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martedì 29 novembre 2022

La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)

Sebbene questo provvedimento risulti attualmente di scarso interesse applicativo, in considerazione della sopravvenuta possibilità di notificare a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 28 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) comodamente dallo studio, in pochi secondi e a qualsivoglia sede INPS, ritengo comunque utile segnalarlo per chi ancora provvede alla notifica a mezzo UNEP.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.

CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)

PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'Inps - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie
“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo NELLE ALTRE IPOTESI FARSI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL CODICE DI RITO, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019)”
La decisione riguarda l’ambito dei giudizi in materia previdenziale, atteso che per quelli in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall’art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.”.

venerdì 9 ottobre 2020

Indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari: sono irripetibili le somme percepite in buona fede se il verbale di revisione non è mai stato notificato (Tribunale Della Spezia, Sentenza n° 61/2020)


Ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale Della Spezia (Sentenza n° 61/2020, G.L. dott. Giampiero Panico), gentilmente condiviso dalla collega avv. Dina Fedi.

Nel caso specifico si controverteva su un ingentissimo indebito assistenziale (oltre € 74.000), scaturito da una mancata conferma dei requisiti sanitari a seguito di visita di revisione.
L'INPS, nonostante la previsione dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con ordinanza n° 448/2000) - che prevede l'immediata sospensione dell'erogazione dei benefici e la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla visita di verifica nei successivi 90 giorni - aveva continuato a pagare ugualmente la prestazione per oltre 8 anni.
Inoltre era particolarmente evidente la buona fede della percipiente visto che il verbale di revisione non le era mai stato notificato nè l'INPS si era mai attivato per sospendere e/o revocare il pagamento delle provvidenze economiche.

Particolarmente interessante e meritevole di plauso è anche la liquidazione dei compensi di causa (seppur compensati per 1/2 per la complessità del quadro normativo) certosinamente calcolata sulla base dei parametri forensi ex D.M. 55/2014.

Carmine Buonomo

martedì 21 aprile 2020

Raccolta firme per il reinserimento dell'I​.​P​.​A. tra i Pubblici Elenchi per le Notifiche Telematiche




L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
A causa dell'emergenza sanitaria in corso una delle attività più rilevanti nell'ambito giudiziario, la notificazione degli atti giudiziari, è ferma, con gravi pregiudizi dei diritti e ricadute drammatiche, sia per la sospensione dei termini, disposta fino al 22/03/2020 [Art. 1, co. 1 e 2 DL 11/2020], sia soprattutto perché gli Ufficiale giudiziari riducono il più possibile il contatto esterno. A riguardo sono stati presi provvedimenti restrittivi regolamentati gli accessi agli Uffici NEP, addetti alle notifiche.
In questo momento difficile per tutti, una preziosa opportunità che hanno gli Avvocati per evitare di contagiarsi e, a loro volta, di diffondere il virus, è data dalla possibilità di effettuare le notifiche telematiche soprattutto verso la Pubblica Amministrazione, in generale, e verso l'I.N.P.S. in materia di previdenza e assistenza, dotati per legge di Posta Elettronica Certificata.
Con l’avvento dei Processi Telematici nel Contenzioso Civile, nell'Amministrativo, nel Tributario e nel Penale (relativo al SNT) e delle notifiche telematiche, l’art. 3-bis l. 53/1994 disciplina la notifica che “si esegue a mezzo di posta
L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
 elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi"
Allo stato sono considerati Pubblici Elenchi:

lunedì 27 maggio 2019

Processo previdenziale: decorrenza del termine per l’impugnazione in caso di parte contumace (Cassazione, ordinanza n° 27017/2018)


In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. 

Ne consegue che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell’atto ad una delle persone indicate dalla norma.

Nè assume rilievo la disposizione di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell’ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali – salvo che per la materia dell’invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell’Istituto – non è compresa la sentenza.

mercoledì 21 settembre 2016

Inserimento PEC univoca INAIL nel RegistroPPAA


Tutti voi ricorderete che, a far data dall'agosto 2014, a causa di una insensata modifica normativa, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) era divenuto inutilizzabile come registro per le notifiche in proprio a mezzo PEC (link all'articolo).

A seguito di tale innovazione legislativa, unico registro valido da cui poter estrapolare gli indirizzi PEC per la notifica alle amministrazioni pubbliche risultava il cosiddetto "RegistroPPAA" consultabile, previa autenticazione, dall Portale dei Servizi Telematici (PST).

Inutile dire che, in mancanza di una sanzione certa, pochissime amministrazioni hanno comunicato la propria PEC al registroPPAA con la conseguenza che, soprattutto per quanto riguarda l'INPS e l'INAIL, fino ad oggi non è stato possibile procedere con la notifica telematica.

Specifico che, ad oggi, l'INPS non ha ancora provveduto a comunicare la propria PEC univoca al registro; la conseguenza dell'inerzia dell'Istituto è che i costi delle notifiche cartacee, in quanto esenti per materia, gravano ancora totalmente a carico della collettività.

In data odierna ho invece scoperto, con immensa soddisfazione, che l'INAIL si è premurato di comunicare la propria PEC univoca al RegistroPPAA e quindi, solo nei confronti di quest'ultimo, si potrà regolarmente procedere con la notifica telematica.

                             


L'indirizzo PEC pubblico dell'INAIL è pertanto:

Inutile ribadire che, qualora vogliate invece notificare ad un procuratore costituito INPS o INAIL,  la notifica PEC è sempre possibile, dal momento che per legge tutti (o quasi) gli indirizzi dei professionisti sono rinvenibili sul c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) consultabile, sempre previa autenticazione, sul Portale dei Servizi Telematici.     

Carmine Buonomo

martedì 26 luglio 2016

Notifica non andata a buon fine: il notificante deve riattivarsi con immediatezza e tempestività (Cassazione S.S.U.U., Sentenza n° 14594 del 15/07/16)


Se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. 
Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio.


lunedì 2 novembre 2015

Tribunale Napoli: provvedimento di autorizzazione al rinnovo della notifica, anche in assenza di un precedente "tentativo"

Allego un interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, G.U. dr. Sergio Palmieri, nel quale il magistrato - pur in assenza della prova di un precedente "tentativo" - ha autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso e dei verbali.
Come sempre, ringrazio vivamente l'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza per il prezioso materiale messo a disposizione della collettività.


  
Clicca sull'immagine per ingrandirla

giovedì 11 giugno 2015

E' possibile notificare a mezzo PEC all'INPS estraendo l’indirizzo da www.indicepa.gov.it?


Numerosissimi colleghi mi chiedono se è possibile effettuare una notifica a mezzo PEC all'INPS. 
La risposta che mi sento di dare è "per il momento ancora no!!!"... 
il perchè lo troverete nelle osservazioni a seguire.

Domanda: Ho notificato a mezzo pec titolo esecutivo ad una P.A. in data 24/10/14 estraendo l’indirizzo pec dall’indice PA (indicepa.gov.it).

Decorso il termine dilatorio (120 gg) per le P.A., ho notificato precetto sempre a mezzo pec all’indirizzo pec della destinataria estratto nuovamente dal citato indice.
Preciso che detto indirizzo non risulta nel Registro PP.AA. consultabile da PST Giustizia.
Ora chiedo, in tal caso, l’indice PA (indicepa.gov.it) può essere considerato ancora pubblico elenco ai fini della validità delle notifiche da me effettuate telematicamente? Si consideri che gli atti da me trasmessi sono stati regolarmente consegnati nella casella pec della destinataria. Quali le conseguenze poi di una eventuale invalidità di detto procedimento notificatorio? Grazie sempre per il Vs. preziosissimo contributo.

giovedì 21 maggio 2015

Omessa notifica ricorso introduttivo lavoro: ammissibile la concessione di nuovo termine per notifica (Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. 1483/2015



Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti.

A seguire il testo integrale della Sentenza