorso nel merito ex art. 442 cpc (Cassazione, sent. n° 5338/2014)


In considerazione degli innumerevoli (ed in alcuni casi particolarmente fantasiosi) provvedimenti di alcuni Tribunali campani che stanno negando l'accertamento sanitario nei giudizi di ATPO, ho ritenuto utile ricordare questa interessantissima pronuncia secondo cui, in tali deprecabili ipotesi, la parte è legittimata a presentare il successivo ricorso nel merito (Cassazione, sent. n° 5338/2014).

Se è vero che il giudizio ex art. 442 cpc verrà automaticamente assegnato dal sistema telematico allo stesso magistrato che ha già negato in prima battuta l'accertamento sanitario (e che, con molta probabilità, rigetterà anche questo), è altrettanto vero che la sentenza emessa sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che potranno definire una volta per tutte i relativi orientamenti giurisprudenziali.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF


Al seguente LINK, invece, troverete un interessantissimo articolo sull'argomento scritto dal fraterno amico e collega avv. Nino Irollo, Presidente UIF Napoli Nord

Carmine Buonomo


lunedì 4 maggio 2015

In tema di ATPO il giudice è tenuto ad accertare sommariamente la sussitenza dei presupposti processuali: Cassazione, Sentenza n° 8533/2015

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Il giudice è tenuto ad accertare sommariamente la sussitenza dei presupposti processuali in tema di ATPO limitantosi alla verifica, della propria competenza territoriale, alla regolarità della domanda amministrativa, all’eventuale proposizione del ricorso amministrativo, alla tempestività del ricorso giudiziario; inoltre, con una valutazione prima facie, deve verificare altri presupposti della prestazione previdenziale od assistenziale richiesta.

Il rigetto dell’istanza ATPO per la mancanza di uno dei suddetti requisiti non ha valore di giudicato e non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato (Cassazione Sentenza n° 8533/2015).
Ringrazio l'amico avv. Gaetano Irollo per la preziosa segnalazione.



lunedì 24 marzo 2014

La dichiarazione di inammissibilità dell'ATPO (art. 445-bis cpc) non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza (Cassazione, sent. n. 5338/2014)



Ringrazio il Presidente della UIF Napoli Nord, nonchè fraterno amico, avv. Gaetano Irollo, per la preziosa segnalazione.

MASSIMA: L'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.

Clicca sull'immagine per ingrandirla


venerdì 8 marzo 2013

Ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, sezione lavoro: il rigetto dell'istanza di ATPO (art. 445 bis cpc) non impedirebbe la proponibilità del ricorso di merito

Il allegato troverete un’interessantissima ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, emessa a definizione di un reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso ex art. 445-bis cpc (in materia di invalidità civile). 

Il Collegio ritiene il reclamo inammissibile, ma aggiunge che l'espletamento della fase preliminare per mezzo di accertamento tecnico preventivo costituisce una mera condizione di procedibilità della domanda e che l'esito della stessa, qualora non sia trasfuso nel decreto di omologa, non è in alcun modo definitivo né vincolate per il giudice di merito. 

Una volta espletata tale fase, quindi, per il Tribunale la parte può introdurre il giudizio di merito. 

Sentiti ringraziamenti al collega avv. Marco Mantello per la preziosissima segnalazione

sabato 1 dicembre 2012

Procedimento ATPO: inammissibilitá del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di lite, anche in presenza di dichiarazione di soccombenza ex art. 152 disp. att. cpc

Numerosi colleghi segnalano gravissimi episodi che si stanno verificando presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli.
Un magistrato, in particolare, in caso di declaratoria di inammissibilitá del ricorso ex art. 445 bis cpc (provvedimento adottato statisticamente in 9 cause su 10) sta procedendo sistematicamente a condannare i ricorrenti alle spese di lite (con importi di poco sotto i 1000 €) anche in caso di dichiarazione di esonero  ex art. 152 disp. att. cpc formalmente sottoscritta.
Questo é un gravissimo abuso di potere che non può essere tollerato, soprattutto in considerazione della circostanza che nel processo previdenziale tuteliamo soggetti economicamente deboli che non possono e non devono assultamente vedersi negato arbitrariamente l'accesso alla giustizia con una condanna "punitiva" così eclatante, ma soprattutto ingiustificata da tutti i punti di vista.
Invito quindi TUTTI i colleghi che giá mi hanno scritto o che me ne hanno parlato di persona a trasmettere all'indirizzo email "info@studiolegalebuonomo.it" copia delle ordinanze "incriminate"; queste saranno raccolte in un esposto che verrá trasmesso in primis al Presidente di Sezione (che sicuramente non é a conoscenza dell'abominio che si sta perpetrando) ma soprattutto al CSM.
Per cortesia diffondete la notizia anche agli altri colleghi... Solo combattendo uniti riusciremo ad ottenere qualcosa!!!

Carmine Buonomo