Sebbene questo provvedimento risulti attualmente di scarso interesse applicativo, in considerazione della sopravvenuta possibilità di notificare a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 28 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) comodamente dallo studio, in pochi secondi e a qualsivoglia sede INPS, ritengo comunque utile segnalarlo per chi ancora provvede alla notifica a mezzo UNEP.
Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.
CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)
PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'Inps - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie
“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo NELLE ALTRE IPOTESI FARSI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL CODICE DI RITO, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019)”
La decisione riguarda l’ambito dei giudizi in materia previdenziale, atteso che per quelli in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall’art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.”.