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mercoledì 31 agosto 2022

Socio amministratore di Srl e doppia contribuzione INPS (Cassazione n° 1759/2021)


La sentenza della Corte di Cassazione n. 1759/2021 (LINK) mette in luce un nuovo principio da seguire per l’obbligo della doppia contribuzione Inps del socio amministratore di Srl. 

Come noto, infatti, la legge n. 463/1959 ha previsto che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che contemporaneamente svolga attività commerciale o artigianale nell’azienda, sia soggetto a doppia contribuzione Inps.

Coloro che all’interno della società svolgono concretamente l’attività lavorativa e percepiscono un compenso per la loro attività di amministratore sono obbligati quindi ad iscriversi sia alla Gestione IVS commercianti o Artigiani che alla Gestione Separata Inps.

1) Il punto sulla doppia iscrizione degli Amministratori

Come dicevamo l'originaria normativa del 1959 prevedeva l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS gli imprenditori artigiani e i familiari loro coadiuvanti, dove per imprenditore artigiano si intende colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", cosi come definito dall’art. 2 della legge 443/1985.

In seguito, la legge n.662/1996 ha previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa agli esercenti attività commerciali, qualora i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

In entrambi i casi, il socio amministratore di SRL, che nella società svolge prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e al versamento dei contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario da lui posseduta.

Il presupposto per l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS è lo svolgimento di un’attività commerciale o artigianale con la partecipazione personale dell’imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente.

Ovviamente qualora il socio non sia amministratore, ma soltanto un soggetto che apporta soltanto capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società, non è soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione IVS.

Per la loro attività di gestione e direzione della società, l’assemblea dei soci può stabilire di erogare un compenso al socio amministratore.

L’attribuzione di quel compenso determina l’obbligo per il socio amministratore di iscriversi anche alla Gestione separata.

La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito con la legge 335/95, art art. 2 c. 26 , a cui devono iscriversi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ossia i soci amministratori che percepiscono appunto, il compenso.

Pertanto la doppia imposizione contributiva INPS per i soci amministratori delle SRL deriva da:Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS per lo svolgimento in modo attivo del lavoro aziendale;
Iscrizione alla Gestione separata INPS per il compenso ricevuto come amministratore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1759/2021, sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall’ amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente, siano considerate tutte attività di ordinaria amministrazione, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

martedì 26 luglio 2022

Disconoscimento INPS rapporto lavoro dipendente, iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti e restituzione dei contributi relativi al rapporto annullato (Tribunale Napoli, Sentenza 3617/22)

Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.

Nel caso specifico si controverteva su un rapporto di lavoro dipendente, annullato dall'INPS a seguito di proprio accertamento ispettivo; a ciò conseguiva l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti per la (ex) dipendente in qualità "socio di SRL che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".

Con la Sentenza in oggetto, l'attentissimo dott. Federico Bile, dopo aver effettuato un certosino excursus fattuale e documentale, accoglie la nostra domanda giudiziale con condanna dell'INPS alla restituzione alla società assistita dei contributi versati in virtù del rapporto di lavoro disconosciuto.

lunedì 7 maggio 2018

L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è vincolata a requisiti rigidamente previsti ex lege e non può essere desunto esclusivamente da elementi di carattere fiscale (Tribunale S. Maria C.V. , Sentenze n° 919 e 922/2018)

Con le due Sentenze "gemelle" che ho il piacere di allegare (pubblico solo la n°  919, in quanto la n° 922 è perfettamente uguale), gentilmente messe a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alfonso Vassallo e Giulio Russo, il Tribunale di S.Maria C.V. fa un interessantissimo excursus sui criteri che obbligano all'iscrizione alla gestione commercianti INPS. 


In particolare si controverteva sull'illegittimità di avvisi di addebito Inps per altrettanto illegittima iscrizione nella gestione contributiva commercianti di clienti quali soci/amministratori di una Snc esercitante quale unica attività quella di concessione in locazione a terzi di un immobile di proprietà della Società medesima.

Carmine Buonomo