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giovedì 3 luglio 2014

Prestazioni pensionistiche ed esposizione all'amianto



Provvedo a postare un interessantissimo articolo dell'amico avv. prof. Ottavio Pannone pubblicato sulla rubrica "Diritto24" de Il Sole24Ore del 02/07 u.s.

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Le prestazioni pensionistiche previste, in relazione ai periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, sono attribuite esclusivamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizioni a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dalla legge. 
Il lavoratore che presenta domanda di beneficio deve provare la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di 10 anni la lavorazione. 
Deve dimostrare inoltre che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori superiori ai limiti di legge.
Questo è quanto ha riconosciuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, dott.ssa Francesca Maria Parodi, con sentenza dell' 11 febbraio 2014, accogliendo la domanda di un lavoratore e riconoscendo allo stesso il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dalla legge 257/92 e s.m. in relazione al periodo dall'1.4.1988 al 31.12.2000, durante il quale egli era stato esposto ad amianto; pertanto condannava l'INPS a rivalutare sotto il profilo contributivo mediante applicazione del coefficiente di 1,5 l'intero periodo dì esposizione ad amianto nei limiti di 40 anni di contribuzione.
In effetti, nella fattispecie portata all'attenzione del Tribunale genovese, un lavoratore dichiarando di aver lavorato presso una società, con mansioni di operatore di impianti, chiedeva di accertare la sua esposizione ad amianto nel periodo dal 3.11.1982 al 31.12.2002. 
E pur documentando il tutto con due certificazioni INAIL in data 15.2.1992 ed in data 25.2.2002, si vedeva successivamente comunicare il provvedimento di revoca delle medesime.
Adduceva che, in realtà, nulla era cambiato nelle lavorazioni della Società ove lavorava, ivi compresa la presenza di materiale contenente amianto, e chiedeva, quindi, l'accertamento in via giudiziale di tale esposizione con riconoscimento alla rivalutazione contributiva ex lege 257/92. 
L'Istituto previdenziale si opponeva alla domanda ed il Giudice, all'esito di consulenza tecnica ambientale in ordine all'esposizione effettiva del ricorrente, accoglieva la richiesta.